intercettazione
intercettazióne s. f. – Captazione occulta di conversazioni e comunicazioni. Per comunicazioni devono intendersi quelle tra presenti, telefoniche, epistolari e tutte le forme di telecomunicazione e di flussi di comunicazioni relativi a sistemi informatici o telematici. L’i. è, processualmente, un mezzo di ricerca della prova che deroga ai principi dell’inviolabilità del domicilio e della segretezza e libertà della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (artt. 14 e 15 Cost.), e che può essere disposta soltanto con atto motivato dell’autorità giudiziaria. La disciplina codicistica (artt. 266 e sgg. del Codice di procedura penale) impone infatti l’intervento del giudice in tutte le fasi della relativa procedura, modulata su un fitto ordito di garanzie. Senza un decreto del giudice non è possibile attivare i., proseguirle, prorogarle, acquisirne i risultati: è il giudice a decidere sulla rilevanza e utilizzabilità delle conversazioni. Anche l’esecuzione delle operazioni è regolamentata per garantire il controllo della difesa. L’i. è consentita quando si procede per reati di particolare gravità o lesivi di interessi rilevanti (delitti contro la Pubblica amministrazione, o concernenti sostanze stupefacenti, armi, esplosivi, contrabbando) o se rappresenta l’unico strumento per l’accertamento del fatto (reati commessi utilizzando il telefono, come ingiurie, minacce, molestie telefoniche; reati commessi mediante tecnologie informatiche, come la diffusione di materiale pornografico). L’i. tra presenti può essere disposta nei luoghi di privata dimora se si può ritenere che ivi si svolga l’attività delittuosa. Presupposti dell'i. sono: la ricorrenza di gravi indizi di reato e l'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini. La locuzione gravi indizi di reato (non di colpevolezza) consente l’attivazione della captazione sulla base di una prognosi di sussistenza del reato, a prescindere dalla colpevolezza del reo, che è oggetto dell’accertamento. Indispensabilità è la non attivabilità di strumenti alternativi. Per i delitti di criminalità organizzata la soglia di tutela si abbassa: bastano infatti sufficienti indizi di reato e necessità ai fini della prosecuzione delle indagini, inoltre le i. nei luoghi di privata dimora sono possibili in ogni caso. Se il pubblico ministero, durante le indagini preliminari, deve avanzare richieste di applicazione di misure cautelari fondate sui risultati di i., ha l’obbligo di trasmettere al giudice le registrazioni e i verbali riassuntivi (brogliacci), che saranno a disposizione dei difensori dopo l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare; analogo obbligo sorge alla conclusione delle indagini. L’ostensione delle risultanze investigative, funzionale all’esercizio del diritto di difesa, comporta il rischio di un uso indebito dei contenuti delle comunicazioni captate, con eventuali violazioni della riservatezza dei soggetti coinvolti. Negli ultimi anni, la ricorrente e a volte sistematica pubblicazione di stralci di conversazioni cui prendono parte anche soggetti non indagati, o nelle quali si fa riferimento a essi, ha riproposto il problema di assicurare un adeguato equilibrio tra esercizio del diritto di cronaca e tutela della privacy. La rilevanza della questione è stata amplificata dalla pubblicazione di conversazioni di membri del Parlamento, la captazione delle cui comunicazioni incontra specifici limiti (art. 68 Cost.): per intercettare conversazioni e comunicazioni di un parlamentare è necessaria l’autorizzazione della Camera a cui il parlamentare appartiene. Se vengono intercettate conversazioni di un parlamentare, quale occasionale interlocutore del soggetto nei cui confronti è stata disposta l’i. (i. casuale), l’utilizzabilità del contenuto nei confronti del parlamentare è subordinata all’autorizzazione della Camera di appartenenza. Non vi è alcun bisogno di autorizzazione se invece il contenuto è utilizzato nei confronti di soggetti diversi.