INTERCETTAZIONI telefoniche
L'art. 15 Cost. sancisce l'inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. A eventuali limitazioni si può giungere soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge. Sulla base di questi principi la legge del 18 giugno 1955, n. 517, ha tra l'altro modificato quelle parti del codice penale e di procedura penale del 1930 che non attribuivano in maniera esclusiva all'autorità giudiziaria il potere di operare le i. - per lo più delle comunicazioni telefoniche - rese necessarie da esigenze processuali.
La disciplina così realizzata lasciava comunque ampi spazi di perplessità e insoddisfazione, accresciuti da una serie di abusi connessi alla mancata osservanza del doveroso rigore nell'autorizzazione delle i. e nel controllo della loro pratica realizzazione. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 34 del 1973, pur dichiarando la legittimità della normativa vigente in materia di i., richiamava il legislatore alla necessità di emanare una disciplina in grado di meglio tutelare i diritti riconosciuti dall'art. 15 della Costituzione. Tale la situazione dunque da cui ha tratto origine la l. 8 aprile 1974, n. 98, concernente la tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
La legge è fondata sui seguenti principi:1) riaffermazione dell'attribuzione dell'autorizzazione delle i. esclusivamente all'autorità giudiziaria; 2) restrizione della possibilità di operare le i. solo ai casi di reati più gravi o per i quali comunque il legislatore ha ritenuto di ammettere tale forma d'indagine (cfr. art. 226 bis c.p.p.); 3) obbligo di svolgere le operazioni per impedire, interrompere o intercettare le comunicazioni telefoniche o telegrafiche esclusivamente negl'impianti installati presso le Procure della Repubblica sino a che non saranno allestiti i necessari apparati presso impianti di pubblico servizio; 4) rigorosa disciplina delle procedure con cui si debbono svolgere materialmente le i.; 5) obbligo dello stralcio dei risultati delle i. concernenti soggetti o fatti estranei al procedimento e divieto di utilizzazione delle i. illecite; 6) introduzione di un articolo 615/bis c.p. col quale si sanziona per la prima volta penalmente in via diretta ed esplicita, con una formula nuova per l'ordinamento italiano, il fatto di procurarsi indirettamente, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti alla vita privata del cittadino.
Bibl.: V. Grevi, Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte Costituzionale in tema di intercettazioni telefoniche, in Giurisprudenza Costituzionale, 1973, II, p. 317; V. Di Ciolo, P. Di Muccio, L'intercettazione telefonica e il diritto alla riservatezza, Milano 1974; G. Leone, Manuale di diritto processuale penale, Napoli 1975.