INTERZIAZIONE
Sul preciso significato della parola intertiatio molto si è discusso. Sembra probabile l'interpretazione di A. Pertile e di altri, secondo i quali intertiare è il perseguire la cosa mobile d'autore in autore, di terzo in terzo. Si tratta di un istituto sorto nell'età medievale, e già delineato nella legislazione dei Franchi, dei Visigoti e dei Longobardi, a difesa del diritto di proprietà. Peraltro, poteva rem intertiare anche chi non fosse il proprietario della cosa mobile, ma l'avesse ricevuta dal proprietario e avesse interesse di ricuperarla, perché tenuto alla sua restituzione (ad es. il comodatario o il creditore pignoratizio); nel diritto tedesco e nel francese si accordò al proprietario l'intertiatio solo se avesse smarrito la cosa o gli fosse stata direttamente sottratta.
Il procedimento consisteva nel mettere solennemente la mano sopra la cosa propria, o ricevuta dal proprietario, quando si fosse trovata presso un terzo: questi era tenuto a custodirla fino al giorno del processo e in giudizio era tenuto a dichiarare in che modo gli era pervenuta. Se adduceva un acquisto derivativo, era tenuto a indicare il suo autore; e costui, se negava di averla alienata al possessore, doveva provare la sua negazione col giuramento o col duello. Riuscita questa prova, il possessore veniva punito come ladro. Soccombendo, invece, l'autore indicato dal possessore nella prova o riconoscendo di essere veramente l'autore del suo possesso, veniva ristabilita la situazione giuridica anteriore all'alienazione (se si trattava di vendita, il compratore restituiva la cosa e il venditore il prezzo). Incominciava allora un'altra volta lo stesso procedimento per cui il primo autore rintracciato doveva palesare la persona da cui aveva acquistata la cosa, che veniva perseguita così di mano in mano fin che si giungeva a colui che l'aveva sottratta al proprietario o che non poteva indicare il proprio autore: egli doveva rendere la cosa all'interziante e solo evitava la pena stabilita per il furto giurando di essere in buona fede. Una legge di Ottone I stabilì che la persecuzione della cosa non potesse spingersi oltre la terza mano: speciali norme erano poi dettate nel caso che il possessore fosse nell'impossibilità di presentare il proprio autore, perché già morto.
È probabile che l'interziante che perdeva la lite incorresse sempre in una pena; certo, in più di una fonte la troviamo comminata. L'istituto, mantenutosi lungamente in Italia per le popolazioni viventi secondo la legge longobarda, incontrò vivace resistenza, fino a che la sua pratica applicazione fu dapprima ridotta e poi annullata dalle risorgenti norme del diritto romano. Tuttavia l'intertiatio è ricordata ancora nelle fonti tarde del principio del sec. XIV e nello statuto di Trieste del sec. XVI.
Alcuni principî proprî di questo istituto restarono nel diritto consuetudinario francese, donde passarono nel cod. proc. civ. francese (art. 826-831) e da questo in parte nel nostro istituto processuale della chiamata in garanzia (art. 151, 193, 200 cod. proc. civile).
Bibl.: A. Pertile, Storia del dir. ital., IV (1893), pp. 249-259 e ampia bibl. ivi citata; G. Salvioli, Storia del dir. ital., 9ª ed., Torino 1930, p. 521 seg.