Il diritto romano e la compilazione giustinianea
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Il diritto romano non ha avuto caratteri sempre unitari e non è stato mai codificato. Solo quando, nel V secolo, l’impero d’Occidente si avvia al declino definitivo, in Oriente si procede a una compilazione dei materiali giuridici romani, ma essa è estremamente parziale, essendo ristretta alle leggi imperiali emanate da Costantino in poi. Nel VI secolo Giustiniano, imperatore d’Oriente, realizza invece una grande raccolta, comprensiva sia delle leggi sia della giurisprudenza romana, e trasmette ai posteri un patrimonio giuridico di inestimabile valore, destinato a costituire per secoli la base del diritto vigente in molti Paesi europei.
Aldo Schiavone
Studio sui Digesta
Ius. L’invenzione del diritto in Occidente
I Digesta erano stati composti per sfidare il tempo. Già con loro il diritto romano si staccava del tutto dal mondo che lo aveva prodotto, per iniziare una nuova, ambigua vita, in cui la riproposta del passato si sarebbe fatta di continuo strumento per la nascita di forme nuove. Le sue “attualizzazioni” (secondo un’espressione comune fra gli specialisti italiani e tedeschi) non cominciarono, come di solito si dice, con il tardo Medioevo; la prima – e decisiva – fu lo stesso progetto realizzato da Giustiniano, che rese a sua volta possibili tutte le altre. Il trattamento decontestualizzante cui erano stati sottoposti i frammenti trascritti nei Digesta era infatti già un primo e compiuto livello di quel processo di sradicamento del pensiero giuridico romano dal suo ambiente e dalla sua storia, che gli interpreti medioevali e moderni avrebbero continuato a condurre su quei medesimi testi, leggendoli per così dire in continuità rispetto ai redattori giustinianei, al fine di garantirne nuovi e più perfezionati riusi… È ora che il vuoto si incominci a colmare, e si renda al pensiero dei giuristi romani – da cui tutto ebbe inizio – il volto e i caratteri che gli furono propri; che si torni su di esso non più per imitarlo e riprenderlo, ma per meglio capire – e aiutare a capire – da dove veniamo, cosa eravamo, come ci siamo formati.
A. Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Torino, Einaudi, 2005
Quando nel 410 Alarico, re dei Visigoti, pone l’assedio a Roma, la espugna e la saccheggia – avvenimento epocale, preludio del definitivo disfacimento dell’impero – non esiste ancora nessuna raccolta ufficiale dei materiali giuridici romani.
Il diritto di Roma, d’altra parte, non ha avuto, durante la sua lunghissima storia, caratteri sempre unitari. Esso nasce come diritto civile (ius civile) di una città-stato; per secoli si è fondato, assai più che sulla legge (lex) promulgata dal popolo su proposta (rogatio) del magistrato, sull’attività dei giuristi, uomini appartenenti al ceto abbiente, che nel dare i responsi ai cittadini che ne fanno richiesta, esaminando nel concreto i vari casi, aiutano l’evoluzione del diritto attraverso la loro opera di interpretazione (interpretatio).
I pareri dei giuristi, come del resto le leggi pubbliche, non vengono raccolti in compilazioni ufficiali; inevitabilmente, col passare del tempo, se ne perde il ricordo preciso. La stessa sorte tocca alle delibere del senato (i senatusconsulta) e agli editti (edicta) dei magistrati. Anche quando, con l’avvento di Augusto, il primo imperatore romano, e poi con i suoi successori, comincia ad affermarsi una nuova fonte di produzione del diritto, la legge del principe (constitutio principis), e i giuristi, specie a partire dal II secolo, tendono a mutare il loro ruolo divenendo i consiglieri e poi i burocrati che, negli uffici della cancelleria, danno forma e rilevanza giuridica alla volontà del principe, gli imperatori non raccolgono mai le loro leggi in codici.
Tutto ciò, come è ovvio, procura una grande incertezza del diritto e una situazione notevolmente confusa, di cui vi è traccia nelle stesse fonti antiche. Già in età repubblicana, ad esempio, Cicerone si lamenta del disordine e della dispersività delle norme: in un passo di un suo scritto, noto come De oratore, egli delinea un’idea ordinatrice del diritto, in cui la giurisprudenza è intesa come “arte perfetta del diritto civile” (perfecta ars iuris civilis), caratterizzata da chiarezza e non da difficoltà e oscurità (1, 42, 190); in un brano di un’altra sua opera, il De legibus, egli affronta il problema della mancata raccolta ufficiale delle leggi (3, 46), dolendosi del fatto che bisogna chiederle ai copisti e che pertanto esse sono tali “quali le vogliono i nostri scrivani” (quas apparitores nostri volunt). I problemi, non risolti, dell’oscurità delle norme, i dubbi sull’autenticità dei testi costituiscono questioni assai rilevanti per tutto il principato fino alla tarda antichità; nel IV secolo, lo storico Ammiano Marcellino e un anonimo autore che scrive il De rebus bellicis si lamentano per la crisi della giustizia con espressioni, quali “le discordie delle leggi” (legum discidia, Ammiano Marcellino, 30, 4, 11), “le confuse e contrarie disposizioni delle leggi” (confusas legum contrariasque sententias, De rebus bellicis, 21, 1), che ricordano quelle ciceroniane così lontane nel tempo.
