Il processo amministrativo telematico
Con d.P.C.m. 16.2.2016, n. 40 è stato emanato il Regolamento recante le regole tecnicooperative per l’attuazione del processo amministrativo telematico: l’avvio del processo amministrativo telematico (PAT), già previsto per il 1º gennaio 2016 dal d.l. 27.6.2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria) convertito, con modificazioni, nella l. 6.8.2015, n. 132 e posticipato al 1º luglio 2016 dal d.l. 30.12.2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito con modificazioni nella l. 25.2.2016, n. 21 proprio in attesa dell’emanazione di tale regolamento, sembrava cosa fatta, ma il 30.6.2016 il Governo con il d.l. 30.6.2016, n. 117 ne ha ulteriormente posticipato l’avvio al 1º gennaio 2017.
Il 1º gennaio 2016 doveva essere la data di partenza del PAT, tuttavia, con il d.l. 30.12.2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito con modificazioni nella l. 25.2.2016, n. 21, non essendo ancora stato approvato il decreto di cui all’art. 13 dell’allegato 2 al c.p.a., volto ad introdurre norme organizzative e procedurali per «la sperimentazione, la graduale applicazione e l’aggiornamento» del processo amministrativo telematico, l’avvio è stato posticipato al 1º luglio 2016 proprio in attesa dell’emanazione di tali norme. Con la medesima disposizione (art. 2, co. 1) si è inoltre stabilito che «in attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino al 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L’individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto».
Nelle more della conversione del d.l. n. 210/2015, in data 5.1.2016 la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetteva al Consiglio di Stato per il prescritto parere lo schema del decreto concernente il “Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico”.
Il Consiglio di Stato, con il parere 20.1.2016, n. 66, reso nell’adunanza del 14.1.2016, si è espresso favorevolmente sullo schema di regolamento formulando alcune specifiche osservazioni, per lo più recepite dall’amministrazione in sede di stesura definitiva del provvedimento regolamentare.
Con d.P.C.m. 16.2.2016, n. 40, pubblicato nella G.U. 21.3.2016, n. 67, è stato finalmente emanato il “Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico”.
Tale regolamento, come disposto dall’art. 21, avrebbe trovato applicazione a partire dal 1º luglio 2016, previa applicazione in via sperimentale delle norme in esso contenute, secondo le modalità stabilite dagli organi di giustizia amministrativa.
A partire dal 4.4.2016 e fino alla fine del mese di maggio, in alcune sedi di Tribunale Amministrativo e presso il Consiglio di Stato (VI sezione) si è dato corso alla sperimentazione di cui all’art. 13, co. 2-bis, del c.p.a.
Il 1º luglio 2016 tutto era dunque pronto per l’avvio del PAT: senonché con d.l. n. 117/2016 il Governo ha del tutto inaspettatamente prorogato al 1º gennaio 2017 l’entrata in vigore del PAT e delle disposizioni ad esso correlate.
Il decreto è stato convertito nella l. 12.8.2016, n. 161.
Indubbiamente la novità più rilevante del 2016 è costituita dall’approvazione del d.P.C.m. n. 40/2016.
Come già rilevato il Regolamento stabilisce le regole tecnico-operative previste dall’art. 13 delle disposizioni di attuazione del c.p.a. e si compone di 21 articoli e da un allegato A contenente le specifiche tecniche per la loro esecuzione.
Agli artt. 3 e 4 delle Regole tecniche e 2 delle specifiche tecniche si disciplina l’organizzazione e si definiscono i compiti del SIGA (Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa): il SIGA rappresenta il centro di controllo del processo amministrativo telematico e tramite questo strumento, gli operatori potranno accedere al proprio fascicolo telematico, potranno svolgere le operazioni di deposito, di conservazione, di visualizzazione ed estrazione di copie ed atti del fascicolo.
Gli articoli seguenti dettano le regole del processo amministrativo telematico, a partire dal contenuto del fascicolo processuale tenuto sotto forma di fascicolo informatico che costituisce il fascicolo d’ufficio (art. 5).
L’art. 6 regola la gestione con modalità informatiche del registro generale dei ricorsi e con modalità automatizzata dei registri telematici particolari, di cui agli artt. 1 e 2 delle disposizioni di attuazione del c.p.a.
