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Incidente probatorio

Enciclopedia on line
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Meccanismo processuale che permette l’anticipazione della formazione della prova nella fase delle indagini preliminari. Rispetto al codice di procedura penale – ispirato al principio per cui la prova si formi in dibattimento nel contraddittorio delle parti dinanzi a un giudice – l’istituto dell’incidente probatorio rappresenta una deroga, in quanto, attraverso l’intervento incidentale del giudice, è possibile l’acquisizione della prova, sempre nelle forme del contraddittorio, già durante le indagini preliminari. L’acquisizione della prova con il metodo accusatorio permette che gli atti acquisiti siano utilizzabili in giudizio. L’esigenza sottesa a questo istituto è quella di evitare che il rinvio dell’acquisizione delle prove fino al dibattimento o ne determini la dispersione o l’inquinamento.

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini (Indagato) possono chiedere al giudice che si proceda con l’incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di una persona quando, tra i vari casi, vi sia fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento, o che venga sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro, o altra utilità, per non deporre o deporre il falso; ovvero quando, in una delle circostanze indicate, emergano dichiarazioni discordanti nel confronto con persone che hanno reso dichiarazioni al pubblico ministero o in un altro incidente probatorio; oppure quando, in una ricognizione, particolari ragioni di urgenza non consentano di rinviare l’atto al dibattimento. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa (Vittima del reato).

Voci correlate

Indagini preliminari

Perizia. Diritto processuale penale

Principio del contraddittorio. Diritto processuale penale

Prova. Diritto processuale penale

Vedi anche
Indagini preliminari Attività diligente e sistematica di ricerca, volta alla scoperta della verità intorno a fatti determinati.Nel processo penale, l’insieme delle operazioni effettuate dal pubblico ministero, personalmente o attraverso la polizia giudiziaria, per accertare la sussistenza delle condizioni che permettono ... Prova. Diritto processuale penale In materia penale le prove sono previste dal libro terzo del codice di procedura penale che disciplina i principi generali (art. 187-193), i mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova. L’art. 187 c.Prova. Diritto processuale penaleProva. Diritto processuale penale stabilisce che sono oggetto di ... Dibattimento Fase del processo che inizia con la dichiarazione di apertura del dibattimento e termina con l’emanazione della sentenza. Alla disciplina del dibattimento è dedicato il titolo II (art. 470-524) del libro VII del codice di procedura penale, articolato in cinque capi corrispondenti ai suoi momenti più ... probatorio Nel linguaggio giuridico, attinente alle prove o che ha forza di prova (➔ incidente probatorio).
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO
  • DIRITTO PROCESSUALE PENALE
  • INDAGINI PRELIMINARI
  • PUBBLICO MINISTERO
Vocabolario
incidènte²
incidente2 incidènte2 s. m. [uso sostantivato dell’agg. prec.]. – 1. Avvenimento inatteso che interrompe il corso regolare di un’azione; per lo più, avvenimento non lieto, disgrazia: è accaduto un i.; un i. di volo; i. sul lavoro; il viaggio...
probatòrio
probatorio probatòrio agg. [der. del lat. probare «provare»]. – Nel linguaggio giur., attinente alle prove o che ha forza di prova: elemento, documento p., mezzi p.; sistema del catasto p., lo stesso che sistema tavolare (v. tavolare1)....
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