IMPOSTE E TASSE (XVIII, p. 928)
TASSE Bisogna anzitutto mettere in luce l'importanza della riforma degli ordinamenti tributarî operata con il r. decr. 7 agosto 1936, n. 1639, che oltre ad affermare l'unità dell'imposizione, sottoponendo ad assenso preventivo del ministro delle Finanze ogni tributo, sotto qualsiasi forma e a favore di qualsiasi ente, ha sancito la collaborazione delle organizzazioni sindacali all'accertamento delle imposte dirette chiamando i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti e artisti, a far parte delle commissioni istituite presso i consigli provinciali delle corporazioni per la formazione e successiva revisione annuale degl'individui ed enti possessori di redditi di ricchezza mobile e imponendo alle unioni provinciali o interprovinciali l'obbligo di fornire ai consigli provinciali delle corporazioni l'elenco, per comune, degli stessi enti e individui esercitanti una delle attività economiche da esse inquadrate. Ha inoltre istituito il domicilio fiscale dei contribuenti che deve essere indicato in tutti gli atti, contratti, denuncie e dichiarazioni da presentarsi agli uffici finanziarî, e l'anagrafe tributaria; ha unificato i sistemi di accertamento e contenzioso delle imposte dirette e delle indirette nonché i termini per la risoluzione delle controversie e ha infine normalizzato l'assistenza tributaria ai contribuenti.
Va inoltre ricordato che con il r. decr. legge 4 marzo 1937, n. 304 è stato istituito presso il Ministero delle finanze un Ufficio di coordinamento tributario e di studî legislativi, con varî compiti di collegamento, di informazione e di vigilanza sia all'interno dell'amministrazione finanziaria, sia nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche investite di potestà impositrice di tributi. A detto ufficio è inoltre affidata la delicata funzione, più politica che tecnica, di ricercare l'indice della pressione tributaria complessiva, procedendo alla formazione del contingente di studio, inteso come sistema di controllo dei risultati dell'accertamento individuale dei redditi attraverso l'accertamento globale del reddito delle categorie di contribuenti.
Organi per l'applicazione delle leggi tributarie. - La vigilanza sugli uffici distrettuali delle imposte dirette e sulle esattorie e ricevitorie, prima affidata a ispettori provinciali, è ora attribuita a 12 ispettori superiori, posti a capo di altrettanti ispettori compartimentali e direttamente dipendenti dalla direzione generale delle imposte dirette, i quali provvedono al servizio ispettivo personalmente o valendosi di ispettori addetti all'ispettorato.
La commissione amministrativa di 1ª istanza, chiamata a decidere sui ricorsi dei contribuenti, risiede in ogni comune sede di ufficio distrettuale delle imposte dirette ed è perciò detta distrettuale; la commissione amministrativa centrale delle imposte dirette, si chiama ora commissione amministrativa centrale delle imposte. Per i reclami in via amministrativa consentiti dopo l'iscrizione dell'imposta nei ruoli, sono competenti l'intendenza di finanza e il ministero. Anche per la vigilanza sugli organi locali della direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (prima delle tasse sugli affari) sono stati istituiti 12 ispettorati compartimentali analoghi a quelli per le imposte dirette ed è quindi venuta meno l'opera degl'ispettori di circoli e permanenti. Gli uffici tecnici di finanza hanno preso il nome di uffici tecnici erariali.
Per quel che riguarda l'applicazione dei tributi locali, il r. decr. legge 26 dicembre 1936 n. 2394 ha integrato la procedura contenziosa ammettendo di regola contro le decisioni emesse in sede d'appello dalla Giunta provinciale amministrativa un ulteriore gravame, per soli motivi di legittimità, alla Commissione centrale per le imposte dirette (cui è stata aggiunta a tal fine una sezione apposita). Esauriti i ricorsi, ogni ulteriore questione che non si riferisca a estimazione di redditi o ad accertamenti di fatto relativi alla materia imponibile può essere proposta unicamente davanti l'autorità giudiziaria e il ricorso a questa, presentato non oltre 6 mesi dalla pubblicazione del ruolo o dalla notifica dell'ultima decisione della commissione amministrativa, deve essere corredato dal certificato dell'eseguito pagamento delle rate scadute. Col r. decr. legge 28 dicembre 1936, n. 2418 è stato istituito un ente di diritto pubblico allo scopo di assumere appalti per la riscossione delle imposte di consumo ed eventualmente di altri tributi locali, nei varî comuni del regno: l'I.N.G.I.C., con sede in Roma.
Sistema tributario vigente in Italia. - A) Imposte dirette: 1. Imposta sui terreni. - Le norme in materia sono state raccolte nel testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572 e il relativo regolamento è stato approvato con r. decr. 12 ottobre 1936, n. 1539. Il limite normale e quello massimo delle sovrimposte provinciali sono stati elevati a 300 e 450 centesimi per ogni lira di imposta erariale (r. decr. legge 18 dicembre 1933, n. 1737).
2. Imposta sui fabbricati. - Anche il limite normale e quello massimo della sovrimposta provinciale sui fabbricati sono stati modificati, fermi restando, come per l'imposta sui terreni, i limiti per le sovrimposte comunali, e sono stati cioè portati rispettivamente a 100 e 150 centesimi per ogni lira. L'esecuzione per gli opifici industriali è stata subordinata al fatto che siano condotti direttamente dal proprietario.
