SPETTACOLI, Imposta sugli
Il presupposto dell'imposta, così come identificato dal d.P.R. 26 ott. 1972, n. 640, è costituito dallo svolgimento degli s. e di ogni genere di trattenimento, giuochi e scommesse elencati nella Tariffa allegata allo stesso d.P.R. Di conseguenza suoi soggetti passivi sono, ai sensi dell'art. 2, gli esercenti, gl'impresari e coloro che comunque organizzano, anche senza licenza di pubblica sicurezza, gli s. e le altre attività nelle quali appunto si risolve l'indicato presupposto. La base imponibile è, a sua volta, costituita dall'importo dei singoli biglietti venduti al pubblico o dal prezzo comunque corrisposto per assistere, partecipare o intervenire agli s. e alle altre attività, al netto però dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuto. Essa deve comprendere anche: a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni offerte al pubblico; b) i corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi accessori obbligatoriamente imposte agli spettatori o ai partecipanti agli s. e alle altre attività; c) l'ammontare degli abbonamenti, delle dotazioni e dei sussidi corrisposti da persone o enti privati nonché ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli s. e delle altre attività.
Non sono invece gravate da imposta le erogazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli enti pubblici in generale. Quando gli s. e le altre attività che costituiscono il presupposto dell'imposta sono organizzati da società o circoli per i propri soci, l'imposta è commisurata all'ammontare complessivo delle quote o contributi pagati dai soci e alla maggiore o minore importanza relativa che ha l'attività soggetta a imposta nell'insieme delle attività svolte dal circolo o dall'associazione nel corso di ciascun anno.
L'imponibile per le scommesse è costituito dall'importo della scommessa al netto del tributo e per le case da gioco dalla differenza attiva tra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite, a cui si deve aggiungere qualsiasi introito connesso all'esercizio del gioco. È escluso dall'imponibile il canone da corrispondere all'ente pubblico concedente qualora la gestione del gioco sia delegata ad altri; nessuna detrazione è invece consentita nei casi di gestione diretta: non possono perciò essere detratti dalla base imponibile i contributi in favore delle aziende di cura e soggiorno. All'imponibile così determinato si applicano poi le aliquote stabilite nella citata Tariffa allegata al d.P.R. n. 640.
Il sistema ordinario di accertamento dell'imposta sugli s. è imperniato sul controllo della dotazione di biglietti e sulla distinta d'incasso (borderò).
L'art. 8 del d.P.R. n. 640 ha generalizzato la normativa vigente per gli s. cinematografici ad altri settori prescrivendo che ai fini della liquidazione dell'imposta l'esercente o un suo rappresentante compili e sottoscriva una distinta d'incasso in duplice copia, numerata progressivamente su ambedue le copie e raccolta in un registro numerato, preventivamente timbrato dall'ufficio accertatore. Ai fini della liquidazione del tributo una delle copie è distaccata dall'ufficio accertatore e l'altra, debitamente vistata, rimane all'esercente od organizzatore.
È previsto l'obbligo della conservazione delle distinte per tre anni dalla data in cui è stato effettuato il pagamento del tributo, obbligo esteso anche all'organo accertatore per gli originali in suo possesso.
Una nuova forma di accertamento del tributo è prevista dall'art. 13 del d.P.R. n. 640. Essa consiste nella dichiarazione degl'introiti conseguiti su appositi moduli predisposti dall'amministrazione finanziaria. Il termine di detta dichiarazione è: a) cinque giorni da quello in cui è stato dato lo s. o è cessata l'attività per le manifestazioni senza carattere di periodicità; b) cinque giorni dalla fine di ciascun mese per gli s. e attività a carattere periodico.
La SIAE può procedere alla rettifica della dichiarazione, e, nel caso in cui questa non sia stata presentata, all'accertamento d'ufficio, dandone notizia al contribuente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno nel quale la dichiarazione è stata, o avrebbe dovuto essere, presentata. Il contribuente potrà proporre ricorso in via amministrativa entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata. Il nuovo sistema della dichiarazione d'incasso torna applicabile solo quando l'introito dell'organizzazione sia costituito da oblazioni degl'intervenuti, da sussidi e dotazioni di privati, da gettoni o monete (esclusivamente nel caso di apparecchi da trattenimento rientranti al punto 6 della tariffa), ovvero da riscossioni senza il rilascio di regolare biglietto nell'esclusivo ambito dello s. viaggiante. Per taluni tipi di s. e attività di minima importanza e per le attività soggette a imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, nonché per particolari tipi di scommesse, il ministero per le Finanze può stabilire con proprio decreto imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali e criteri per la determinazione di detti imponibili valevoli per l'intero territorio nazionale. Resta tuttavia in facoltà del contribuente di optare per l'accertamento in base a distinta d'incasso o, se ricorrono le condizioni richieste, in base a dichiarazione.
Il pagamento dell'imposta sugli s. dev'essere effettuato entro il quinto giorno non festivo successivo: a) alla quinta giornata d'incasso per le attività a carattere periodico con frequenza giornaliera; b) al compimento di ciascuna quindicina solare per le attività a carattere periodico, ma non a frequenza giornaliera; c) a ciascuna giornata di attività per le attività occasionali; d) alla data di presentazione della denunzia dell'ammontare complessivo delle quote o contributi dei soci per i circoli o società; e) alla data di presentazione della dichiarazione per le manifestazioni ammesse all'accertamento del tributo in tale forma.
Per i casi di accertamento d'ufficio o in rettifica della dichiarazione, l'art. 15 prescrive il pagamento dell'imposta entro il quinto giorno successivo: a) a quello di scadenza del termine di impugnativa avverso l'accertamento, qualora non sia stato avanzato ricorso in sede amministrativa; b) a quello di notifica della decisione definitiva.
Per le attività ammesse a liquidare l'imposta sulla base di imponibili forfettari medi i termini di pagamento sono stabiliti con il medesimo provvedimento ministeriale che stabilisce l'entità o i criteri di determinazione degl'imponibili stessi.
Nei casi di mancato pagamento dell'imposta, l'ufficio accertatore, per il tramite dell'Intendenza di finanza, trasmette la segnalazione del mancato pagamento all'ufficio del registro competente per la notifica dell'ingiunzione con allegato il documento in base al quale è stata determinata l'imposta. L'ufficio del registro, ricevuta la comunicazione, provvede a iniziare e portare a termine la procedura coattiva ai sensi del T.U. 14 apr. 1910, n. 639.
Le sanzioni (pene pecuniarie) sono stabilite in diversi ammontari dagli artt. 32, 33 e 34 dello stesso d.P.R. n. 640, fatte salve le sanzioni penali e le sanzioni amministrative (chiusura del locale), regolate queste ultime dal successivo art. 36.
Bibl.: Associazione generale italiana dello spettacolo, Legislazione cinematografica, marzo 197310; S. De Francesco, L'IVA e l'imposta sugli spettacoli, in Rass. IV A, 1974, p. 189; Guida fiscale italiana, voce Spettacoli (Imposta sugli), a cura di A. Fantozzi, Torino 1976.