L’art. 7 (Provvedimenti del giudice) e l’art. 10 (Atti del Segretario) dettano le regole per la redazione, sottoscrizione, deposito e pubblicazione dei provvedimenti del giudice, riproponendo il procedimento (firma digitale a parte), già gestito dal sistema informativo NSIGA.
All’art. 8 (Procura alle liti e conferimento dell’incarico di assistenza e difesa) si disciplina tanto il conferimento dell’incarico di assistenza e difesa in modo interamente digitale, quanto il deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico ottenuta dalla scansione della procura con l’asseverazione prevista dall’art. 22 co. 2 del CAD, inserita nel medesimo o in un documento distinto sottoscritto con firma digitale.
L’art. 9 delle Regole tecniche e gli artt. 6,7,8 e 9 delle Specifiche tecniche, dettano la disciplina per il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo prevedendo che gli stessi siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale, conforme ai requisiti stabiliti dall’art. 24 CAD. Per il deposito degli atti è prevista una doppia modalità: mediante l’utilizzo di un indirizzo p.e.c. oppure con lo strumento di upload dei documenti. Il deposito tramite upload (caricamento attraverso il sito istituzionale, secondo quanto indicato dall’art. 8) in luogo del deposito con p.e.c., è possibile solo per comprovate ragioni tecniche, comunque attestate dal messaggio di cui all’art. 7, co. 7, ovvero nel caso in cui la dimensione del documento da depositare superi i 30Mb.
Oltre alle modalità descritte è bene ricordare che, l’art. 9, co. 8 delle regole tecniche stabilisce che nel corso del giudizio, il Giudice può, per specifiche e motivate ragioni tecniche, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti. In questo caso viene fatta menzione del deposito in copia cartacea nell’indice del fascicolo.
In base al disposto del co. 3 del medesimo art. 9 si considera tempestivo il deposito effettuato entro le ore 24 del giorno di scadenza, alla generazione della ricevuta di accettazione, diversamente da quanto stabilito nel PCT ove si considera tempestivo il deposito effettuato con la ricezione della ricevutadi consegna. È peraltro importante precisare che il deposito è considerato tempestivo se risulti essere andato a buon fine, cioè quando – a norma dell’art. 7 delle Specifiche tecniche – il S.I.G.A. invierà all’avvocato, entro le ore 24 del giorno successivo alla ricezione della p.e.c. di avvenuta consegna, un messaggio p.e.c. denominato registrazione di deposito, nel quale sarà indicato il numero progressivo di protocollo assegnato e l’elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con il Modulo-Deposito-Ricorso o il Modulo-Deposito-Atto. Qualora il mittente dovesse ricevere il messaggio di mancata consegna della
p.e.c. di deposito, l’attività di deposito deve essere ripetuta con il medesimo contenuto e, ai fini della rimessione in termini da parte del Giudice, ove la mancata consegna dipenda da cause non imputabili al mittente, deve essere allegato il messaggio di mancata consegna, unitamente alla ricevuta di accettazione generata tempestivamente.
L’art. 11 (Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito) contiene specifiche indicazioni sul formato degli atti processuali in forma di documento informatico.
L’art. 12 regolamenta la trasmissione con modalità telematiche del fascicolo informatico fra i vari uffici giudiziari della giustizia amministrativa, ovvero verso organi giurisdizionali diversi.
Le comunicazioni per via telematica sono invece disciplinate dall’art. 13 ricalcando quanto già previsto da NSIGA in attuazione dell’art. 136 c.p.a. e dalle specifiche norme di legge in materia.
L’art. 14 detta alcune regole relativamente alle notificazioni a mezzo p.e.c. e in particolare alla prova in giudizio dell’avvenuta notificazione mediante deposito delle ricevute di avvenuta consegna che contengono anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato.
Il medesimo articolo si occupa inoltre delle notificazioni non eseguite in modalità telematica ai fini del deposito nel fascicolo informatico della copia informatica degli atti di notificazione, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche (art.14 che disciplina tanto il deposito della copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo (co. 3) quanto il deposito di un atto notificato – sia che si tratti di copia analogica di atto originale informatico, sia che si tratti di atto nativo analogico – con modalità cartacea.
