ISTRUZIONE PROFESSIONALE (App. II, 11, p. 71)
Il più recente disegno di legge dedicato alla "Formazione professionale dei lavoratori" è stato presentato al Senato della Repubblica il 10 ottobre 1959, ma non è stato sino ad ora discusso; il disegno di legge n. 2100 presentato alla Camera dei deputati il 13 luglio 1951 ed intitolato "Norme generali sull'istruzione", che pur conteneva un ampio articolo (l'art. 11) dedicato agli istituti professionali e nella cui relazione illustrativa (pp. 21-23) fu posto, forse per la prima volta nella storia della scuola italiana, il problema dell'i. p. in termini precisi ed espliciti, non ebbe alcun seguito parlamentare; anche il disegno di legge sul "Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969", che pur contiene particolari provvidenze per l'istruzione professionale, non ha ancora interamente compiuto il suo iter parlamentare.
Tuttavia si deve ricordare specialmente che il Ministero della P. I. ha istituito, in questo ultimo decennio, 239 istituti professionali con una serie di decreti presidenziali relativi a istituti per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura, per le attività alberghiere e turistiche, per la marina e per la pesca, per il commercio e per varie attività terziarie, nonché per il settore femminile; si aggiunge che alla data del 10 ottobre 1959 gli istituti professionali erano 99, con 250 sedi coordinate e 33.835 allievi ai quali occorre aggiungere i 46.546 delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili destinate a trasformarsi in istituti professionali.
Si deve inoltre sottolineare l'attività del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha istituito la Giornata Nazionale dell'Apprendista ed ha attuato anche numerosi corsi complementari per apprendisti (11.588 corsi autorizzati nel 1960 con 299.989 iscritti) in base alla legge 25 gennaio 1955 n. 25 sulla "Disciplina dell'apprendistato" (v. sociale, legislazione, in questa App.).
In riferimento poi al trattato che istituisce la CEE è stato approvato, il 25 agosto 1960 a Bruxelles, lo Statuto del comitato del Fondo sociale europeo ed il Regolamento n. 9 concernente il predetto Fondo sociale europeo istituito, secondo le norme degli artt. 117-128 del Trattato, per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori all'interno del MEC e per contribuire al miglioramento del loro tenore di vita promovendo, all'interno della Comunità, le possibilità di nuove occupazioni produttive specie mediante un'adeguata rieducazione professionale.
Non sono inoltre mancate da parte di varî enti, ma soprattutto da parte della "Cassa per il Mezzogiorno" numerose iniziative a favore dell'i. p.; infine il Centro didattico nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, uno dei dieci autorizzati dalla legge istitutiva del 1938, ha, da diversi anni a questa parte, organizzato molti convegni e seminarî allo scopo di aggiornare e perfezionare gli insegnanti nelle varie discipline culturali e tecniche e di sviluppare una didattica degli insegnamenti professionali.
A Fermo il 16 ottobre 1955 è stato celebrato il centenario della i. p. e anche in quella occasione, nei discorsi ufficiali, fu riaffermato che il principio informatore della politica scolastica italiana nel settore della i. p. è quello che postula la necessità di spiritualizzare l'area ancora depressa del lavoro, che pone l'istanza di una educazione del lavoratore alle sue nuove necessità imposte non solo dal lavoro moderno caratterizzato dall'applicazione di tecniche sempre più elaborate, ma anche dalla complessa e difficile vita moderna, e, più particolarmente, dall'accentuato carattere di socialità della vita d'oggi che richiede, inoltre, che cultura, tecnica e lavoro si integrino adeguatamente in ogni fase del processo formativo.
La complessa storia dell'i. p., di cui in Italia si sono occupati non solo il Ministero della pubblica istruzione, ma anche il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, il Ministero dell'economia nazionale e, in genere, i varî ministeri economici "in base ad una concezione utilitario-economica che prescindeva dal fatto educativo", è delineata, nelle sue linee essenziali, nella relazione al già citato disegno di legge n. 740 sulla "Formazione professionale dei lavoratori". A questo progetto di legge si è giunti in base alle molteplici esperienze del dopoguerra, realizzate specialmente dal Ministero della pubblica istruzione con la creazione dell'Istituto professionale di Stato, ed in base agli interventi compiuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a sollievo della disoccupazione; interventi concretati, "oltre che nel fornire immediate occasioni di lavoro ai disoccupati mediante la istituzione di cantieri di lavoro, nel promuovere l'addestramento professionale dei lavoratori in genere allo scopo di facilitarne l'inserimento nel ciclo produttivo": legge 29 aprile 1949 n. 264 (v. anche disoccupazione, in questa App). Mentre però il Ministero del lavoro affrontava problemi contingenti riguardanti specialmente la disoccupazione, nel campo della scuola fu opportunamente rilevato che era necessario fare ogni sforzo per migliorare l'ordinamento scolastico italiano eliminando i seguenti tre aspetti negativamente incidenti ai fini di uno sviluppo concreto della i. p.: 1) obbligatorietà di scelta professionale in età di obbligo scolastico; 2) persistente confusione tra professionalità e tecnicità; 3) rigidità di strutture e, di conseguenza, scarsa aderenza al mondo economico.
