INGIUNZIONE
. Il processo d'ingiunzione è un tipo speciale di processo civile che ha lo scopo di procurare in forma più semplice e sollecita la condanna del debitore. La sua caratteristica consiste in ciò, che il provvedimento di condanna è pronunciato dal giudice inaudita altera parte, vale a dire senza la previa citazione del debitore, al quale è concessa invece la facoltà d'instaurare entro un termine determinato l'ordinario processo in contraddittorio proponendo opposizione al decreto d'ingiunzione: se l'opposizione non è proposta, il decreto acquista efficacia di sentenza definitiva, vale a dire l'esecutività e (secondo l'opinione prevalente) l'autorità della cosa giudicata. Spostando così il contraddittorio a dopo la pronuncia del provvedimento di condanna, e rimettendolo all'eventuale iniziativa del debitore, si tende a risparmiare il più lungo e più costoso processo in contraddittorio tutte le volte che il debitore non avrebbe eccezioni fondate da opporre alla domanda. In tal caso alla mancanza di una cognizione completa della causa supplisce l'inerzia della parte, sanzionata dalla preclusione dell'opposizione.
Prescindendo da forme più o meno analoghe che si riscontrano nei processi dell'antico Oriente mediterraneo, rivelateci dai papiri, l'origine di questo istituto si riporta direttamente al processo monitorio del diritto italiano intermedio: secondo la figura più genuina di esso, il giudice poteva emanare un praeceptum de solvendo sine causae cognitione cum clausula iustificativa ("si senseris te gravatum compareas coram me", ecc.), provvedimento che rimaneva annullato con la proposizione dell'opposizione, e aveva allora inizio il processo ordinario. Il processo ingiunzionale si trova ancora ammesso nelle costituzioni piemontesi e nel codice estense.
Nei diritti moderni (specialmente germanico, austriaco, svizzero, cecoslovacco, ecc.) esso è largamente accolto. In Italia aveva solo qualche isolata applicazione finché venne ad ammetterlo e regolarlo il r. decr. 24 luglio 1922, n. 1036.
Secondo l'art. 1 il decreto d'ingiunzione può essere pronunciato per un credito liquido ed esigibile in denaro o in merci o altre cose fungibili, fondato su prova scritta; esso è pronunciato su ricorso (v. domanda giudiziale) che deve essere proposto al conciliatore, al pretore o al presidente del tribunale che sarebbe rispettivamente competente, per valore e territorio, a conoscere dell'azione di pagamento (art. 3). Il decreto ingiunge al debitore di adempiere l'obbligazione nel termine che stabilisce, avvertendolo del diritto che gli spetta di proporre opposizione nel termine medesimo, che è ordinariamente di quindici giorni (art. 4). Il creditore deve quindi far notificare copia del ricorso e del decreto al debitore, e se non è proposta l'opposizione, il decreto acquista forza di sentenza spedita in forma esecutiva (art. 5 e 6).
La necessità della prova scritta pone l'ingiunzione nella categoria del processo monitorio-documentale, e da questa sua caratteristica deriva anche la particolare efficacia del decreto. Infatti l'opposizione del debitore non annulla il decreto, ma ne sospende soltanto l'efficacia, sì che il giudizio instaurato con l'opposizione si risolve in una particolare forma d'impugnazione del decreto stesso, in cui attore è il debitore. L'opposizione si propone con atto di citazione: se è accolta, la sentenza annulla il decreto e assolve il debitore, in caso contrario il decreto acquista efficacia di sentenza irrevocabile (art. 12 e 13). Il debitore, cui il decreto non fu notificato in persona propria, e che non abbia fatto opposizione, può proporre azione per risarcimento di danni fondata sulla insussistenza della pretesa entro sei mesi dalla vendita dei beni mobili o immobili (art. 15).
Altre applicazioni del processo monitorio si hanno nell'art. 379 cod. proc. civ. modificato dal decr. luog. 27 ottobre 1918, n. 1774 (spese e onorarî dei professionisti legali); nell'art. 127 e segg. dell'ordinamento giudiziario per la Libia 25 ottobre 1928, n. 2497; nell'art. 506 segg. del vigente codice di procedura penale (condanna per decreto).
Bibl.: A. Skedl, Das Mahnverfahren, Lipsia 1891; G. Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, 4ª ed., Napoli 1928; L. Mortara, in Appendice alla 5ª ed. del vol. V del Commentario del Codice di procedura civile, Milano 1923; A. Segni, L'opposizione del convenuto nel processo monitorio, in Studi sassaresi, 1924-25; P. Calamandrei, Il procedimento monitorio nella legisl. italiana, Milano 1926; G. Lucarini, La ingiunzione italiana, Torino 1926; G. Cristofolini, Il processo d'ingiunzione, Padova 1931 (in continuazione).