ISOPOLITIA (gr. ἰσοπολιτεία)
È un istituto giuridico che fiorì fra le popolazioni doriche nell'età ellenistica. In senso stretto, per isopolitia s'intende il diritto soggettivo che una città attribuisce ai cittadini di una città diversa mediante un decreto (in questo senso si trova usata anche la parola πολιτεία); in senso più largo, può anche indicare il decreto di elargizione, o, in caso di elargizione reciproca, il trattato. Con l'isopolitia vien costantemente elargita anche l'ἔγκτησις (diritto di possedere immobili) e l'ἐπιγαμία (diritto di contrarre legittime nozze). Sul valore politico di queste elargizioni tutti gli storici sono d'accordo: servirono a cementare l'unione fra le città delle leghe greche in lotta contro i loro avversarî. Si discute, invece, sull'essenza giuridica dell'isopolitia, cioè sul preciso valore del diritto che con l'elargizione dell'isopolitia veniva attribuito agli onorati. Vi sono varie opinioni: 1. l'isopolitia equivale alla piena cittadinanza (Lécrivain); 2. l'isopolitia è un diritto di cittadinanza che per attuarsi non richiede che l'accettazione dell'onorato (Szanto, Kolbe); 3. l'isopolitia è l'attribuzione della capacità processuale, che, unitamente all'ἔγκτησις e all'ἐπιγαμία, facilita i rapporti fra l'ἰσοπολίτης e le città elargienti, senza però che lo status dell'ἰσοπολίτης venga assolutamente assimilato a quello del πολίτης (Paoli).
Sistematicamente connessa con la questione dell'essenza giuridica dell'isopolitia è quella della differenza fra l'isopolitia in diritto dorico-ellenistico e la cittadinanza ascitizia in diritto attico. Secondo il Kolbe i due istituti coincidono; secondo il Paoli fra l'ἰσοπολίτης e il cittadino ascitizio (ποιητὸς πολίτης) vi sono queste differenze: 1. il cittadino ascitizio ha la possibilità di essere pienamente equiparato a un cittadino, purché s'iscriva in una tribù, in un demo, e in una fratria e si trasferisca nel territorio della πολίς elargiente; l'ἰσοπολίτης non ha questa possibilità; 2. il cittadino ascitizio, se non si iscrive, non ha ἔγκτησις né ἐπιγαμία, a meno che non gli siano state elargite specificatamente; l'ἰσοπολίτης ha quei due diritti che la consuetudine ha indissolubilmente legati all'ἰσοπολιτεία, e che la parola, quand'è usata nel suo senso più ampio, implicitamente contiene.
Bibl.: E. Szanto, Das griechische Bürgerrecht, Tubinga 1906; Ch. Lécrivain, in Daremberg e Saglio, Dict. d. antiq. gr. et rom., III (1899), p. 585 segg., s. v. Isopoliteia; I. Oehler, in Pauly-Wissowa, Real-Encykl., IX (1916), col. 2227 segg., s. v. Isopoliteia; W. Kolbe, Das griechische Bundesbürgerrecht der hellenistischen Zeit, in Zeitschr. d. Savigny-Stiftung, XLIX (1929), p. 129 segg.; U. E. Paoli, Studi di diritto attico, Firenze 1930, p. 286 segg.