insider trading e media
<insàidë trèidiṅ... mì->. – Nell'ambito della compravendita di titoli di un'azienda da parte degli addetti ai lavori (insiders), un ruolo peculiare è assunto dalla categoria dei giornalisti che seguono la finanza, i quali, a motivo della loro professione, possono entrare in possesso di informazioni riservate, l'uso delle quali per speculare in borsa è considerato illegale. La legge italiana definisce il reato «abuso di informazioni privilegiate», sanzionato dal Testo unico della finanza; un caso simile è quello della cosiddetta manipolazione del mercato, ossia la diffusione di notizie false per causare oscillazioni nei mercati. A parte le sanzioni penali per questi reati, i giornalisti economici e finanziari sono soggetti anche a norme della deontologia professionale (v. ). Già la Carta dei doveri del 1993 affermava che un giornalista non può scrivere articoli o notizie relative ad azioni sul cui andamento borsistico abbia un interesse finanziario, né può, viceversa, vendere o acquistare titoli dei quali si stia occupando professionalmente o dei quali stia per occuparsi. Tali disposizioni sono state poi integrate dalla Carta dei doveri dell'informazione economica, del 2007; l'approvazione di quest'ultima ha portato a una leggera modifica della posizione dei giornalisti, che non sono più sanzionati dalla Consob (Commissione nazionale per la società e la borsa) in via amministrativa, purché possano esserlo in modo equivalente dagli organi disciplinari dell'Ordine professionale; la Commissione nazionale per le società e la borsa ha infatti ritenuto che in questi casi possa intervenire l'autogoverno della categoria dei giornalisti. Tuttavia le condanne per abuso di informazioni privilegiate (insider trading) sono rare, anche perché si tratta di un reato difficile da provare.