IMU (Imposta Municipale Unica)
IMU (Imposta Municipale Unica) Imposta che unifica le tasse e i contributi che gravano sulla proprietà o il possesso di unità immobiliari, introdotta in Italia con il d. legisl. 23/2011 in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (➔ ICI), del canone di occupazione di aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni e della tassa per i rifiuti solidi urbani. L’IMU si inserisce nel più complesso progetto di riforma della finanza pubblica in senso federale (➔ anche sistema fiscale) con lo scopo di assegnare agli enti territoriali risorse proprie fiscali.
L’IMU assorbe 3 componenti.
La prima è l’IMU propria, un’imposta di tipo reale, il cui presupposto si individua nella proprietà, nel possesso, nell’utilizzo, nell’usufrutto, nel diritto d’abitazione delle unità immobliari (compresi i terreni e le aree edificabili) a prescindere dalla destinazione d’uso. Nell’ipotesi in cui il bene immobiliare sia locato, il reddito prodotto confluisce nella base imponibile personale, oppure, se il contribuente ha optato per la cosiddetta cedolare sugli affitti, viene assoggettato a tassazione. L’aliquota d’imposta è fissata ordinariamente allo 0,76%, mentre per le prime case è prevista un’aliquota agevolata pari allo 0,4%. Ai Comuni è attribuita la facoltà di modificare le aliquote, sia al ribasso sia al rialzo, fino a un massimo di 0,3 punti percentuali, sull’aliquota ordinaria, e sino allo 0,2% per l’aliquota ridotta. La base imponibile dell'imposta è determinata in ragione della rendita catastale. Allo scopo di introdurre forme di progressività impositiva, per l’abitazione principale si riconosce una detrazione di 200 euro; inoltre, per famiglie più numerose, è prevista una detrazione di 50 euro per ogni figlio con età inferiore ai 26 anni. La disciplina generale stabilisce che i soggetti passivi effettuino il versamento dell’imposta in favore del Comune in cui è sito il bene immobiliare; l’importo complessivo può essere frazionato in due rate (con scadenze il 16 giugno e il 16 dicembre) o corrisposto con un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno. L’imposta avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal 2014, ma le tensioni finanziarie nel corso del 2011 hanno reso necessario anticipare l’entrata in vigore dell’IMU al 2012.
La seconda componenete, l’IMU secondaria, è una tassa collegata all’occupazione dei beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, anche ai fini pubblicitari. Le tariffe applicate sono commisurate alla durata, all’entità e alla finalità dell’occupazione. Il d. legisl. 23/11 stabilisce che il prelievo entri in vigore dal 2014.
Infine il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi costituisce la terza componente dell’IMU. È una tassa introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2013, commisurata al costo del servizio di smaltimento rifiuti, alla superficie catastale dell’immobile in uso, in ragione dell’attitudine a produrre rifiuti.
Dal 2014 i contribuenti potranno presentare una dichiarazione unica, assolvendo al pagamento delle imposte soppresse con le medesime modalità introdotte dall’IMU propria.