Nell’ordinamento scolastico, particolare tipologia di rapporto di lavoro a tempo determinato, che vale sia per i docenti sia per il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola statale. L’ordinamento prevede 3 tipologie di i. di supplenza: la supplenza annuale, la supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche e la supplenza temporanea. La supplenza annuale viene conferita su cattedra vacante (non coperta da titolare) e disponibile, e cessa al termine finale dell’anno scolastico (31 agosto). La supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche viene disposta, invece, su cattedra meramente disponibile (coperta da titolare, ma disponibile per assenza del medesimo fino al termine dell’anno scolastico) e non comporta il diritto alla retribuzione nei mesi estivi. Infine la supplenza temporanea (cosiddetta supplenza breve) è un incarico volto a consentire la sostituzione di un titolare assente per brevi periodi e, comunque, per un periodo presumibilmente non coincidente con l’intero anno scolastico. I testi normativi di riferimento sono il d.m. 131/2007 (docenti) e il d.m. 430/2000 (ATA).
Per i docenti universitari l’istituto dell’incarico di supplenza non è previsto. Nondimeno il d.m. 242/98 prevede la possibilità di assumere professori con contratti di diritto privato per l’insegnamento nei corsi di laurea e di laurea specialistica (o magistrale, secondo il d.m. 270/2004), ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative. Gli incarichi non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali.