INCIDENTI
. Durante lo svolgimento di un processo può rendersi necessario o opportuno sospendere la trattazione della questione principale di merito per definire questioni che, pur avendo il carattere di secondarietà rispetto alla prima, hanno un'importanza riflessa: tali questioni, che si presentano con un carattere di accidentalità poiché possono verificarsi, ma non necessariamente, in ogni lite, che non servono al normale svolgimento del processo ma ne costituiscono una parentesi, e sulla cui definizione le parti possono essere o meno d'accordo, prendono il nome di incidenti.
Processo civile. - Incidenti possono essere: a) questioni sui presupposti processuali (incompetenza, litispendenza; l'incapacità soggettiva del giudice dà luogo addirittura a uno speciale procedimento detto di ricusazione); b) questioni su misure cautelari o provvisorie durante la lite; c) questioni sull'ammissibilità di prove, compresa la verificazione dell'autenticità di documenti; d) questioni sull'unione di cause nuove (chiamata in garanzia e interventi in genere).
Il procedimento incidentale nel procedimento formale è così regolato: la parte propone l'incidente con comparsa, e subito dopo, se l'avversario non risponde o si ritiene inutile o dannosa l'attesa di risposta, cita il procuratore avversario (con citazione per biglietto) dinnanzi al presidente. Comparse le parti, se sono d'accordo nella risoluzione dell'incidente, il presidente ne dà atto con ordinanza; se non sono d'accordo, rimette le parti dinnanzi al collegio per la risoluzione che sarà data con sentenza; in questo caso l'incidente può essere unito al merito della causa e definito insieme con esso. Questa, che dovrebbe essere l'eccezione nel procedimento formale, diviene invece la regola nel procedimento ordinario nel quale si ritiene (G. Chiovenda) che l'incidente, se rinviato al collegio, venga unito al merito, a meno che le parti non limitino la discussione all'incidente. È superfluo aggiungere che, qualora il collegio accolga un incidente d'incompetenza, di nullità degli atti, ecc., la sentenza si deve limitare a decidere sull'incidente non potendo scendere all'esame del merito. Anche in caso di disaccordo delle parti il presidente può decidere l'incidente con ordinanza, e ciò quando ravvisi urgente la definizione; in tal caso l'ordinanza ha un valore provvisorio e le parti possono nel termine di tre giorni (decorrenti dalla pronunzia, se i procuratori delle parti erano presenti, altrimenti dalla notifica) proporre reclamo al collegio (art. 182-183 cod. proc. civ. e art. 39 r. decr. 31 agosto 1901, n. 473). I poteri del presidente in materia di incidenti possono essere delegati a un giudice. La legge 31 marzo 1901, n. 107, che ha riformato il procedimento, ha dato facoltà al giudice delegato per le prove, se fa parte del collegio o della corte avanti cui pende la causa, di ammettere nuovi mezzi istruttorî su accordo delle parti prima della chiusura del processo verbale (art. 12). Se l'incidente si verifica durante il procedimento avanti il giudice delegato, o il notaio (nelle operazioni di divisione), e non vi è accordo delle parti per la risoluzione, le parti sono rinviate avanti il giudice competente affinché si decida sull'incidente.
Una menzione particolare merita l'incidente di falso, che si verifica allorché venga proposta la querela di falso, in via civile, contro documenti prodotti in causa; tale incidente, proponibile in ogni stadio e grado della causa, è di competenza del solo tribunale civile e sospende il procedimento sino alla sua risoluzione; se la causa pende dinnanz ad altra autorità giudiziaria (conciliatore, pretore, giurisdizioni amministrative) o dinnanzi agli arbitri, il procedimento è sospeso e l'incidente è rinviato al tribunale. Analoga sospensione con rinvio al giudice competente (tribunale civile) avviene negl'incidenti per accertamenti di questioni di stato.
Processo penale. - Nel procedimento di cognizione possono verificarsi incidenti, i quali sono decisi con ordinanza motivata e preceduta dalle conclusioni del pubblico ministero e delle parti private; l'ordinanza è deliberata dal collegio decidente o dal pretore, è pubblicata mediante lettura ed inserita nel verbale del dibattimento (art. 438 cod. proc. pen.). Nel procedimento d'esecuzione di sentenza penale irrevocabile possono sorgere incidenti (ad esempio, sull'identificazione del condannato, sulla estinzione del reato o della pena dopo sentenza irrevocabile, ecc.). Tali incidenti sono di competenza del giudice che ha deliberato il provvedimento (art. 628); se il provvedimento è della Corte d'assise, la competenza è della stessa corte se la sessione è aperta, e della corte d'appello (sezione appelli penali) se la sessione è chiusa (art. 153 e 628); così pure, se vi fu una sentenza della Corte di cassazione, la competenza è del giudice di merito, se il ricorso fu respinto; del giudice di rinvio, nel caso contrario. L'incidente è promosso mediante richiesta del pubblico ministero o istanza dell'interessato e deciso con ordinanza, contro la quale è ammesso soltanto il ricorso per cassazione; detta impugnazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, che tuttavia può essere sospesa con decreto (art. 631).
Bibl.: G. Chiovenda, Principi di dir. proc. civ., Napoli 1928, pp. 703, 711; A. Diana, Le funzioni del presidente, Milano 1910; L. Mortara, Commentario del cod. di proc. civ., 4ª ed., ivi 1923, III, p. 467; V. Manzini, Trattato di diritto processuale penale, Torino 1932, II, p. 107; IV, pp. 349, 730 segg.; P. P. Tuccio, Incidenti, in Enciclopedia giuridica ital., VIII, parte 1ª, p. 656.