Internet e diritto d'autore
– Sul quadro normativo di protezione del diritto d’autore, delineato dal legislatore italiano con la l. 22 aprile 1941, n. 633, all’inizio del nuovo millennio hanno fatto irruzione due fenomeni tra loro collegati: la possibilità tecnica di convertire in formato digitale qualunque opera dell’ingegno di carattere creativo e, in partic., quelle appartenenti alla letteratura, alla musica e alla cinematografia; l’avvento di Internet, che ha consentito di veicolare e rendere disponibili sul web – per la fruizione, l’appropriazione mediante downloading e la potenziale illimitata duplicazione – i files risultanti dalla digitalizzazione di opere protette da copyright. Il problematico rapporto tra diritto d’autore e Internet si è proposto all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale nell’anno 2000 con il caso Napster. Si trattava del primo sistema peer-to-peer (P2P), grazie al quale era possibile individuare la presenza in rete di contenuti musicali resi disponibili da singoli utenti e consentire – mediante connessione diretta tra i computer dei soggetti interessati alla condivisione – il download dei relativi files. La diffusione planetaria di tale sistema e l’enorme volume degli scambi originati provocarono ben presto la reazione delle case discografiche, che avevano registrato significative flessioni dei loro fatturati: nel 2001, con un ordine giudiziale, venne disposta la cessazione dell’attività dei server di Napster. Successivamente, i sistemi di tipo peer-to-peer, ancorché tecnologicamente perfezionati (con l’adozione del protocollo bit-torrent), sono stati pressoché soppiantati – anche grazie alla progressiva diffusione della banda larga e al conseguente incremento della velocità di trasmissione dei dati – da siti web di file hosting che rendevano stabilmente disponibili sui propri server, per la fruizione immediata (streaming) e il downloading, contenuti audiovisivi. Tra essi si deve ricordare il sito Megaupload, che è giunto a contare una media di circa cinquanta milioni di visitatori al giorno e che nel gennaio 2012 è stato posto sotto sequestro dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti per violazione del copyright e pirateria informatica. Il contrasto della pirateria online, universalmente avvertito come urgente e irrinunciabile, incontra non poche difficoltà di ordine tecnico e giuridico, in partic. a causa della complessità e dei costi di un eventuale controllo del flusso di dati su Internet, della localizzazione dei siti web responsabili di condotte illecite (che potrebbe non rientrare nell’ambito territoriale assoggettato alla giurisdizione dello Stato chiamato ad adottare misure punitive, interdittive o riparatorie) e del tendenziale anonimato degli utenti della rete che, in violazione dei diritti patrimoniali d’autore, rendono disponibili (uploaders) o si appropriano di contenuti protetti. Negli ordinamenti giuridici degli stati europei – in linea di sostanziale coerenza con il diritto comunitario e salve isolate eccezioni – si sono affermati taluni principi: il libero accesso alla rete e ai contenuti in essa rinvenibili costituisce una libertà fondamentale della persona, non comprimibile o limitabile; l’anonimato degli utenti di Internet non può essere violato se non a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria; i contenuti resi disponibili sulla rete non possono essere controllati, selezionati o filtrati in via preventiva; d) gli Internet service providers (ISP) non sono responsabili, attraverso i servizi da essi offerti, delle violazioni del diritto d’autore correlate alla diffusione di opere protette, salvo che non si dimostri che abbiano partecipato attivamente alla consumazione dell’illecito o che ne siano consapevoli; gli ISP sono comunque tenuti a dare esecuzione a eventuali provvedimenti inibitori adottati dalle autorità competenti (amministrative o giurisdizionali) con la rimozione dei contenuti di cui sia stata accertata l’illecita diffusione. L’Unione Europea avrebbe potuto dotarsi di strumenti normativi più efficaci e penetranti qualora avesse aderito all’accordo commerciale anticontraffazione ACTA (v.), volto, tra l’altro, a favorire una maggiore cooperazione internazionale in tema di protezione della proprietà intellettuale e a uniformare le legislazioni degli stati aderenti in materia di contrasto alla pirateria online: ma il 4 luglio 2012 il Parlamento europeo, con ampia maggioranza, ha espresso voto contrario. Il diritto comunitario e i diritti nazionali degli stati membri dell’UE rimangono, così, saldi nell’affermazione del principio secondo cui la tutela della proprietà intellettuale deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali della persona, tra i quali si debbono annoverare: il diritto di accesso alle informazioni e alla cultura; il diritto di stabilire contatti, esprimere opinioni e condividere e scambiare contenuti su reti telematiche aperte, libere e neutrali; il diritto alla protezione della privacy e dei dati personali; infine, il diritto di libera intrapresa di cui sono titolari gli operatori economici che offrono servizi di connessione e di web hosting alla comunità degli internauti.