inviolabilità della persóna Principio fondamentale degli ordinamenti giuridici moderni in virtù del quale nessuno può essere privato della libertà personale attraverso detenzioni, ispezioni o perquisizioni personali se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nel rispetto del generale diritto alla difesa e nei soli casi previsti dalla legge. Nell'ordinamento italiano, l'i. della p. è riconosciuta dall'art. 13 della Costituzione.