I motivi per cui nel mondo romano manca una compilazione ufficiale delle norme possono essere individuati in varie direzioni: il peso dei costumi (mores), a Roma particolarmente rilevante, che impedisce di mutare radicalmente una tradizione giuridica che non prevede codici; il fatto che, almeno fino ai decenni iniziali del principato, il diritto si è caratterizzato in senso fortemente giurisprudenziale; la difficoltà, successivamente, a compilare un diritto, nato per una città-stato, da applicare ormai a un impero universale e cosmopolitico. In ogni caso, qualunque spiegazione se ne voglia dare, resta il dato oggettivo che quasi fino alla fine della sua storia Roma non ebbe mai una raccolta ufficiale delle proprie norme.
A cominciare dal III secolo alcuni giuristi privati approntano, a uso delle scuole e degli operatori del diritto, seguendo determinati schemi espositivi, raccolte di leggi imperiali (le leges), come nel caso del Codice Gregoriano e del Codice Ermogeniano, o di brani dell’antica giurisprudenza (gli iura) o di entrambe queste fonti.
Nel 429 l’imperatore d’Oriente Teodosio II promuove una prima codificazione ufficiale: rinunciando agli iniziali progetti più ambiziosi e dopo travagliate vicende, egli fa compilare un codice, noto come Codice Teodosiano (Codex Theodosianus), non giunto integro fino a noi, che contiene le costituzioni imperiali emanate a partire da Costantino, il primo imperatore convertito al cristianesimo.
Se le raccolte si fossero limitate a quelle private o a questa di Teodosio II, i posteri avrebbero recepito solo una minima parte del diritto romano (è appena il caso di sottolineare che quasi tutte le opere originali sono andate perdute) e la storia giuridica avrebbe assunto certo caratteristiche assai diverse rispetto a quello che è stato il suo corso in Europa nei secoli successivi alla caduta di Roma. Di qui l’importanza enorme che nella storia del diritto di ogni tempo occupa la compilazione giustinianea.
Giustiniano giunge al potere nel 527, succedendo allo zio Giustino. Uomo dotato di forte personalità e di grande capacità di lavoro, egli ha il merito di scegliere collaboratori di alto livello: Giovanni di Cappadocia, prefetto del pretorio, Triboniano, quaestor sacri palatii (simile a un ministro della giustizia dei nostri giorni), Belisario e Narsete, comandanti militari, sono solo alcuni dei nomi più noti.
Giustiniano si propone quale obiettivo principale del suo regno quello di riconquistare l’Occidente caduto nelle mani dei barbari; di riportare la pace, nel segno dell’ortodossia, nella Chiesa dilaniata dalle dispute teologiche; di procedere a una raccolta del diritto romano. Mentre i primi due sono raggiunti solo in modo precario e hanno una durata effimera, il terzo è conseguito e consegnerà alla storia la figura di Giustiniano come legislatore per antonomasia.
La compilazione è compiuta gradualmente e non ha da subito i caratteri di un’opera completa e unitaria: la stessa espressione Corpo del diritto civile (Corpus iuris civilis), con cui di solito ci si riferisce a essa, non è giustinianea ma di Denys Godefroy, il giureconsulto francese che titola in tal modo l’edizione da lui approntata nel 1583.
Già pochi mesi dopo la sua ascesa al potere, il 13 febbraio 528, Giustiniano emana una costituzione, nota dalle parole iniziali come Haec quae necessaria, in cui dispone che una commissione, composta da funzionari ed esperti di diritto, provveda alla compilazione di un codex, raccolta di leggi imperiali da attuarsi con i materiali dei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, integrati con la successiva legislazione imperiale. Giustiniano chiarisce il fine utilitaristico del codice, cioè ridurre la lunghezza delle cause (prolixitas litium) e, all’uopo, dà mandato alla commissione di manipolare i testi originari, tagliandoli, aggiungendo o cambiando le parole, raggruppando in una sola disposizione le norme disperse in vari provvedimenti. Il codice entra in vigore il 7 aprile 529 con la legge detta Summa rei publicae.
