Mezzo di ricerca di prova disciplinato dagli art. 266-71 c.p.p. Consiste nella possibilità di prendere cognizioni di comunicazioni telefoniche o di comunicazioni tra persone presenti (cosiddetta intercettazione ambientale) attraverso idonei strumenti tecnici, via cavo o via etere, e all’insaputa di almeno uno degli interlocutori.
Posta l’inviolabilità di qualsiasi forma di comunicazione (art. 15 Cost.), l’intercettazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: delitti non colposi per cui è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore al massimo a 5 anni determinata dall’art. 4 c.p.p.; delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni determinata a norma dell’ art. 4 c.p.p.; delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; delitti di contrabbando; reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, molestia o disturbo alle persone a mezzo del telefono; delitti di pornografia minorile di cui all’art. 600 ter, co. 3, c.p.
L’intercettazione ambientale effettuata nell’abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa. È consentita altresì l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrenti tra più sistemi (art. 266 bis c.p.p.). La richiesta di utilizzare le intercettazioni è presentata dal pm ed è autorizzata dal GIP con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nei casi di urgenza, il decreto motivato è disposto dal pubblico ministero e comunicato immediatamente, o comunque non oltre le 24 ore, al giudice per le indagini preliminari. In un registro riservato tenuto nell’ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano e prorogano le intercettazioni, nonché l’inizio e il termine delle operazioni integranti ciascuna intercettazione. Le comunicazioni intercettate sono registrate e trascritte in un verbale, in maniera anche sommaria. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, salvo insufficienza, inidoneità o eccezionali ragioni di urgenza che giustifichino l’utilizzo degli impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza. I risultati delle intercettazioni sono, altresì, inutilizzabili quando le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge.
Giudice per le indagini preliminari
Prova. Diritto processuale penale
Brevi note al d.d.l. 1611 in tema di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali di Antonello Ciervio