ISPEZIONE GIUDIZIALE
. È il procedimento probatorio che offre al giudice la percezione immediata del fatto, oggetto di prova. L'ispezione giudiziale deve comprendersi tra le prove giudiziali (e più precisamente è una prova diretta) in quanto fornisce al giudice il mezzo di controllo dei fatti controversi. Fonte di prova sono le cose, le persone, i documenti, la cui esistenza, identità o modo di essere, costituiscono oggetto della prova, e attraverso la diretta percezione dei quali il giudice si forma una convinzione sul fatto controverso.
Oggetto della prova sono normalmente fatti precostituiti al procedimento probatorio, e che sussistono al momento dell'ispezione. Questi fatti possono riguardare:
1. I soggetti del rapporto processuale diversi dal giudice (le parti). Possono essere controverse sia l'identità della persona, sia le sue qualità (fisiche o psichiche) e l'ispezione giudiziale può essere rivolta ad accertare l'una o le altre: esempî, articoli 327 cod. civ. e 838 cod. proc. civ.; 309, 310, 332 cod. proc. pen. La ricognizione degli articoli 360 segg., cod. proc. pen., non costituisce invece un caso d'ispezione giudiziale, perché il giudice deriva il suo convincimento dall'apprezzamento delle persone, chiamate alla ricognizione.
2. Le cose, mobili o immobili, oggetto della lite o in relazione con essa. È questo il caso più frequente d'ispezione giudiziale e anzi quella rivolta a cose immobili ha dato, nelle leggi processuali italiane meno recenti, il nome all'istituto (accesso giudiziale); per quanto l'accedere del giudice sul luogo dell'ispezione, posto fuori della propria sede, possa mancare, non costituendo elemento necessario e specifico di questo mezzo di prova. I casi legislativamente regolati d'ispezione di cose sono numerosi. Come principio generale del processo civile sta l'art. 271 cod. procedura civile che ammette l'ispezione del luogo o della cosa controversa ogni volta che l'autorità giudiziaria la ritenga necessaria; casi particolari di questa forma d'ispezione sono gli articoli: 939 cod. proc. civ.; 44 r. decr. 26 giugno 1924, n. 1054, e 27 r. decr. 17 agosto 1907, n. 642, per il procedimento avanti il Consiglio di stato; 43 r. decr. 17 agosto 1907, n. 643, per il procedimento avanti le giunte provinciali amministrative; 38 della legge 15 giugno 1893, n. 295, per il procedimento avanti i probiviri; 83 r. decr.-legge 9 ottobre 1919, n. 2161,167 r. decr. 11 dicembre 1933, n. 1775, per il tribunale delle acque pubbliche. Nel processo penale l'art. 309 cod. proc. pen. consente l'ispezione dei luoghi e delle cose per accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato nel corso dell'istruttoria, e l'art. 457 cod. proc. pen. l'accesso sui luoghi nel corso del dibattimento.
3. Infine i documenti possono essere oggetto d'ispezione in quanto siano oggetto di prova, non fonte di essa. L'ispezione giudiziale si può così, ad es., praticare nel giudizio di verificazione delle scritture (art. 282 cod. proc. civ.) o nella querela di falso civile, ed è un caso d'ispezione giudiziale la collazione delle copie dei documenti (art. 918 segg. cod. proc. civ.; art. 34 cod. comm.).
Oggetto dell'ispezione può essere lo stesso fatto controverso (la distanza di una piantagione, l'esistenza di un danno) ovvero un fatto che costituisce indizio del fatto controverso (tracce del reato o del danno); nell'ispezione giudiziale che riguarda questa seconda categoria di fatti si può comprendere l'esperimento giudiziale (art. 312 cod. proc. pen.), che è ispezione della ricostruzione del modo come un fatto è avvenuto, ricostruzione che ha luogo nel corso del procedimento probatorio sotto la diretta percezione del giudice.
Soggetto della prova è il giudice nel processo civile; il giudice o l'organo che procede all'istruttoria nel processo penale. Il principio della mediatezza, che domina l'assunzione di prove nel procedimento civile, rende inutile l'ispezione del collegio, e il codice di procedura civile non la vieta, sebbene esso consideri come normale l'ispezione compiuta a mezzo del giudice delegato (art. 271 codice proc. civ.). Il principio opposto domina naturalmente il processo penale; avanti i giudici speciali trova per lo più applicazione il sistema del codice di procedura civile. Nell'eseguire l'ispezione il giudice può essere coadiuvato da ausiliarî per facilitare l'ispezione e la raccolta dei dati da essa risultanti (periti: art. 272 cod. proc. civile, art. 313, cod. proc. pen.; ufficiali della polizia giudiziaria: art. 309 cod. proc. pen.) o per provare fatti pertinenti (testi sentiti per chiarimenti ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ.).
L'ispezione giudiziale si deve considerare come un mezzo di prova generale; si deve, pertanto, ammettere anche per casi che non siano tassativamente regolati dalla legge (per es., ispezione personale in giudizio civile).
La percezione dei fatti da provare, da parte del giudice, può avvenire mediante l'uso di uno qualunque dei sensi, non della sola vista; nell'ispezione si possono utilizzare dal giudice mezzi di sussidio alla l) ercezione sensoria (p. es., ispezione microscopica). Dei risultati dell'ispezione è redatto processo verbale. Secondo i casi possono essere usati mezzi tecnici di riproduzione più perfezionati: rilievi segnaletici, rilievi d'impronte o di altri segni (art. 309 cod. proc. pen.), fotografie, calchi devono ritenersi consentiti anche se la legge non li preveda espressamente.
Bibl.: G. W. Wetzell, System des ordentl. Civilprocesses, 3ª ed., Lipsia 1873, par. 44, i; L. Mattirolo, Trattato di dir. giudiz. civ. ital., 5ª ed., Torino 1902, II, pp. 971-991; R. Schmidt, Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, 2ª ed., Lipsia 1906, par. 83; L. Mortara, Commentario del codice e delle leggi di proc. civ., 3ª ed., Milano s.a., III, pp. 697-710; K. Hellwig, System des deutschen Zivilprozessrechts, Lipsia 1912, par. 210; F. Carnelutti, Prova civile, Roma 1915, p. 64 segg.; id., Lezioni di dir. process. civ., II, Padova 1933, p. 481 segg.; G. Chiovenda, Principi di dir. process. civ., 3ª ed., Napoli 1923, pp. 840-42, 1296-99; id., Istituzioni di dir. process. civ., II, i, ivi 1934, pp. 434-36; C. Lessona, Trattato delle prove, V, Firenze 1924, p. i segg.
Per il processo penale: E. Florian, Prove penali, 2ª ed., II, Torino 1924, pp. 488-566; V. Manzini, Istituzioni di diritto processuale penale, Padova 1931, n. 106; id., Trattato di diritto processuale penale, III, Torino 1932, pp. 166-83; E. Massari, Il processo penale, Napoli 1934, pp. 147-48.