3. Imposta sui redditi di ricchezza mobile. - Tra i principali atti legislativi regolanti questa materia vanno ricordati, oltre al regolamento 11 luglio 1907, n. 560, il r. decr. legge 30 gennaio 1933, n. 18, la legge 5 giugno 1933, n. 683, il r. decr. legge 3 dicembre 1934, n. 1979 e la legge 8 giugno 1936, n. 1231. Per le mercedi operaie classificate in cat. C. 2, il minimo imponibile è attualmente di L. 720 mensili e per i salarî pagati a periodi più brevi di L. 360 quindicinali e di L. 180 settimanali.
Va ricordato inoltre che la legge 8 giugno 1936, n. 1231 ha attribuito espressamente ai bilanci delle società anonime, nei riguardi della legislazione fiscale, una presunzione di veridicità che non può essere scossa se non da fatti specifici e concreti, comprovanti l'inesattezza delle singole impostazioni.
4. Imposta complementare progressiva sul reddito. - Vanno aggiunti alle fonti il r. decr. legge 17 settembre 1932 n. 1261 e il r. decr. legge 29 luglio 1933 n. 1027. Coloro che abbiano cinque o più figli viventi e a carico hanno diritto alla detrazione di un secondo ventesimo del reddito netto per ciascun figlio a cominciare dal quinto. La somma detratta a questo titolo non potrà eccedere le L. 6000 per ogni figlio a carico.
5. Imposta personale progressiva sui celibi. - Importanti i r. decr. legge 14 aprile 1934, n. 552, 6 febbraio 1936, n. 265, e 21 agosto 1937, n. 1542. La quota fissa d'imposta è stata elevata a L. 115, 155 e 85 a seconda che l'età del celibe sia compresa tra i 25-30 anni, i 30-55 e i 55-65, e la quota integrativa va ora commisurata all'intero ammontare dell'imposta complementare applicata o applicabile sul reddito complessivo del contribuente. L'esenzione per gli ufficiali è stata subordinata al caso in cui venga loro fatto, per legge, espresso divieto di contrarre matrimonio.
6. Imposte dirette straordinarie. - Con recenti provvedimenti sono state adottate quattro nuove imposte straordinarie.
1. Imposta speciale del 10% sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo stato italiano (r. decr. legge 7 settemrire 1935, n. 1627, legge 13 gennaio 1936, n. 76).
2. Imposta straordinaria immobiliare (3,50‰ dei valori immobiliari) della durata di 25 anni, a decorrere dal 10 gennaio 1937, il cui provento è devoluto ad assicurare il servizio degli interessi e dell'ammortamento del prestito obbligatorio redimibile 5%, la cui emissione fu autorizzata con lo stesso provvedimento (r. decr. legge 5 ottobre 1936, n. 1743, r. decr. 10 novembre 1936, n. 1933). Furono le necessità di procurare all'erario i mezzi per valorizzare la vittoria in Africa orientale e per garantire la sicurezza nazionale che ispirarono tale provvedimento.
3. Imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali che va dal 5% a un massimo del 60% sulla parte dei redditi distribuiti a seconda che raggiungano determinate percentuali del capitale versato e delle riserve (r. decr. legge 5 ottobre 1936, n. 1744, legge 14 gennaio 1937, n. 91, r. decr. 22 febbraio 1937, n. 190, r. decr. 17 giugno 1937, n. 1302, r. decr. legge 19 ottobre 1937, n. 1729). Detta imposta mira, più che a stabilire un nuovo onere tributario, a costituire una remora alla distribuzione di utili elevati, stimolando invece le società ad accantonare opportune riserve per l'avvenire.
4. Imposta straordinaria del 10% (sono previste varie riduzioni dell'aliquota) applicabile, una volta tanto, sul capitale delle società commerciali, anche straniere operanti nel regno, costituite sotto forma di anonima o di accomandita per azioni, esistenti al 5 ottobre 1936 (r. decr. legge 19 ottobre 1937 n. 1729). Detta imposta è pagahile in 15 rate bimestrali negli anni 1938, 1939 e 1° semestre 1940.
B) Tasse e imposte dirette sugli affari. - 7. Tassa sugli scambi. - L'aliquota di detta tassa è attualmente del 3%.
8. Tassa di successione. - Tra le fonti, il r. decr. legge 25 settembre 1935, n. 1749 che ha stabilito aggiunte e riduzioni proporzionali di decimi e ventesimi secondo l'età, lo stato civile e lo stato di famiglia dell'autore della successione o donante e degli eredi, legatarî o donatarî.
C) Imposte indirette sui consumi.
Il r. decr. legge 6 gennaio 1931, n. 31 ha abolito l'imposta sulle polveri piriche e altri prodotti esplodenti. Il r. decr. legge 16 gennaio 1936, n. 54 ha istituito l'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali.
D) Tributi locali. - ll r. decr. legge 9 settembre 1937, n. 1769 ha introdotto alcune modificazioni al testo unico per la finanza locale per quanto riguarda l'imposta sul valore locativo, l'imposta sui cani, l'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, la tassa sulle insegne, ecc.
Il r. decr. legge 30 novembre 1937, n. 2145 ha abolito l'addizionale per fini di assistenza sociale istituita con r. decr. legge 30 dicembre 1936, n. 2171 e in sua vece ne ha istituito un'altra, con decorrenza dal 1° gennaio 1938, di due centesimi per ogni lira dei seguenti tributi: a) imposte e sovrimposte comunali e provinciali sui redditi dei terreni e dei fabbricati; imposte sui redditi di ricchezza mobile e sui redditi agrarî; imposta complementare progressiva sui redditi; imposta sui celibi; b) imposte di registro, di successione, di manomorta, ipotecarie; c) imposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscotibili per ruoli.