IUS ITALICUM
. Locuzione usata in Roma nell'ultimo secolo della repubblica e nei primi dell'impero per designare privilegi accordati specialmente a coloniae civium romanorum e anche a comunità provinciali, cioè fuori d'Italia. Queste concessioni furono usuali soprattutto dall'epoca di Augusto a quella di Settimio Severo; posteriormente perdettero d'importanza a causa della quasi completa equiparazione della posizione giuridica dell'Italia a quella delle provincie.
Il ius italicum era concesso dall'imperatore e comprendeva: a) la possibilità di avere il dominium ex iure Quiritium sul suolo provinciale; b) probabilmente, privilegi nel diritto delle obbligazioni (così per Costantinopoli è attestato da Sozomeno, Hist. eccl., VII, 9: ἀλλὰ καὶ τὰ συμβόλαια κατὰ τὰ νόμιμα τῶν ἐν 'Ιταλία Ρομαίων ἐκρίνετο και τὰ δίκαια καί τὰ γέρα παρὰ πάντα ἐκατέρᾳ ἰσάζετο: cfr. Cod. Iust., XI, 21, de priv. urbis,1); c) esenzione dalle imposte fondiarie e di capitazione (Dig., L, 15, de censibus, I, 6; ibid. 8, 7); d) esenzione dall'obbligo di alloggiare truppe; e) infine, le civitates godenti il ius italicum non erano sottoposte alla vigilanza amministrativa del governatore della provincia (cfr. Sen., Epist., 91, 10; Plin., Epist., X, 47, § 1; 48), salva beninteso la sua normale competenza in materia giudiziaria.
Bibl.: Premerstein, in Pauly-Wissowa, Real-Encyklopädie d. class. Altertumswiss., X, i, coll. 1238-1245.