D'altro canto il pullulare di iniziative, compiute non certo in modo adeguato per affrontare e risolvere il grave problema della i. p., indusse la Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione a mettere in evidenza gli "svantaggi dell'attuale estrema pluralità degli enti cui si è consentito di organizzare corsi di i. p., attraendo in questo delicato campo tecnico organizzazioni e organismi che spesso non erano nati per questi fini e se li sono arrogati solo di recente; pluralità che può condurre ad una polverizzazione del sistema con notevole abbassamento di tono nel metodo e nella dottrina". La Commissione delineò le fondamentali esigenze di una bene intesa i. p., rilevando le seguenti necessità: a) di una vera scuola professionale e di un vero addestramento professionale susseguenti alla scuola inferiore obbligatoria, dopo i 14 anni, con istituzioni adeguate (nella didattica, nel metodo e nella durata dell'insegnamento e del tirocinio) alle esigenze della produzione e della produttività; b) di istituzioni professionali che per numero e specificazione debbono rispondere alla richiesta dei varî rami produttivi ed essere sempre intimamente legate con gli sbocchi e con la funzione di collocamento per dare all'allievo l'occupazione cui tende; c) di impostare la formazione su profili professionali che riproducano precise qualificazioni professionali per gradi, partendo da quella specifica di base, in rispondenza ai quadri aziendali, alla loro evoluzione secondo i processi produttivi e alla frequenza della richiesta.
Si è giunti così non solo a distinguere l'i. tecnica dall'i. p., ma a suddividere quest'ultima in i. p. propriamente detta ed in addestramento professionale. Secondo il citato disegno di legge sulla "Formazione professionale dei lavoratori", "l'i. p. ha lo scopo di promuovere l'armonico sviluppo della formazione umana e di quella professionale e di fornire la preparazione necessaria per l'esercizio di attività lavorative nei varî settori della produzione". Tale istruzione è impartita sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione "negli istituti professionali a coloro che hanno superato il periodo dell'obbligo scolastico e comprende insegnamenti culturali, tecnologici e pratici". L'addestramento professionale, invece, è effettuato a mezzo di corsi di addestramento professionale che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove "in relazione alle carenze di qualificazione rilevate dagli uffici del lavoro e della massima occupazione, alle esigenze del mercato di lavoro interno ed alle possibilità di emigrazione". Va inoltre aggiunto che, oltre alle disposizioni particolari riguardanti per esempio le aziende delle Ferrovie dello Stato, "corsi relativi ai settori agricoli e marittimi sono promossi sulla base delle esigenze rilevate rispettivamente dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dagli Uffici di collocamento della gente di mare e dagli uffici del lavoro portuale" e per i quali sono interessati rispettivamente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero della marina mercantile.
È riaffermato infine che "una i. p. delle giovani leve, la quale voglia essere anche formazione umana e civica, non può non rientrare nei compiti istituzionali del Ministero della pubblica istruzione, così come una vasta azione di recupero delle leve adulte ed un addestramento al mestiere di larghi strati della popolazione già in età di lavoro non possono non costituire il compito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale... Si intende che quanto più capillare e intensa sarà l'azione dello Stato nella organizzazione e nello sviluppo della i. p. dei giovani, meno forte e meno insistente si farà sentire, con il tempo, l'esigenza di una azione di ricupero e di riqualificazione degli adulti". È infine contemplata, sempre nel già più volte citato disegno di legge n. 740, la costituzione di un Comitato centrale per il coordinamento delle attività tendenti alla istruzione e all'addestramento professionale dei lavoratori, dovendosi: "evitare che le autonome azioni svolte da ciascuno dei due dicasteri... si risolvano in forme concorrenziali, pericolose oltre che inutili". Questi timori sono spesso affiorati e lasciano in molti il dubbio che se anche il disegno di legge sarà approvato dal Parlamento senza emendamenti, non sarà facile, in pratica, l'opera del Comitato centrale di coordinamento.
Gli è che nonostante le ampie discussioni fatte nei due rami del Parlamento e le interessanti relazioni presentate in occasione delle discussioni sui bilanci (v. per es. la relazione dell'on. Francesco Franceschini sul bilancio del Ministero della P. I. per l'esercizio finanziario 1957-58) e malgrado gli elaborati voti formulati anche in importanti convegni svolti in tema di i. p., bisogna dire che si è ancora lontani dalla soluzione di questo problema. Pur lasciando ampia libertà di iniziative ad enti e privati, è stata anche affermata l'esigenza che, al vertice, lo Stato abbia una sua unitaria politica in tema di i. p., politica che solo un unico organo (per es. un commissariato, in un primo tempo, uno speciale ministero ad hoc, successivamente) potrebbe impostare e realizzare eliminando così il pericolo di frammentarismi, dispersioni e talvolta persino competizioni ed antagonismi. Quanto è stato fatto sino ad ora, sia pure con i più lodevoli intenti, sembra costituire appena una premessa per soluzioni più profondamente organiche, sia dal punto di vista qualitativo, sia dal punto di vista quantitativo, in relazione all'aumento della popolazione, al progresso tecnologico ed allo sviluppo economico, con ordini di grandezza di gran lunga superiori ai modesti traguardi sino ad ora raggiunti in tema di istruzione professionale.
