EMISSIONE, Istituto di
EMISSIONE, Istituto di (XIII, p. 916).
Secondo le norme del nuovo statuto approvato col r. decr. 11 giugno 1936, n. 1067, la Banca d'Italia, da società anonima di azionisti privati si è trasformata in istituto di diritto pubblico, con capitale sottoscritto per quote soltanto da casse di risparmio, istituti di credito e banche di diritto pubblico, istituti di previdenza e assicurazione. Una nuova disciplina dei rapporti finanziarî tra la banca e lo stato è stata poi instaurata con il decr. ministeriale 31 dicembre 1936, in seguito alle modificazioni intervenute nel rapporto tra le riserve e la circolazione e nelle posizioni di credito e debito tra Banca e Tesoro.
Oltre ai Banchi di Napoli e di Sicilia, alla Banca Nazionale del Lavoro e all'Istituto di S. Paolo di Torino e al Monte dei Paschi di Siena, riconosciuti con decreto reale istituti di credito di diritto pubblico, possono essere dichiarate banche di diritto pubblico o d'interesse nazionale quelle costituite sotto forma di società anonime e aventi filiali in almeno 30 provincie; per le azioni di tali banche è stata imposta la trasformazione in quote nominative a favore di cittadini o enti italiani (gli stranieri possono mantenere la proprietà di azioni, solo rinunciando al diritto di voto).
Vedi anche italia: Finanze, App.