IPOTECARIE E CATASTALI, Imposte
I tributi ipotecari si ricollegano all'istituto della pubblicità immobiliare e la loro riscossione costituisce una condizione per l'esecuzione della medesima. In particolare, le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette, ai sensi del d.P.R. 26 ott. 1972, n. 635 alle imposte proporzionali e fisse stabilite nell'apposita tabella allegata.
L'imposta proporzionale di trascrizione e quelle fisse dovute per gli atti soggetti all'IVA sono commisurate all'imponibile determinato ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni. Se l'atto o la successione sono esenti dall'imposta di registro o successione, l'imposta è determinata secondo le disposizioni relative a quelle imposte. L'imposta dovuta sulle iscrizioni e rinnovazioni è determinata a sua volta sulla base dell'ammontare del capitale e degli accessori per cui l'ipoteca è iscritta o rinnovata.
Si hanno in tal modo due categorie di prelievi tributari che si diversificano anche in relazione ai presupposti di applicazione: infatti, le prime sono riscosse dall'ufficio del registro e hanno il medesimo presupposto dell'imposta di registro o successione (la formazione dell'atto o l'apertura della successione traslative di diritti immobiliari); le seconde, invece, vengono riscosse dal conservatore per l'esecuzione delle formalità ipotecarie.
Sono tenuti a pagare le imposte i pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, coloro che richiedono le formalità d'iscrizione, rinnovazione, trascrizione e annotamento, nonché tutti coloro nel cui interesse è fatta la richiesta e i debitori contro i quali l'ipoteca è iscritta o rinnovata. Per i tributi riscossi dall'ufficio del registro sembra comunque che debbano considerarsi obbligati al pagamento gli stessi soggetti tenuti a pagare le imposte di registro o di successione, giacché, in caso contrario, non si avrebbe alcun soggetto obbligato al pagamento delle eventuali imposte complementari e suppletive quando la trascrizione non sia stata effettuata.
Le imposte c., invece, sono tributi istituiti per l'esecuzione delle volture catastali, la cui disciplina specifica, contenuta nello stesso d.P.R. n. 635 citato, riguarda unicamente la fissazione dell'aliquota (due per mille) da applicare al valore dei beni immobili, rustici e urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione (l'imposta è invece dovuta nella misura fissa di lire 2000 per gli atti di trasferimenti immobiliari soggetti all'imposta sul valore aggiunto).
Per l'accertamento e la riscossione delle imposte c. e delle relative sopratasse e pene pecuniarie, invece, trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte di registro e di successione, alle quali sembra debba altresì farsi riferimento per la individuazione dei soggetti passivi.
Bibl.: G. Tangorra, Ipotecarie (tasse), in Dig. it., XIII, 2, Torino 1901-1904; A. Berliri, Principi di diritto tributario, I, Milano 1952; F. Serrano, Tassa ipotecaria, in Enc. Forense VII, ivi 1962; R. Braccini, L'imposta ipotecaria sulle cancellazioni dell'ipoteca collettiva, in Riv. not., 1966; A. Fedele, Le imposte ipotecarie, Milano 1968.