L’art. 15 detta i requisiti della casella p.e.c. del soggetto abilitato esterno, vale a dire del difensore e degli altri soggetti abilitati all’utilizzo della p.e.c. ai fini processuali.
L’art. 16 regolamenta la richiesta di copie di atti e documenti del fascicolo processuale e il successivo art. 17 l’accesso al fascicolo informatico.
L’art. 18 regola i servizi di consultazione delle questioni pendenti, delle sentenze e altre decisioni depositate nel fascicolo informatico, tramite il Portale dei Servizi telematici della Giustizia Amministrativa.
L’art. 19 (Specifiche tecniche) enuncia che le specifiche tecniche per l’esecuzione sono disciplinate nell’Allegato A. e specifica che all’adeguamento e aggiornamento dei parametri tecnici provvede il Responsabile del SIGA previa comunicazione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
Infine l’art. 20 demanda al Segretario generale della Giustizia Amministrativa il compito di trasmettere alla Presidenza del Consiglio, a cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del processo telematico, prospettando eventuali ragioni di modifica.
Innanzitutto è bene precisare che la scelta di demandare ad una fonte normativa di rango secondario – piuttosto che a norme primarie – il compito di determinare le regole tecnico-operative per la sperimentazione, l’applicazione e l’aggiornamento del processo amministrativo telematico, consente di avvalersi di una fonte più duttile rispetto alla continua necessità di adeguamento imposta dalle evoluzioni tecnologiche.
Va tuttavia rimarcato che con il Regolamento in esame, nonostante la base giuridica del processo amministrativo telematico non sia solo formata dalle norme che in senso stretto costituiscono il presupposto normativo della norma secondaria, sembra si sia privilegiata la creazione di un sistema (quasi) del tutto nuovo, senza tuttavia considerare che per regolamentare l’applicazione del processo telematico occorreva necessariamente partire da una visione coordinata e di insieme della disciplina vigente e che non era sufficiente dare una nuova veste al sistema NSIGA, che già gestiva l’informatizzazione della giustizia amministrativa.
Invero, per le dirette ed immediate ricadute sull’impianto del processo amministrativo telematico non è ultroneo menzionare l’art. 136 del c.p.a. che sin dalla sua originaria formulazione ha anticipato l’introduzione di previsioni utili per l’attuazione del processo amministrativo telematico.
Il co. 1 dell’art. 136 cit. – nel testo introdotto sin dalla emanazione del d.lgs. 2.7.2010, n. 104 – già prevedeva l’onere per il difensore costituito di indicare un indirizzo p.e.c. ai fini delle comunicazioni. Tale disposizione, oggetto di una prima modifica apportata dall’art. 1 del d.lgs. 15.11.2011, n. 195, è stata successivamente novellata dall’art. 45, co. 3-bis del d.l. 24.6.2014, n. 90, conv. con la l. 11.8.2014, n. 114, che ha riformulato la disposizione prevedendo che «i difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax …» e che «la comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa …». Tale norma, per l’importanza e rilevanza ormai attribuita all’indirizzo di posta elettronica ai fini dell’individuazione dei destinatari delle comunicazioni e notificazioni a mezzo p.e.c., per l’incidenza sulle norme che disciplinano la domiciliazione e anche per la necessità di garantire la sicurezza del sistema, avrebbe richiesto regolamentazione applicativa “a tutto tondo”.
Va inoltre menzionato il co. 2 dell’art. 136 che nella sua originaria formulazione introduceva l’onere per i soli difensori costituiti di depositare una “copia in via informatica” di tutti gli atti di causa e, solo ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa, e che dalla data di entrata in vigore del PAT obbliga i difensori costituiti ma anche le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice a depositare tutti gli atti e documenti con modalità telematiche.
Tale disposizione era già gestita da NSIGA per quanto riguarda l’inserimento in procedura dell’atto processuale trasmesso con modalità telematica senza alcun vincolo derivante dal CAD. Il Regolamento in vista dell’avvio del processo telematico avrebbe dovuto farsi carico della coesistenza all’interno dello stesso fascicolo di quegli atti e dei documenti informatici inviati a partire dal 1° gennaio 2017.
