INGROSSAZIONE (lat. med. ingrossatio, drizatio)
Nel Medioevo è il diritto, concesso a privati, di espropriare beni di vicini per arrotondare i proprî possessi e ottenere un accesso sulla pubblica via. Talvolta l'ingrossatio è consentita anche a favore di certi opifici industriali (così avviene a Milano nell'epoca viscontea), e infine viene permessa per render più facile la costruzione di palazzi privati che però abbiano carattere monumentale, così da recare abbellimento alla città. Sembra che l'istituto abbia le sue prime origini a Parma, sul finire del sec. XII; ai primi del successivo si trovano esempî a Modena e a Cremona, e più tardi si hanno disposizioni favorevoli alle ingrossazioni in molti statuti italiani.
L'origine dell'istituto è disputata. Taluni credono che si tratti della trasformazione d'atti d'imperio che i signori feudali facevano a danno dei piccoli proprietarî, per arrotondare i proprî dominî; i comuni avrebbero dato una veste legale a questi originarî arbitrî. Altri ritengono invece che i comuni stessi abbiano introdotta l'ingrossazione per togliere la causa d'infiniti litigi, portati dalla complicazione dei confini. La forma originaria era la permuta; si obbligava, cioè, il proprietario del fondo desiderato da chi chiedeva l'ingrossazione, ad accettare in cambio un altro fondo d'ugual valore. I documenti parmensi pubblicati da A. Lattes sono tutti relativi a queste permute. Più tardi si concesse che, in luogo d'un fondo, si desse una somma di denaro. Per salvaguardare gl'interessi del proprietario costretto a cedere le proprie terre, i comuni formarono l'apposita magistratura degl'"ingrossatori" o "estimatori". A Parma v'era un ingrossatore per ciascuna porta della città e durava in carica sei mesi; in altre città duravano meno. Talvolta ve n'era più d'uno e fra essi vi era un esperto di leggi. La loro funzione era quella di stimare i fondi che si dovevano cedere e di fissarne il prezzo, qualora si trattasse di vendita coattiva, di stimare ambedue i fondi se si trattava di permuta forzosa; talora poi v'era un conguaglio in denaro. Chi desiderava procedere all'ingrossazione doveva rivolgersi a questi magistrati con una domanda, che veniva esaminata in contestazione con l'altra parte: dopo ciò, l'ingrossatore emanava la sua sentenza che aveva valore esecutivo. L'ingrossazione è ammessa ancora dalle costituzioni modenesi del 1772 e dalla legislazione lucchese del 1802: sparisce nei codici moderni.
Bibl.: A. Pertile, Storia del diritto italiano, Torino 1893, IV, ii, p. 359 seg.; N. Tamassia, Il diritto di prelazione, in Archivio giuridico, XXXV, p. 282 seg.; A. Lattes, Le ingrossazioni nei documenti parmensi, Parma 1914, in Arch. storico per le provincie parmensi, XIV, n. 5.