IMPUTATO (fr. prévenu; sp. prevenido; ted. Angeklagter; ingl. culprit)
L'imputato è uno dei soggetti del processo penale: gli altri sono il pubblico ministero e il giudice, e fra essi si svolge il rapporto giuridico processuale. In alcune disposizoioni del codice penale e del codice di procedura penale italiani l'imputato è anche chiamato reo (dal lat. reus). Soggetti processuali sono quelle persone (fisiche o giuridiche) alle quali la legge riconosce pubbliche potestà o diritti soggettivi di disposizioni sullo svolgimento o sul contenuto formale del processo stesso, per modo che, mediante un atto della loro volontà, espressa nei modi e nei limiti della legge, il processo possa iniziarsi, arrestarsi, sospendersi, riprendersi, abbreviarsi, prolungarsi o terminare. L'imputato è nel processo anche parte (parte privata, in contrapposto al pubblico ministero, che è parte pubblica). E così l'imputato ha il diritto di presentare liste di testimoni a discarico, eccepire la nullità degli atti, quando essa sia comminata dalla legge, impugnare i provvedimenti e le decisioni del giudice, nei casi consentiti dalla legge, ecc. Perciò, appunto, l'imputato è compreso nella Sez. I, capo 11, tit. 111, libro I del cod. proc. pen., fra le parti private.
L'imputato non può essere che una persona fisica umana e vivente non essendo ammessa nel diritto penale italiano la responsabilità penale né dei defunti, né degli animali, né delle persone giuridiche. Le persone giuridiche, di cui parla l'art. 197 cod. pen., sono persone chiamate a rispondere non penalmente, ma civilmente, delle ammende che siano inflitte alle persone fisiche personalmente responsabili di contravvenzione, ai sensi dell'articolo stesso.
L'art. 78 cod. proc. pen. dichiara imputato: "chi, anche senza ordine dell'autorità giudiziaria, è posto in stato d'arresto a disposizione di questa, ovvero colui al quale, in un atto del procedimento, viene, attribuito il reato". Fuori di tali casi, è considerato imputato chi nel rapporto, nel referto, nella denuncia, nella querela, nella richiesta o nell'ístanza di procedimento è indicato (da chi compie uno di tali atti) come reo, o risulta indiziato di reità, quando si deve compiere un atto processuale, rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all'imputato: e ciò allo scopo di far sì ch'egli possa intervenire nel processo e difendersi.
Imputato è tanto colui al quale può applicarsi una pena, quanto colui al quale può applicarsi una misura di sicurezza, ma, più propriamente, in questo secondo caso la legge (articoli 636,640 cod. proc. pen.) non parla d'imputato, bensì di persona interessata.
Dopo una sentenza di condanna divenuta irrevocabile, e quindi passata in giudicato (art. 576 cod. proc. pen.) o dopo un decreto di condanna, divenuto esecutivo (articoli 506-510 cod. proc. pen.), l'imputato cessa di essere tale, per divenire il condannato. Ma riassume la detta qualità allorquando venga ordinata la riapertura del processo, o, in seguito a domanda dí revisione, la Corte di cassazione pronunci il rinvio a nuovo giudizio (articoli 79, 404, 565 cod. proc. pen.).
Allorquando è certa l'identità fisica della persona che, ai sensi dell'art. 78, è o si considera imputato, l'istruzione, il giudizio o l'esecuzione del provvedimento emanato contro di lui non vengono sospesi, ancorché non si conoscano il vero nome e cognome e le altre generalità del medesimo (art. 81). Per il caso di false generalità dell'imputato, provvedono gli articoli 82 e 584.
Il caso del cosiddetto sconosciuto di Collegno" ha suggerito al legislatore la necessità di norme per l'accertamento dell'identità personale dell'imputato e per il caso di mancata identificazione del medesimo, e tali norme sono contenute negli articoli 83-86 cod. proc. pen. Ma, quando in qualsiasi stato e grado del procedimento risulti evidente che si procede contro un determinato imputato per errore di persona, il giudice deve pronunciare immediatamente, anche d'ufficio, in camera di consiglio, sentenza con cui dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo (art. 87).
L'art. 88 contempla il caso dell'infermità di mente sopravvenuta all'imputato durante il procedimento, disponendo il ricovero del medesimo in un manicomio pubblico, preferibilmente giudiziario. Il procedimento è allora sospeso, salvi gli atti urgenti, ed è ripreso, se l'imputato riacquista la capacità d'intendere e di volere (art. 88). Egualmente si sospende il processo, allorquando sorge fondato dubbio sull'esistenza in vita dell'imputato, salvo il compimento degli atti necessarî per l'accertamento del reato. Se risulta che l'imputato è in vita, il processo è ripreso; in caso contrario il reato è dichiarato estinto (art. 150 cod. pen.). Ma tale sentenza non impedisce che il processo si riprenda, ove risulti che la morte fu erroneamente dichiarata (art. 89 cod. proc. pen.).
Importantissimo è, infine, l'art. 90 che crediamo necessario trascrivere integralmente: "L'imputato condannato o prosciolto anche in contumacia con sentenza divenuta irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto è disposto negli art. 17, 89 e 402. Se, ciò nonostante, viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del procedimento pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere perché l'azione penale non poteva essere esercitata".
Bibl.: M. Sarfatti, Provvedimenti a tutela dell'imputato nel diritto process. pen. inglese, in Scuola Positiva, Milano 1928; S. Longhi, Procedibilità contro persona innominata ma giudizialmente identificata, in Scuola Positiva, Milano 1913; A. Pertile, Gli animali in giudizio, in Atti dell'Istituto Veneto di sc. lett. ed arti, Venezia 1886; K. v. Amira, Thierstrafen und Thierprocesse, Innsbruck 1891; Croos, Procès faits aux animaux, in La France judiciaire, 1880.