A diverse considerazioni e conclusioni si giunge, invece, per il co. 2-bis dell’art. 136, inserito con il d.lgs. n. 14.9.2012, n. 160, ai sensi del quale «tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Tale comma, secondo le previsioni dell’art. 38, co. 1 bis, del d.l. n. 90/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 sarebbe dovuto essere sostituito dal seguente: «2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Ovviamente la decorrenza del nuovo co. 2-bis e delle altre norme la cui efficacia è strettamente collegata alla data di entrata in vigore del processo amministrativo telematico sono state via via posticipate (con le norme sopra richiamate) fino al 1º gennaio 2017.
In merito a tale comma va ricordato che uno dei punti più innovativi e qualificanti di NSIGA sin dalla sua entrata in vigore, va individuato nella procedimentalizzazione informatica delle fasi di redazione, visto e pubblicazione del provvedimento giurisdizionale.
In ragione di tale stato di attuazione del Sistema Informativo (che già nella versione precedente a quella contenente il PAT imponeva al giudice – mediante l’utilizzo della scrivania del magistrato – la redazione dei propri provvedimenti come documenti informatici, la trasmissione degli stessi alla Segreteria e la loro pubblicazione solo attraverso il sistema informativo della GA), della specificità della norma, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa con determinazione assunta nella seduta del 15.7.2016, certamente al fine di perseguire l’obiettivo di utilizzare al massimo le potenzialità delle tecnologie informatiche per incrementare l’efficienza della giustizia amministrativa ed accelerare i tempi di definizione del giudizio, ha invitato il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa a provvedere a tutti gli incombenti necessari a rendere operativa e obbligatoria la sottoscrizione dei provvedimenti del giudice con firma digitale.
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, invero, pur nel rispetto della proroga voluta dal Governo, ha ritenuto di poter rendere operativo il disposto del co. 2-bis dell’art. 136 del c.p.a. attualmente vigente, in base al quale: «Tutti gli atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale», a prescindere dall’entrata in vigore delle regole tecniche in considerazione della compiuta disciplina e dell’immediata applicabilità delle norme del CAD sui provvedimenti informatici sottoscritti con firma digitale. Del provvedimento giurisdizionale informatico sottoscritto con firma digitale dovrà essere estratta copia cartacea conforme all’originale sottoscritto con firma digitale a norma dell’art. 23 del CAD.
Peraltro, la sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti del giudice di cui all’art. 136, co. 2-bis, cit., confligge con quanto disposto dall’art. 2, co 5, dell’allegato 2, – norma di cui è prevista l’abrogazione alla data di entrata in vigore del PAT (art. 20, co 1-bis, lett. c, del d.l. n. 83/2015) – che affida alla segreteria la formazione degli originali dei provvedimenti del giudice raccogliendo le sottoscrizioni necessarie e apponendo il timbro e la firma tra i fogli che li compongono.
Ciò non di meno, nonostante il rinvio dell’entrata in vigore del PAT, tale disposizione deve considerarsi implicitamente abrogata a seguito della determinazione del Consiglio di Presidenza e del Segretariato della Giustizia Amministrativa di rendere obbligatoria la sottoscrizione con firma digitale degli atti di competenza dei magistrati e del personale di segreteria: vale a dire dei provvedimenti del giudice, del loro deposito da parte della segreteria nonché dei verbali di udienza.
Con riferimento alle norme di attuazione del c.p.a., contenute nell’allegato 2, va rilevato che esse sono per lo più dettate per il tradizionale processo cartaceo senza tenere in alcun conto delle previsioni relative al processo telematico; le stesse, ove non espressamente modificate o abrogate a decorrere dall’avvio del PAT o rimodulate “in senso telematico” dal Regolamento, si pongono in contrasto e con le disposizioni regolamentari di cui al d.P.C.m. e con le disposizioni legislative anticipatorie del processo telematico.
Nonostante il più che apprezzabile lavoro di coordinamento già svolto e nonostante l’avanzato grado di informatizzazione raggiunto dalla giustizia amministrativa nell’ultimo decennio con il cd. NSIGA, il passaggio dal processo amministrativo “cartaceo” al processo amministrativo telematico richiede ancora alcuni correttivi alle norme del c.p.a. e un maggior coordinamento con le regole tecniche.
