INFORTUNIO (XIX, p. 215)
Infortunio sul lavoro. - La riforma, da tempo propugnata, della legislazione in materia di infortunî sul lavoro e malattie professionali, nel campo del lavoro industriale e marittimo (è in corso di studio l'aggiornamento delle norme vigenti per il lavoro agricolo) è stata attuata, sulla base della dichiarazione XXVII della Carta del lavoro, col r. decr. legge 17 agosto 1935, n. 1765, emanato in virtù della delega legislativa al governo di cui alla legge 29 gennaio 1934, n. 333, e integrato dal successivo r. decr. 15 dicembre 1935, n. 2276 e dal regolamento approvato con r. decr. 25 gennaio 1936, n. 200. Detta riforma è entrata, nel suo complesso, in vigore col 1° aprile 1937; sostituendo il testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, la legge 20 marzo 1921, n. 296, il r. decr. 13 maggio 1929, n. 928 e il regolamento 5 ottobre 1933, n. 1565.
Il sistema della nuova legge, esonerando il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gl'infortunî sul lavoro, si basa sul principio del rischio professionale insito nel lavoro, nonché nei rischi e negli oneri dell'impresa; e, a differenza delle precedenti leggi, che stabilivano l'obbligo assicurativo solo nel caso che le aziende, imprese o industrie occupassero più di cinque operai, prescinde dal criterio del numero degli operai occupati, estendendo notevolmente la cerchia dei datori soggetti all'obbligo assicurativo. Tale obbligo è determinato anche per molte lavorazioni non comprese nella abrogata legge del 1901 e risulta così stabilito: per le persone addette a opîfici nei quali si fa uso di macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa; per le persone addette presso macchine mosse da agente inanimato o presso apparecchi a pressione a scopo industriale, agricolo, soggetti a sorveglianza o controllo, eccettuati gli apparecchi o macchine per uso domestico; per le persone addette alle imprese di costruzioni, manutenzioni o demolizioni edilizie; di produzione, trasformazione o distribuzione di gas, acqua ed elettricità; di trasporti e di navigazione; di produzione, trattamento e applicazione di materie esplodenti, infiammabili, corrosive e caustiche, di carico e scarico, della pesca; di taglio e riduzione di piante e trasporto di esse; degli alti forni, degli stabilimenti meccanici, siderurgici; delle concerie, vetrerie e ceramiche, delle miniere, cave, torbiere e saline; dei pubblici macelli; per la estinzione di incendî; per il servizio di salvataggio, e della vigilanza privata. L'assicurazione comprende tutti i casi d'infortunio, avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta con l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali, intossicazioni diverse, e anchilostomiasi, contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni, ed in quanto queste rientrino fra quelle previste per l'obbligo delle assicurazioni contro gl'infortunî sul lavoro.
Un'altra importante innovazione è quella per la quale, dal 1° aprile 1937, l'assicurazione non si attua più con la stipulazione dei contratti, e dalla data stessa hanno cessato di avere vigore i contratti in corso. Aboliti i contratti, i datori di lavoro, a cui esclusivo carico è la spesa dell'assicurazione, debbono soltanto presentare all'istituto assicuratore la denuncia dei lavori da essi esercitati, dando tutti gli elementi e le indicazioni richieste per la valutazione del rischio e la determinazione del premio d'assicurazione. Con questo procedimento si è creato il sistema del contratto automatico di assicurazione, con l'abrogazione delle disposizioni che subordinavano l'esistenza del diritto al risarcimento in caso d'infortunio, al rilascio della polizza e al regolare versamento dei contributi. Altre disposizioni concernono la creazione di un'organizzazione sanitaria e assistenziale per l'operaio infortunato. In riguardo al risarcimento economico è prevalso il concetto del pagamento dell'indennità di risarcimento in rendita invece che in capitale. In caso di morte per infortunio sul lavoro, mentre per la legge precedente si aveva un'indennità in capitale corrispondente a cinque salarî annui, la nuova legge stabilisce a favore dei superstiti una rendita che complessivamente non può superare i due terzi del salario. La competenza a giudicare le controversie sul diritto all'indennità e sulla liquidazione di essa, anche in sede di revisione, e sull'attribuzione delle indennità medesime è demandata ai tribunali, qualunque sia il valore della causa, integrati da due esperti medici. Pel procedimento si osservano, per quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 9 a 19, e 25 del r. decr. 21 maggio 1934, n. 1073, per la decisione delle controversie individuali del lavoro (art. 52). Sono ammessi i ricorsi in appello e per cassazione (articoli 54 e 55). L'assicurazione infortunî e malattie professionali è esercitata dall'I.N.F.A.I.L. (v. assicurazioni, App.), salvo per gli addetti alla navigazione e alla pesca marittima, per i quali provvedevano le casse mutue, e per i dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni; e per i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo stato (articoli 47 e 48).
Il regolamento 25 gennaio 1937, n. 200, si occupa del campo di applicazione e dell'oggetto di assicurazione, degli obblighi dei datori di lavoro, delle prestazioni, dell'indennità per inabilità temporanea e delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza ai grandi invalidi del lavoro; e reca, infine, le disposizioni speciali per le malattie professionali e per gli addetti alla navigazione e alla pesca marittima.