INTERREGNO (lat. interregnum)
Istituto non specificamente romano, ma comune ad altri popoli latini e italici. Di origine antichissima, come appare dall'etimologia attestante la sua connessione con la costituzione monarchica primitiva, l'istituto perdurò sino alla fine della costituzione repubblicana: l'ultima traccia sicura è del 43 a. C. L'intenex è magistrato che esercita le sue funzioni provvisoriamente, in caso di vacanza della magistratura suprema; cioè nella fase monarchica, nel caso in cui il predecessore sia morto o abbia cessato dalla carica senza designare il suo successore; nella fase repubblicana, anche dopo la creazione della pretura, quando ambedue i consoli siano venuti meno. È vero che, essendo coperta la pretura, non si può parlare di vacanza della magistratura suprema, ma, siccome il pretore non poteva né disporre per la nomina dei consoli né procedere alla nomina di un dittatore, e quindi in ogni caso allo spirar della carica del pretore si sarebbe dovuto far luogo all'interregnum, invalse il principio che, venuti meno i consoli, anche il pretore deponesse la carica e si facesse luogo all'interregnum.
L'istituto, sorto nel periodo monarchico, fu applicato nel periodo repubblicano soltanto alle magistrature patrizie: esso non fu mai esteso ai magistrati plebei né ai promagistrati. Oltre a un aspetto politico, esso ha anche un aspetto religioso, data la connessione dell'imperium con gli auspicia, e dato che gli auspicia, nella loro interezza, non spettano che ai magistrati patrizî. Quando tutti questi siano venuti meno, auspicia ad patres redeunt, cioè all'insieme dei senatori patrizî che esercitano collegialmente imperium e auspicium, finché non abbiano designato di tra essi chi debba esercitare l'interregnum. La designazione (prodere interregem) avveniva in seguito ad accordo tra i patres (secondo altri accenni della tradizione sarebbe stata fatta per estrazione a sorte), ma, in ogni modo, pare da escludere che la scelta del primo interrex avvenisse auspicato, e ciò spiegherebbe la ragione per cui il primo interrex non poteva procedere all'elezione dei magistrati. Il primo interrex, che, come ogni altro, non poteva durare in carica più di cinque giorni, designava, dopo aver preso gli auspicia, il suo successore, il quale, essendo nominato auspicato, poteva scegliere i consoli o il dittatore. L'interregnum cessa non appena sia avvenuta la renuntiatio, cioè l'annuncio dell'esito della votazione comiziale intorno ai nomi proposti: ciò non è che una conseguenza dell'impossibilità di coesistenza dell'interregnum e della magistratura ordinaria. Analogamente l'interregnum cessa quando si sia riusciti a far nominare soltanto un console: anche in questo caso la nomina del secondo avviene per opera del console nominato, non già per opera dell'interrex.
Quanto alla competenza, è noto che gli interreges successivi riunivano nelle loro mani la somma dei poteri, quali spettavano al re nel periodo primitivo o ai consoli nella prima fase repubblicana, anteriormente alla creazione della pretura e delle altre magistrature. L'interrex poteva quindi esercitare il comando militare e la giurisdizione, convocare i comizî e il senato, e aveva quindi per insegne i dodici fasci del console.
Bibl.: Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, 3ª ed., I, Lipsia 1887, p. 98 e p. 647 segg.; P. Willems, Le Sénat de la république romaine, II, Lovanio 1879, p. 7 segg.; P. Bonfante, Storia del diritto romano, 3ª ed., I, Milano 1923, p. 76; P. de Francisci, Storia del diritto romano, I, Roma 1926, pp. 123, 133.