Indagini svolte dal difensore per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del codice di procedura penale. Tale titolo, composto degli art. 391 bis-391 decies e introdotto dalla l.n. 397/2000, costituisce la principale innovazione della nuova disciplina in materia di indagini difensive. Obiettivo della riforma è offrire alla difesa una serie di strumenti processuali che le permettano di esercitare le proprie funzioni in posizione di parità con l’accusa, rispettando in tal modo il principio affermato nell’art. 111 della Costituzione. In tale ottica, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici, possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili rispetto ai fatti oggetto delle indagini; il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione ed estrarne copia, accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico, previo consenso del giudice; può compiere attività investigativa preventiva, con esclusione degli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria; inoltre, per la formazione del fascicolo del difensore, nel corso delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento della parte privata, il difensore può presentare direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito rinvenuti a seguito dell’attività investigativa. Tale documentazione compone il fascicolo del difensore, che viene conservato presso il giudice delle indagini preliminari e inserito nel fascicolo del pubblico ministero dopo la chiusura delle indagini preliminari. Pur essendo inseriti nel fascicolo del pubblico ministero, gli atti del fascicolo del difensore conservano una propria autonomia, proprio a causa della loro peculiare provenienza, e vengono utilizzati dalle parti secondo l’articolata disciplina contenuta nel c.p.p., agli art. 500 c.p.p. (contestazioni nell’esame testimoniale), 512 c.p.p. (lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione) e 513 c.p.p. (lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare).
Prova. Diritto processuale penale