immissione
In diritto, propagazione di fumo o calore, esalazioni, rumori, sostanze inquinanti, scuotimenti e simili, provenienti da un fondo che incidano sul fondo altrui (lat. immissio in alienum).
L’art. 844 c.c. regola le i. in base al criterio generale della normale tollerabilità: il proprietario di un fondo non può impedire le i. o le propagazioni provenienti dal fondo vicino, se esse non superano il livello medio di sopportazione. Il limite individuato dal legislatore è dunque collegato non alla normalità dell’esercizio di una determinata attività, ma alla tollerabilità per chi è costretto a subirla. Solo laddove tale limite venga superato, il vicino potrà pretendere l’adozione di misure volte a contenere le propagazioni (per es. l’applicazione di disposizioni antirumore, antinquinamento ecc.) e, se ciò non dovesse essere sufficiente, chiedere la cessazione della causa del danno. Il criterio generale della tollerabilità è relativo e tipicamente soggetto a modificazioni nel tempo, adattandosi alle varie circostanze. Si tratta di un criterio di favore per le attività produttive, considerate particolarmente meritevoli di tutela quali fonti di prosperità generale.
L’attuazione di tale principio trova limiti in alcuni criteri complementari individuati dall’art. 844. In primo luogo il giudice deve tenere conto delle condizioni dei luoghi ove le i. si propagano. Inoltre, il 2° co. dell’art. 844 prevede un criterio obbligatorio che il giudice deve considerare nella valutazione della normale tollerabilità: al giudice è richiesto di contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Un altro criterio, facoltativo, è la priorità di un dato uso, che si ricollega al rispetto dello stato di fatto preesistente. Al giudice è dunque assegnato il compito di equilibrare, alla luce di tali criteri, gli interessi contrapposti nei singoli casi concreti. La fattispecie regolata dall’art. 844 c.c. ha avuto una vastissima applicazione giurisprudenziale ed è stata sottoposta a un’ampia trattazione dottrinaria. La giurisprudenza ha evidenziato come l’elenco previsto dal codice (i. di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni) sia meramente esemplificativo, precisando però che l’applicazione estensiva della norma debba essere basata sulla sussistenza di alcune condizioni, ossia: la materialità dell’i., che deve influire oggettivamente sui sensi, sul fisico o sulle apparecchiature dell’altro soggetto; il suo carattere indiretto e mediato, sicché essa deve essere conseguenza di un’attività svolta dal proprietario di un fondo che da lì si propaghi al fondo vicino; l’attualità della situazione di intollerabilità, non essendo sufficiente la sua mera potenzialità.
Sebbene le i. siano considerate dal codice civile solo dal punto di vista dei rapporti tra proprietari, esse appaiono rilevanti anche sotto una diversa prospettiva, ovvero quella del loro legame con il generale diritto alla salute di tutti coloro che siano esposti alle propagazioni, riconducibile in primis all’art. 32 della Costituzione. Tale prospettiva ha assunto nel tempo sempre maggiore rilievo, con riferimento, per es., all’inquinamento atmosferico, acustico, delle acque, stabilendo un collegamento tra la norma generale e la legislazione speciale che disciplina le singole materie specifiche. Dal punto di vista della tutela, generalmente giurisprudenza e dottrina distinguono la tutela di natura reale dell’azione di cui all’art. 844 c.c., a vantaggio del proprietario a difesa della proprietà dalle turbative e molestie altrui, dalla generale tutela di natura personale azionabile (ex art. 2043 c.c.). L’individuazione del limite tra i. lecite e illecite è stata oggetto controverso non solo nell’ampia casistica giurisprudenziale, ma anche in dottrina, in particolare circa la definizione della normale tollerabilità e l’inquadrabilità nell’ambito della responsabilità civile, in relazione all’applicazione e al rapporto tra tutela inibitoria e tutela risarcitoria. Quest’ultimo aspetto è stato studiato approfonditamente anche dall’analisi economica del diritto, per la quale l’i. è la principale ipotesi di esternalità negativa (➔ esternalità) nel diritto di proprietà (➔ proprietà).