imposta di registro
Tributo da versare per l’attività di registrazione di atti giuridici, finalizzato ad attestare l’esistenza dell’atto e la data certa di fronte a terzi ex art. 2704 c.c. (efficacia di pubblicità costitutiva). La disciplina normativa è contenuta nel Testo unico dell’i. di r., approvato con d.p.r. 131/1986, accompagnato dalle successive modificazioni e integrazioni intervenute nel corso degli anni. L’i. si applica agli atti soggetti obbligatoriamente alla registrazione (artt. 2, 3 e 4 del d.p.r. 131/1986), e a quelli volontariamente presentati per la registrazione (art. 7). Gli atti soggetti in via obbligatoria a registrazione possono esserlo in termine fisso (art. 5 d.p.r. 131/1986) e in ipotesi d’uso (art. 6 d.p.r. 131/1986). Nel primo caso, l’atto deve essere registrato entro un termine (computato ex art. 2962 c.c. e art. 155 c.p.c.) dalla data di sottoscrizione dell’atto o dell’esecuzione del contratto (per es., 20 giorni per gli atti formati in Italia, 60 giorni per gli atti formati all’estero). In caso d’uso, invece, un atto si deposita, per essere acquisito presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso altre amministrazioni dello Stato o degli enti territoriali.