PARASCOLASTICHE, ISTITUZIONI (XXVI, p. 304)
Soppresso l'Ente nazionale per la mutualità scolastica con r. decr. legge 5 settembre 1938, n. 1620, la funzione assistenziale nelle scuole elementari fu tutta assorbita dalla Gioventù italiana del Littorio, che aveva anche assunto la gestione dei Patronati scolastici. Questi furono riordinati con decr. legge 24 gennaio 1947, n. 457, e alle loro originarie funzioni aggiunsero quelle già esercitate dall'Ente nazionale per la mutualità scolastica. La loro attività, sottoposta all'alta vigilanza di un comitato centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, si esplica ora mediante la fornitura di libri e indumenti agli alunni di condizione disagiata, la refezione, la distribuzione di medicine, l'organizzazione di colonie marine e montane l'istituzione di doposcuola, ricreatorî, biblioteche scolastiche, ecc. I patronati traggono i loro mezzi principalmente dalla vendita delle pagelle, da elargizioni e dal contributo obbligatorio dei comuni. In alcune scuole elementari sono state istituite come nelle scuole secondarie e artistiche, le Casse scolastiche, la cui fondazione presso i singoli istituti risale al 1920, e che furono regolate con r. decr. 30 aprile 1924, n. 965. Esse concorrono al miglioramento della cultura della scolaresca e all'assistenza, istituendo insegnamenti complementari, premi, borse di studio e attuando altre appropriate iniziative. Il loro patrimonio è costituito soprattutto da oblazioni. Ne integrano l'azione numerose fondazioni dovute ad atti di liberalità di enti e di privati, diretti a istituire borse di studio.
Gli stessi scopi sono perseguiti, nell'ambito dell'istruzione superiore, dalle Opere universitarie, istituite con r. decr. 30 settembre 1923, n. 2102, e dalle fondazioni, essendo state soppresse con decr. legge 5 aprile 1945, n. 238, le Casse scolastiche, i cui fini rientravano in quelli delle Opere. Queste promuovono e coordinano le varie forme di assistenza materiale e morale agli studenti, e traggono i loro mezzi principalmente da contributi e da una tassa dovuta da coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale. Sono, inoltre, riconosciute e vigilate dal Ministero della pubblica istruzione le fondazioni che hanno per fine l'incremento degli studî superiori e l'assistenza agli studenti universitarî.