IMMUNITÀ (lat. immunitas; fr. immunité)
Storia del diritto. - I beni imperiali romani erano esenti, in gran parte, dalla giurisdizione ordinaria: un procurator aveva la direzione amministrativa e giudiziaria del dominio. Questa posizione particolare di tali beni continua anche durante l'alto Medioevo; quanto ai beni del re longobardo, essi sono amministrati da uno speciale funzionario chiamato il gastaldo, che ha sui beni stessi la giurisdizione, così che il duca, governatore della provincia, non ha in essi alcuna ingerenza. Nel regno franco accade lo stesso: il maior o agens del re rappresenta l'autorità pubblica e dipende direttamente dal re, non dal conte che amministra la civitas, cioè la provincia. Nel regno franco si sviluppa assai presto l'immunità, concessa dal re ai privati; se ne conoscono i primi diplomi alla fine del sec. VII. Si tratta in genere di enti ecclesiastici, i cui beni sono costituiti in gran parte di antiche terre di proprietà regia, donate dai re alle chiese. L'immunità proibisce ai funzionarî regi l'ingresso nelle terre dell'ente beneficato; così essi non vi possono riscuotere le functiones, cioè le imposte, né possono esercitarvi la districtio, cioè eseguire catture, pignoramenti, ecc. Tutto ciò fa del signore immunitario un piccolo sovrano delle sue terre. Quanto alla giustizia, se si tratta di un ente ecclesiastico, esso la fa rendere da un avvocato, che è un signore laico investito dal sovrano, più tardi dalla Chiesa stessa, di tali funzioni. Questi privilegi hanno in origine numerose eccezioni e anzitutto non si estendono al caso di guerra. Inoltre l'immunità non si può opporre ai messi del re. Più tardi però le cose cambiano, sia per virtù di più ampie concessioni, sia perché numerose falsificazioni di documenti avvenute nei secoli X e XI, assicurano alle chiese questi ulteriori privilegi immunitarî.
In Italia, le immunità furono introdotte dai Franchi; i Longobardi avevano conosciuto soltanto qualche concessione eccezionale, come quella dell'esenzione dai tributi fatta da Desiderio al monastero di S. Giulia di Brescia, dov'era monaca sua figlia. Coi Carolingi le concessioni immunitarie fatte alle chiese dilagarono; e col diploma dell'anno 883, concesso da Carlo il Grosso alla chiesa di Arezzo, furono decise a favore delle chiese concessionarie tutte le eccezioni sollevate dai funzionarî regi. Tutti i liberi residenti nelle terre immunitarie erano ormai compresi nei privilegi di esenzione concessi alla chiesa proprietaria. Una consimile immunità si svolgeva, nel contempo, a favore dei fedeli del re, che avevano ricevuto in feudo proprietà regie o beni della Chiesa (v. feudo). Sul fondamento di tali immunità si svolse il potere giudiziario dei feudali e il potere militare che esercitarono, come capitani nati delle loro genti.
Nell'Italia meridionale, soggetta ai principi longobardi di Capua, Salerno e Benevento, l'immunità si diffuse molto più tardi che nell'Italia franca; tuttavia, nel sec. X e nell'XI, si trovano importanti diplomi immunitarî, che ebbero come modello le immunità concesse dagl'imperatori all'abbazia imperiale di Montecassino. Tali immunità ebbero varie vicende nei diversi territorî italiani. Memorabili lotte combatterono i comuni per restringere o per togliere le immunità ecclesiastiche specie in materia finanziaria. La caduta definitiva del sistema immunitario si ebbe però soltanto con il periodo delle riforme, nel sec. XVIII; e, dove queste non ebbero effetto, con la successiva dominazione francese.
Bibl.: A. Pertile, Storia del dir. it., Torino 1898, I, 210 segg.; II, 2, 404 segg.; P. S. Leicht, studi sulla storia della propr. fondiaria nel Medioevo, II, Padova 1907, p. 123 seg.; A. Solmi, Storia del dir. ital., 3ª ed., Milano 1930.
Immunità nel diritto italiano vigente.
Immunità parlamentari. - Le immunità parlamentari costituiscono deroghe al diritto comune per il senato e la camera dei deputati e per i membri di essi, stabilite per un interesse superiore dello stato inteso a tutelare e a garantire l'indipendenza e l'autonomia delle due camere. Esse, primamente stabilite per salvaguardare i membri del parlamento da possibili persecuzioni degli altri poteri dello stato o in riconoscimento di privilegi personali, perdettero quindi nell'assetto moderno dello stato quest'ultima significazione per assurgere a guarentigia dell'istituzione parlamentare. Alcuna tuttavia ne permane che non ha altra giustificazione se non la tradizione storica.
Tali immunità riguardano in primo luogo le camere nel loro complesso. Vi ha anzitutto una particolare protezione penale per le camere, maggiore di quella stabilita per gli altri corpi statali. Così l'art. 289 cod. penale 1930 punisce chiunque commette un fatto diretto a impedire al senato e alla camera dei deputati l'esercizio delle loro funzioni e più gravemente se il delitto sia commesso da una banda armata (art. 306) o da più persone di concerto (art.304) o se ecciti altri a commetterlo (articolo 303); punisce il pubblico vilipendio con aggravamento per chi compia l'offesa in cospetto del senato o della camera dei deputati (articolo 290). Le camere inoltre provvedono direttamente al mantenimento dell'ordine interno. Così la polizia della camera e del senato è esercitata in nome di ognuno di questi corpi dai rispettivi presidenti. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta (art. 43 reg. cam.). L'intero edificio del senato e della camera godono di immunità e in essi non può introdursi alcun funzionario estraneo per compiere atti del proprio ufficio senza il permesso del presidente. I singoli senatori e deputati sono protetti contro le violenze e minacce intese a costringerli a fare o ad omettere un atto del proprio ufficio (art. 336), contro le offese all'onore, al decoro, alla reputazione (art. 341), contro l'omicidio e in genere contro ogni delitto (art. 61 n. 10) alla stregua dei pubblici ufficiali (art. 357).