Nel corso della sia pur breve sperimentazione del PAT i soggetti sperimentatori (magistrati, avvocati e personale di segreteria) hanno, infatti, individuato oltre alla necessità di operare modifiche tecniche o piccole correzioni al PAT così come gestito da SIGA, anche carenze regolamentari e normative ed alcuni disallineamenti con le norme processuali contenute nel c.p.a.
Per la compiuta attuazione del PAT, come ha anche sottolineato il Consiglio di Stato nel proprio parere sul Regolamento, sarà quindi opportuno che il legislatore introduca «previsioni di rango primario più puntuali che permettano di superare in anticipo problemi interpretativi e di coordinamento fra norme e di assicurare, nel contempo, piena legittimità alle norme regolamentari in esame che, in relazione al loro grado di maggior flessibilità, si palesano più adatte a far fronte alle continue innovazioni tecnologiche del settore informatico da applicare al processo amministrativo telematico».
Tale suggerimento è stato raccolto dal Governo che nel d.l. 31.8.2016, n. 168 (Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa) che all’art. 7 «Disposizioni sul processo amministrativo telematico», a decorrere dal 1º gennaio 2017, ha introdotto diverse modifiche e integrazioni al codice del processo amministrativo e a quelle norme legislative su cui si basa il processo telematico, risolvendo in massima parte le criticità e problematicità emerse.
Innanzitutto si è modificato l’art. 25 c.p.a. (domicilio) che regolamenta l’elezione di domicilio nei giudizi avanti ai TAR al Consiglio di Stato prevedendo che in mancanza di elezione del domicilio nel comune ove ha sede il TAR o la sezione staccata ovvero in Roma, la parte si intende domiciliata presso la Segreteria del TAR o del Consiglio di Stato.
Tale disposizione – nell’era delle notifiche e comunicazioni p.e.c. – non ha più ragion d’essere. La notifica o comunicazione presso la Segreteria dell’Ufficio giudiziario deve essere ammissibile in via residuale solo quando per cause non imputabili al destinatario non sia possibile provvedervi presso l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Orbene, con il d.l. n. 168/2016, art. 7, si è esteso al processo amministrativo l’applicazione delle norme sul domicilio digitale e, a partire dal 1º gennaio 2018, per i soli ricorsi soggetti al processo telematico, si è esclusa l’applicabilità del domicilio ex lege presso la Segreteria del Tribunale o del Consiglio di Stato allorquando manchi l’elezione di domicilio nel comune sede del Tribunale o in Roma per i giudizi avanti al Consiglio di Stato.
La nuova formulazione dell’art. 25 appare strettamente correlata con il nuovo co. 1-quater aggiunto all’art. 13 delle disp. att. al codice. Con tale norma si è previsto che fino al 31.12.2017, i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione deve effettuarsi con p.e.c. o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all’Albo degli avvocati: in tal caso le comunicazioni di segreteria sono fatte alla p.e.c. del domiciliatario.
Con riguardo a tale ultima disposizione occorre peraltro sottolineare che, ove confermato in sede di conversione in legge l’obbligo di deposito degli atti processuali tramite p.e.c. del domiciliatario, si priva il difensore (non domiciliatario) della possibilità di provvedervi direttamente dal suo indirizzo p.e.c.: tale modifica inciderebbe in modo significativo sul sistema informativo che, in attuazione dell’art. 136, ha modulato la procedura di deposito ricorsi e atti e documenti sul difensore, senza tuttavia escludere il domiciliatario. Inoltre, a partire dal 1º gennaio 2017, diversamente da quanto avviene oggi, in attuazione del disposto del co.1 dell’art. 136, le comunicazioni di segreteria non potranno più essere fatte all’ indirizzo p.e.c. del difensore.
