INFORTUNIO (XIX, p. 215; App. I, p. 728)
Infortunî sul lavoro. - Nessuna modificazione sostanziale ha avuto il concetto di infortunio sul lavoro, dopo le norme del r. decr. 17 agosto 1935 e del regolamento 25 gennaio 1936, le quali hanno fatto compiere un notevolissimo passo avanti all'assicurazione contro gli infortunî sul lavoro e le malattie professionali, al suo campo d'applicazione, ai compiti ed alle funzioni degli istituti assicuratori (v. assicurazione, in questa App.).
La dottrina e la giurisprudenza hanno in questi ultimi anni approfondito e precisato il concetto di infortunio, le sue molteplici manifestazioni e forme; la scienza medica con la sua caratteristica specialità - la traumatologia - ha aggiornato progressivamente la patologia infortunistica, in base ai continui perfezionamenti della tecnologia industriale. Una particolare ed ampia corrente di studî si è dedicata all'esame ed al perfezionamento delle tecnopatie professionali, al lodevole scopo di giungere ad un aggiornamento dell'attuale assicurazione contro le malattie professionali, tuttora ancorata al sistema della lista, comprendente un ristretto numero di morbi. Questa dovrebbe invece essere notevolmente ampliata, allo scopo di includere nella garanzia assicurativa tutte o quasi quelle tecnopatie professionali che derivano dall'uso di sostanze o di strumenti prima non sufficientemente conosciuti, che presentano gravi pericoli per la salute dei lavoratori (per es. malattie causate da sostanze radioattive, intossicazioni da etere di petrolio o di benzina, benzolo e suoi omologhi, piombo tetraetile, ecc.).
Oggetto di particolare discussione - data l'importanza dell'argomento - è il problema della prevenzione degli infortunî e delle malattie professionali.
L'istituto assicuratore, infatti, che rappresenta la grandissima maggioranza della sicurtà obbligatoria in Italia, cioè l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortunî, afferma che il compito delicatissimo dell'attività di prevenzione deve spettare all'ente assicuratore, il quale è in possesso di tutti gli elementi ed ha tutte le possibilità di esame, non parziale e ristretto, ma generale e panoramico del problema. L' Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortunî (ENPI), organismo di diritto pubblico perché riconosciuto giuridicamente (r. decr. 25 ottobre 1938, n. 2176), ma sorto sin dal 1894 come libera associazione di industriali per lo studio della prevenzione degli infortunî, sostiene che detta attività deve essere esercitata in forma autonoma da quella previdenziale.
L'ampiezza assunta dall'assicurazione contro gli infortunî in Italia è data dalle cifre relative al 1946; in detto esercizio sono stati curati 355.957 casi di infortunî, con una spesa complessiva di L. 550.011.947; sono state erogate L.1.389.979.540 per indennità relativa a 236.187 casi di inabilità temporanea e a 192.390 casi di rendite per inabilità permanente od a favore di superstiti, in casi di infortunî mortali; sono stati assistiti 11.389 invalidi del lavoro con un onere economico complessivo di L. 139.770.713; e per sussidî ad orfani di lavoratori infortunati o per il ricovero di detti orfani in collegi sono state spese L. 73.022.653.
Una notevole corrente di dottrina ed un'ampia azione sindacale, manifestatesi in questi ultimi anni, tendono a dare una estensione sempre maggiore, in senso sociale, al settore dell'assicurazione infortunî e a rendere questa forma previdenziale effettivamente generale ed automatica, con le sua estensione a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, a quelli a domicilio, ai dirigenti tecnici e amministrativi ed agli impiegati effettivamente esposti al rischio, ad alcune categorie di lavoratori domestici (come gli autisti), e infine anche a taluni ceti di imprenditori (come gli artigiani). Si richiede anche da queste correnti una profonda revisione della tutela infortunistica per i lavoratori agricoli, una più completa attività assistenziale per gli invalidi del lavoro, una organica ed unitaria attività di prevenzione antiinfortunistica. A questi principî è ispirato uno schema di provvedimento di riforma dell'assicurazione, predisposto dall'Istituto di assicurazione contro gli infortunî (1944).
L'assistenza dei lavoratori che, sia per gli infortunî che per tutte le altre forme di assicurazione sociale, era affidata ad un unico Patronato nazionale per l'assistenza sociale (riconosciuto giuridicamente con decreto minist. 26 giugno 1925, esso aveva modificato il proprio statuto, approvato con decreto minist. 13 luglio 1935 e aveva assorbito i vecchi istituti di patronato previsti e istituiti in base alla legge 23 agosto 1917 sugli infortunî agricoli), è stata recentemente (decr. 29 luglio 1947, n. 804) attribuita agli istituti di patronato e di assistenza sociale, che possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori le quali contemplino nei proprî statuti finalità assistenziali e diano affidamento di provvedervi con mezzi adeguati. La costituzione di detti istituti deve essere approvata con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale; la facoltà di rappresentanza deve risultare da esplicito mandato del lavoratore; è fatto divieto a singoli individui e ad agenzie private di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori ed ai loro aventi causa; al finanziamento di detti istituti si provvede col prelevamento di una aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati dagli istituti che gestiscono le varie forme di provvidenze sociali; detta percentuale, fissata annualmente con decreto interministeriale, non può in nessun caso superare il 0,50% dei contributi suddetti.
Particolare rilievo ha avuto in questi ultimi anni l'assicurazione obbligatoria contro gli infortunî, nel quadro della legislazione previdenziale straniera. Due grandi nazioni industriali europee infatti, che non avevano ancora tale forma previdenziale a carattere obbligatorio, l'hanno introdotta nei rispettivi sistemi legislativi. Infatti l'Inghilterra, la quale col Workmen's Compensation for Accidents Act (1897) aveva disciplinato, limitatamente ad alcune industrie maggiormente pericolose, una responsabilità legale degli imprenditori per gli infortunî sul lavoro che colpissero i loro dipendenti, pur senza rendere l'assicurazione obbligatoria, ha introdotto tale obbligatorietà con il National Insurance Industrial Jnjuries Act (26 luglio 1946), entrato in vigore il 5 luglio 1948, ponendo l'onere di tale sicurtà a carico dello stato, degli imprenditori ed anche dei lavoratori. In Francia le due leggi sulla Sécurité Sociale del 4 e del 15 ottobre 1945 hanno, fra altre innovazioni, introdotto anche il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortunî sul lavoro e le malattie professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1947, ponendone l'intero onere a carico dei datori di lavoro. L'unica grande nazione industriale nella quale il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione antiinfortunistica non sia ancora codificato, è rappresentata dagli Stati Uniti d'America. In essi la situazione è la seguente (1945): in 7 stati esiste un monopolio governativo dell'assicurazione infortunî; in 11 stati operano, insieme con il governo, anche le imprese private di assicurazione; in 29 stati operano soltanto le imprese private.