La funzione parlamentare è inoltre garantita da una serie d'immunità che costituiscono vere e proprie deroghe al diritto comune in favore dei singoli senatori e deputati. La prima di queste riguarda l'insindacabilità dei senatori e deputati per le opinioni emesse o per i voti dati (art. 51 statuto). In virtù di questa immunità gli atti, ossia manifestazioni di opinioni e voti compiuti da senatori o deputati nella camera rispettiva, dànno luogo a una piena irresponsabilità: penale, quando la manifestazione potrebbe costituire un reato, civile, per il danno che potrebbe essere arrecato a terzi, disciplinare, in quanto il senatore o deputato copra altro ufficio pubblico. Si tratta però sempre d'immunità intesa a proteggere il membro del parlamento da ingerenze esteriori, poiché esso rimane soggetto alla disciplina interna della camera e quindi passibile delle sanzioni disciplinari contemplate dai regolamenti interni. L'immunità è per i soli atti compiuti in seno alla camera, non già per quelli compiuti fuori, ancorché connessi col voto dato o con le opinioni emesse.
Altre immunità si riferiscono alla giustizia penale. Per i senatori sussiste un privilegio di foro storicamente allacciato al privilegio dei pari inglesi, introdotto nel diritto continentale con la Carta francese del 1814 (art. 34). L'articolo 37 dello statuto stabilisce che nessun senatore può essere arrestato, tranne che in caso di flagrante delitto, se non in forza di un ordine del senato, solo competente per giudicare i reati imputati ai suoi membri. I senatori godono così di due immunità distinte, riguardanti l'arresto e il giudizio. Entrambe le immunità riguardano qualsiasi reato, intendendosi la parola delitto usata dallo statuto come comprensiva di tutte le categorie di reato. La flagranza s'intende secondo le disposizioni del codice di procedura penale (art. 237). Il senatore arrestato in flagranza sarà posto a disposizione del senato. Fuori di questo caso l'ordine d'arresto sarà dato dalla commissione d'istruzione del senato che pure è competente in tal caso per richiedere la perquisizione al domicilio del senatore. Il senatore imputato è sottratto poi alla competenza di qualsiasi giurisdizione penale sia ordinaria sia speciale o eccezionale, e sottoposto a quella esclusiva del senato che l'esercita per mezzo di un'apposita commissione secondo la legge 6 dic. 1928, n. 2710 (v. senato). Coteste immunità, pur costituendo un diritto subiettivo per il senatore, sono stabilite per la tutela e il decoro del senato epperciò non rinunciabili, salvo che rinunciando alla qualità di senatore, prima però dell'inizio del giudizio.
L'immunità riguardante l'arresto e la traduzione in giudizio dei deputati non proviene nel nostro ordinamento costituzionale dal diritto inglese. Proviene da questo l'immunità per l'arresto in causa di debiti (art.46 statuto) che ha, dopo la legge 6 dicembre 1877, n. 4166 abolitrice di tale arresto, perso ogni valore. L'immunità penale stabilita dall'articolo 45 dello statuto proviene dal dirnto francese. L'articolo prescrive: Nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della camera". Le parole delitto e" agranza s'intendono nel senso di già chiarito pei senatori. Del pari la guarentigia riguarda qualsiasi giurisdizione, ma nel solo periodo in cui la sessione è aperta. La norma statutaria comprende pertanto due distinte immunità, l'arresto e la traduzione in giudizio, ed occorrono perciò due distinte autorizzazioni. Se si acquisti la qualità di deputato quando l'arresto o la traduzione in giudizio sia avvenuto ma non vi sia condanna con sentenza passata in giudicato, sarà necessario procedere alla liberazione della persona o sospendere il giudizio finché non intervenga la pronuncia della camera. La competenza della camera è esclusiva e prevalente ed essa è libera di ispirarsi nella sua decisione a motivi anche prettamente politici. Inoltre, poiché si tratta di guarentigia della funzione parlamentare e non già personale, non può essere rinunciata dal deputato. La guarentigia non riguarda che i procedimenti penali, non quelli civili, amministrativi o disciplinari. Le domande di autorizzazione a procedere contro deputati sono dal pubblico ministero per mezzo del ministro per la Giustizia presentate alla presidenza della camera che le trasmette a una commissione speciale nominata dal presidente della camera. La relazione con le proposte di questa commissione è quindi trasmessa alla camera che decide (art. 12 lett. c, 51 segg. reg. int. Cam., art. 15 cod. proc. pen.).
Imnmunità dei membri del Gran Consiglio. - Secondo l'art. 9 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693: "Nessun membro del Gran Consiglio può essere arrestato, salvo il caso di flagrante reato, né sottoposto a procedimento penale né assoggettato a provvedimenti di polizia senza l'autorizzazione del Gran Consiglio. Nessuna misura disciplinare contro un membro del Gran Consiglio, quale appartenente al Partito Naz. Fascista, può essere adottata se non con una deliberazione del Gran Consiglio".