Sulla base delle suesposte considerazioni critiche è dunque auspicabile una modifica della norma, tanto più che l’art. 7 cit. ha apportato all’art. 136 del c.p.a., che, come più volte sottolineato, costituisce il fondamento del processo telematico, le modifiche di seguito specificate:
• al co. 2 sono stati previsti specifici casi di esonero dal deposito con modalità telematica di atti e documenti («in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia»);
• si è aggiunto il co. 2-ter per regolamentare il deposito, da parte del difensore, di copie informatiche di atti processuali “nativi analogici” attribuendogli il potere di attestarne la conformità mediante asseverazione ai sensi dell’art. 22, co. 2, del CAD, specificando che la copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto e, conseguentemente, precisando che il difensore nel compimento dell’attività di asseverazione assume ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale;
• con l’aggiunta del co. 2-quater si è inoltre previsto che il privato chiamato in causa dal giudice che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o documenti mediante p.e.c. possa essere autorizzato a depositare mediante upload attraverso il sito istituzionale.
Il d.l. n. 168/2016 ha anche previsto alcune modifiche alle norme di attuazione al codice del processo che incidono direttamente sulle disposizioni del d.P.C.m. n. 40/2016.
In particolare con la modifica dell’art. 4, co. 4, delle norme di attuazione al codice si è colmato quel disallineamento fra le norme tecniche e le norme processuali relative ai tempi di deposito degli atti e documenti, dettate avendo riguardo agli orari di apertura al pubblico degli uffici di ricevimento ricorsi e delle segreterie.
Invero, nelle regole tecniche (art. 9) sì specifica che il deposito degli atti e documenti è tempestivo quando entro le ore 24 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione e che per il deposito degli atti e documenti per i quali il codice prevede la scadenza al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio il deposito deve avvenire entro le ore 12 del giorno di scadenza.
L’art. 4 dell’allegato 2 del c.p.a., non pensato per il processo telematico, oltre a demandare al Presidente dell’Ufficio giudiziario la determinazione degli orari di apertura delle Segreterie, prescrive che per gli atti in scadenza deve essere assicurata la possibilità di deposito sino alle ore 12 dell’ultimo giorno consentito.
Di tutta evidenza dunque lo scollamento fra la regolamentazione degli orari di deposito in via telematica e gli orari di apertura degli uffici per i depositi cartacei. Le regole tecniche, viste le operazioni previste dal sistema informativo per la presa in carico di un atto e in particolare di un ricorso, avrebbero dovuto regolamentare in via generale per tutti gli uffici giudiziari gli orari degli uffici deputati alla verifica degli atti.
Orbene, pur mantenendo ferma la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito, il nuovo co. 4 ha disposto da un lato, che il deposito è tempestivo se entro le ore 24 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti anche successivamente andato a buon fine; dall’altro, che agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12,00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.
Va infine rilevato che nel Regolamento non è contenuta alcuna disciplina transitoria atta ad evitare, nel periodo nel quale sarebbero state apportate al sistema tutte le modifiche tecniche e normative messe in luce dalla sperimentazione, un’entrata in vigore “traumatica” tanto per i ricorsi già pendenti prima della sua entrata in vigore, quanto per i giudizi successivamente instaurati.
Né un avvio “traumatico” del processo poteva essere evitato in applicazione di quanto disposto dalla l. 12.8.2016, n. 161 che in sede di conversione del d.l. n. 117/2016, introduceva all’art. 2 il co 1bis, con il quale si disponeva che «al fine di consentire l’avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto», prevedendo in tal modo, la facoltatività e non l’obbligatorietà del deposito degli atti in formato digitale e quindi ancora una volta un’arbitraria e indisciplinata proroga (di fatto) del PAT fino al 31.3. 2017.
Tale ultima disposizione, ancorché appena introdotta con la l. n. 161/2016, è stata abrogata dall’art. 7, co 8, del d.l. n. 168/2016.
Nell’art. 7, co. 3, invece, si è stabilito che per i ricorsi depositati anteriormente al 1º gennaio 2017, continuano ad applicarsi, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Al co. 4 si è poi previsto che sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico.
Infine al co. 5, si è specificato che, per garantire la sicurezza del sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA), a decorrere dal 1° gennaio 2017 i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti sono effettuati dai difensori e dalle pubbliche amministrazioni mediante l’utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della giustizia.
Misure transitorie per l’uniforme applicazione del PAT sono state dettate inserendo l’art. 13 bis delle disp. att. al codice: l’articolo prevede che per un periodo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in caso di interpretazione e di applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico che abbia già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri TAR o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, la possibilità di rimessione del ricorso all’esame dell’adunanza plenaria direttamente dal giudice di primo grado.