indennita
indennità Corrispettivo stabilito in favore di chi, per interessi generali, subisce il sacrificio di un diritto. Per es., attribuzione patrimoniale dell’imprenditore al prestatore di lavoro, non avente carattere retributivo e corrisposta a titolo di rimborso di spese o per speciali oneri o disagi sopportati dal prestatore a causa o in occasione della prestazione di lavoro (i. di trasferta, i. di rischio, i. di servizio).
Strumento di integrazione salariale che spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione. Ne hanno diritto, dunque, solo i dipendenti di aziende che sono iscritte a una gestione particolare presso l’INPS e che versano a questo specifico titolo contributi aggiuntivi. A partire dal 17 marzo 2005, spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai prestatori né dal datore di lavoro. Per ottenere l’i., è necessario essere assicurati all’INPS da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. L’importo è pari, per i primi 6 mesi, al 60% della retribuzione percepita nei 3 mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro, al 50% per il settimo mese e al 40% per i mesi successivi. Spetta esclusivamente ai dipendenti che siano stati licenziati e non quindi a quelli che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa. Viene corrisposta per un periodo di 8 mesi, che diventano 12 se il disoccupato ha un’età pari o superiore a 50 anni. Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni. I lavoratori dipendenti che, non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni di calendario nell’anno solare precedente a quello in cui effettuano la domanda, hanno diritto all’i. di disoccupazione con requisiti ridotti. Spetta nella misura del 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni e del 40% per i successivi giorni, fino agli importi massimi mensili stabiliti per legge. La retribuzione da prendere in considerazione è quella assoggettata a contribuzione nell’intero anno solare di riferimento, ma relativa alle sole giornate di lavoro subordinato effettivamente prestato presso i vari datori di lavoro. L’i. spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate. Il disegno di legge Fornero (Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) sostituisce l’i. di disoccupazione con l’ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego, ➔ ASpI), nuovo strumento di tutela economica in caso di perdita involontaria dell’occupazione a carattere universale.
Una particolare i. è prevista nel caso di licenziamento non per giusta causa. In questa circostanza il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un preavviso stabilito dal contratto collettivo di categoria (➔ lavoro, contratto collettivo di). Durante il periodo di preavviso, di regola, il lavoratore deve continuare a prestare la sua attività lavorativa. Il datore di lavoro, tuttavia, può dispensare il dipendente da tale obbligo; in tale caso, deve corrispondere al lavoratore l’i. sostitutiva, pari alle retribuzioni che egli avrebbe percepito se avesse lavorato durante il periodo il preavviso.