INGIUNZIONE (XIX, p. 300)
Il r. decreto 7 agosto 1936, n. 1531, ha modificato il procedimento per ingiunzione, regolato dalle norme del 1922, allo scopo di renderlo più efficace e spedito.
Le principali modifiche sono le seguenti: si considerano prove scritte del credito anche i telegrammi, pur senza i requisiti dell'art. 45 cod. comm., e le polizze e promesse di cui all'art. 1325 cod. civ., anche se non scritte di mano di chi le ha sottoscritte e non munite del "buono" o "approvato" (art. 1); i commercianti possono chiedere decreti d'ingiunzione producendo l'estratto autentico dei libri, anche contro persone non commercianti (art. 2); le amministrazioni dello stato e gli enti o istituti sottoposti a tutela possono chiedere l'ingiunzione anche in base alle risultanze dei loro libri o registri (art. 3). L'ingiunzione può chiedersi anche da chi abbia diritto alla consegna di una cosa mobile (art. 6), nel qual caso l'autorità giudiziaria può accordare il sequestro immediato.
Procedimento. - Se il credito risulti da cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, e così pure quando vi sia pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, l'autorità giudiziaria, nel concedere il decreto, lo può dichiarare immediatamente esecutivo, autorizzando, se del caso, il pignoramento immediato; il decreto d'ingiunzione, emesso in base a tali norme, è titolo per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale subito dopo la notificazione (art. 12); ricorrendo però gravi ragioni, la esecutività può venire sospesa (art. 18). Il decreto diverrà esecutivo, normalmente, quando non sia proposta opposizione nel termine, o quando l'opponente non abbia inscritto la causa a ruolo o non sia comparso all'udienza, o vi sia rinuncia agli atti (art. 16). L'opposizione si propone nel termine concesso, con citazione a comparire a udienza fissa (art. 15); essa sospende l'esecutività del decreto, ma, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, l'autorità giudiziaria può dichiarare l'esecuzione provvisoria nonostante l'opposizione; tale esecuzione deve essere dichiarata in ogni caso, qualora l'esecutante offra cauzione per l'integrale ammontare delle eventuali restituzioni, danni e spese (art. 17). L'opposizione è ammessa fuori termine quando l'intimato provi che, per inosservanza delle formalità stabilite dalla legge, o per dolo altrui, o per circostanze estranee al fatto e alla volontà proprie, o al fatto dei suoi familiari, dipendenti, commessi, ecc., non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto; tale opposizione non sospende l'esecutività; nessuna opposizione è più ammessa decorsi quindici giorni dal pignoramento presso il debitore, dalla notificazione del pignoramento presso il terzo o dalla citazione per autorizzazione a vendita (art. 20). L'opposizione fuori termine e l'opposizione contro decreto, rilasciato in base a cambiale o altro titolo di cui all'art. 12, devono esser precedute dal deposito di una somma, che verrà perduta in caso di rigetto dell'opposizione stessa (art. 21). Contro il decreto d'ingiunzione divenuto esecutivo è ammessa la revocazione nei casi indicati nei nn. 1 e 2 dell'art. 494 cod. proc. civ., e l'opposizione del terzo di cui al successivo art. 512; inoltre, quando il decreto è divenuto esecutivo per mancanza di tempestiva opposizione, o iscrizione a ruolo, o comparizione, o rinunzia agli atti o perenzione, la prestazione ottenuta a seguito del decreto medesimo è soggetta alla revocatoria fallimentare di cui all'art. 709 del codice di commercio (art. 27).