ipoteca
Diritto reale (art. 2808 e segg. c.c) a favore di un creditore, solitamente una banca, su beni (o su diritti relativi a beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri) del debitore o di un terzo garante, al fine di assicurare l’adempimento di un’obbligazione (➔ p) con la vendita forzata, se necessario, dei medesimi. L’i. attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche nei confronti di un terzo acquirente, i beni vincolati per soddisfarsi con preferenza sul prezzo ricavato. La costituzione dell’i. avviene con la sua iscrizione nella conservatoria dei registri immobiliari. Possono essere oggetto di i. i beni immobili, con le loro pertinenze, l’usufrutto dei beni stessi, il diritto di superficie, il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico, le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico e, infine, le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli. L’iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per 20 anni dalla sua data; prima della scadenza l’i. può essere rinnovata. Decorso questo termine, il creditore può procedere a nuova iscrizione. L’i. si estingue con la cancellazione dell’iscrizione o con la mancata rinnovazione, con l’estinguersi dell’obbligazione garantita, con la rinuncia del creditore, con lo spirare del termine cui l’i. è stata limitata o con il verificarsi della condizione risolutiva, con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle i. e, infine, con il perimento del bene ipotecato. La pratica, diffusa soprattutto negli Stati Uniti, di raggruppare un ampio numero di mutui ipotecari con debitori di bassa credibilità (➔ subprime, crisi dei mutui) e di procedere alla loro cartolarizzazione (➔) emettendo obbligazioni garantite da tali mutui (Mortgage Backed Securities, ➔ MBS) è ritenuta una delle cause della crisi finanziaria globale del 2007-08.