Legislazione. - Alle disposizioni fondamentali di legge relative alla istruzione professionale in senso stretto, già indicate nella II App., sono da aggiungere, in ordine cronologico: 1) legge 29 aprile 1949, n. 264: Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati; 2) legge 24 aprile 1950, n. 259: Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani e successive variazioni ed integrazioni; 3) disegno di legge, n. 2100: Norme generali sulla istruzione (presentato il 13 luglio 1951 alla Camera dei deputati); 4) legge 28 dicembre 1957, n. 1349 (e leggi precedenti): Per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (v. articolo riguardante l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno per l'i. p.); 5) legge 16 aprile 1953, n. 326: Ratifica con modificazione del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente la Istituzione della Scuola popolare contro l'analfabetismo; 6) decreto interministeriale 7 luglio 1953 Istituzione, in Roma, del Centro didattico nazionale per l'istruzione tecnica e professionale (v. legge 30 novembre 1942, n. 1545, sulla istituzione dei centri didattici); 7) a) legge 19 gennaio 1955, n. 25: Sulla disciplina dell'apprendistato (che ha abrogato il r. d. l. 21 settembre 1938, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sulla stessa disciplina dell'apprendistato); b) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668: Approvazione del regolamento per la esecuzione della disciplina dell'apprendistato (v. anche sociale, legislazione, in questa App.); 8) disegno di legge: Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 (approvato dal Senato il 9 dicembre 1959, ancora in discussione alla Camera dei deputati); 9) disegno di legge, n. 740: Formazione professionale dai lavoratori (presentato dal ministro della Pubblica istruzione, e dal ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con altri 11 ministri, e comunicato alla presidenza del Senato il 10 ottobre 1959); 10) Regolamento n. 9 concernente il Fondo sociale europeo e lo Statuto del Comitato del Fondo sociale europeo fatti a Bruxelles il 25 agosto 1960 (v. Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, ed. in lingua italiana, 31 agosto 1960, n. 56) in riferimento al trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.
Bibl.: Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione, Roma 1953; Educazione professionale ed istruzione tecnica in U.S.A. Rapporto della missione italiana, Roma 1956; Atti del Convegno nazionale di studio sulla istruzione professionale (7-8 maggio 1955): convegno organizzato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma e dal Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Roma; C.I.T.A., Atti del V Congresso internazionale dell'insegnamento agrario, Roma 1956; UNITESA, Atti del I Congresso nazionale dell'istruzione tecnica, professionale e secondaria di avviamento, Roma 1957; C. A. Cavalli, L'educazione professionale, Milano 1950; G. Gozzer, L'istruzione professionale in Italia, Roma 1958; A. Visalberghi, La scuola in Italia e in Europa, estratto da Pirelli, rivista di informazione e di tecnica, 1958-59; Ministero della P. I., Qualifiche e problemi professionali, quadri orari e prove di esame degli Istituti professionali di Stato, Milano 1959; La disciplina dell'apprendistato, quaderno n. 14 della Rassegna del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Roma 1959; Rassegna di statistiche del lavoro, quaderno n. 10, 1959, dedicato al Convegno di Gardone "L'istruzione e l'industria" (24-26 aprile 1959); G. Medici, Introduzione al piano di sviluppo della scuola, Roma 1959; Confederazione generale dell'industria italiana, Atti del I Convegno "L'istruzione e l'industria", Roma 1959 (v. in questo volume la fondamentale relazione di M. Pedini); I Centri didattici nazionali e i loro problemi, Roma 1960; G. Calò, Il progresso tecnologico e la società italiana (relazione sullo sviluppo della scuola italiana dal 1945 al 1960), Milano 1960; G. Gozzer, Primato tecnico e primato scolastico nella competizione mondiale, Roma 1960; G. Jung Doriguzzi, L'istruzione professionale in Europa e in America, Milano 1960; A. Marzi e S. Chiari, L'orientamento scolastico e professionale in Italia e nel mondo, presentazione di M. Pantaleo, Roma 1960; L'espansione scoalstica (Quaderni di Scuola europea), a cura di G. Gozzer, Roma 1960; G. Martinoli, Il fabbisogno del personale qualificato nel prossimo futuro in Italia, in Mondo Economico, n. 50, dicembre 1960. Vedi inoltre: Homo Faber, rassegna internazionale del lavoro e dell'istruzione diretta da M. Pantaleo (nel n. 101, maggio 1960, indici degli articoli pubblicati nei primi cento numeri su: istruzione professionale, apprendistato, qualificazione professionale, ecc.).