L’anno seguente, esattamente il 15 dicembre 530, Giustiniano promulga una nuova costituzione nota come Deo auctore, nella quale manifesta la propria intenzione di procedere a una grande compilazione degli scritti dell’antica giurisprudenza, gli iura, cui dare il nome di Digesto o Pandette (Digesta seu Pandectae).
Egli indirizza la legge al suo quaestor Triboniano, col quale, evidentemente, ha già in precedenza delineato le idee guida di questa raccolta. Triboniano, uomo di profonda cultura giuridica, sarà il grande architetto del Digesto. La commissione incaricata dell’opera è composta da professori di diritto e da avvocati del foro di Costantinopoli. Essa riceve l’incarico di selezionare i testi dei giuristi romani, scegliere i frammenti più attuali, cambiandone anche, se necessario, le parole e di racchiudere il tutto in un’opera in 50 libri, suddivisi in titoli secondo gli argomenti. Una volta completato, il Digesto avrebbe avuto piena vigenza, come se i pareri espressi dai brani giurisprudenziali ivi contenuti provenissero dalla bocca dello stesso sovrano; al fine di evitare nuove contrastanti interpretazioni e incertezza del diritto, Giustiniano avverte che saranno vietati i commentari e le interpretazioni dell’opera. I lavori dei commissari procedono con grande rapidità. Dopo appena tre anni, il 16 dicembre 533, l’imperatore pubblica il Digesto con una costituzione bilingue, detta Tanta o Devdwken.
Nella stessa Deo auctore, Giustiniano preannuncia anche la redazione di un’opera istituzionale, di cui non possediamo la legge introduttiva, come per il Codice e il Digesto . Abbiamo, tuttavia, la costituzione, detta Imperatoriam, del 21 novembre 533, diretta alla “gioventù desiderosa di apprendere le leggi” (cupida legum iuventus), con cui l’imperatore pubblica questo manuale chiamato Istituzioni (Institutiones sive Elementa). Esso, suddiviso in 4 libri, ha come fonti precedenti scritti istituzionali (soprattutto quelli di Gaio, giurista del II sec.) e abbraccia sia il diritto e il processo privato sia la materia penale. Circa un mese dopo la pubblicazione del manuale, e pressoché in contemporanea con quella del Digesto, Giustiniano promulga, il 15 dicembre 533, la costituzione Omnem, con cui procede a una profonda revisione degli studi giuridici, il cui fine ultimo è l’uso, anche sul piano didattico, di tutte le compilazioni fino ad allora predisposte.
L’anno successivo, il 16 novembre 534, Giustiniano emana un’altra costituzione, ricordata come Cordi, in cui pubblica una seconda edizione del Codice (Codex repetitae praelectionis), resasi necessaria per il gran numero di costituzioni innovative emanate a partire dal 530. I criteri di compilazione di questo secondo Codice sono analoghi a quello precedente. Esso, a differenza del primo giunto fino a noi, è diviso in 12 libri, a loro volta suddivisi in titoli, all’interno dei quali si trovano le singole leggi degli imperatori, di cui la più antica risale ad Adriano, imperatore dal 117 al 138). Dopo il 534 e fino alla sua morte, avvenuta nel 565, l’imperatore continua a promulgare una copiosa legislazione, innovatrice in vari campi del diritto: queste nuove costituzioni, chiamate Novelle (Novellae constitutiones), non sono riunite in raccolte ufficiali, ma ci sono comunque pervenute attraverso raccolte private.
Gli studi sulla compilazione di Giustiniano hanno riguardato aspetti molto diversificati, in modo particolare le tecniche di redazione, relative soprattutto al Digesto, e il problema delle interpolazioni, cioè le modifiche o le integrazioni che i commissari apportarono ai testi originali. Giustiniano ha avuto il grande merito di trasmettere ai posteri un patrimonio giuridico di inestimabile valore che, nei secoli successivi, sarebbe stato, in via diretta o sussidiaria, la base degli ordinamenti di molti Paesi europei. Tuttavia, nello stesso tempo, egli ha dato a quel patrimonio la forma di un codice che, come si è visto, i Romani non hanno mai conosciuto, pur se proprio tale forma ne ha consentito, nel corso del tempo, la custodia e l’agevole consultazione. Chi, dunque, oggi si ponga alla lettura dei testi della compilazione, non può non tenere conto di questo dato e deve avvicinarsi a essi nel tentativo di riscoprirne la storia, cercando di farli rivivere per ciò che quei testi realmente rappresentarono nel contesto e nel tempo in cui furono ideati.