IDENTIFICAZIONE
. È l'attività diretta a stabilire l'identità d'una persona, d'una cosa o di un elemento astratto. Particolare importanza assume lo studio dei mezzi atti all'identificazione di una persona fisica per gli effetti giuridici che ne possono derivare, sia nelle materie civili (accertamento dello stato civile in genere, disconoscimento della paternità, identità di un erede o di un assente), sia, e più specialmente, nelle materie penali per l'individualizzazione dei rei e per il riconoscimento dei cadaveri. Appartiene alla medicina legale lo studio delle questioni e dei metodi per ottenere l'identificazione di persone viventi, di cadaveri o di oggetti.
Sono stati da tempo ampiamente studiati varî sistemi di segnalamento descrittivo delle persone mediante la fotografia, la dattiloscopia e l'antropometria. Esperienze recentissime hanno accertato l'utilità, ai fini della identificazione, delle impronte labiali, del rilievo delle cavità nasali, che sono accertate diverse in ciascun individuo. Particolarmente importanti sono gli studî sui gruppi sanguigni, che permettono di accertare l'appartenenza del sangue di un individuo a un gruppo determinato: possono ritenersi certi i resultati negativi per l'esclusione, ad es., della paternità. Merita di essere segnalato, tra i mezzi d'identificazione proposti, quello consistente in sigle determinate che gli odontoiatri dovrebbero apporre sugli apparecchi di prostesi dentaria prima di adattarli alla bocca dei clienti, e delle quali sarebbe fatta menzione in apposito registro.
L'attività d'identificazione costituisce uno dei compiti essenziali della polizia per il raggiungimento dei suoi fini di difesa sociale e di prevenzione generale. Essa la esplica mediante la funzione segnaletica. A tale scopo, come nelle altre nazioni, così in Italia esiste un ufficio centrale di segnalamento e d'identificazione presso la Scuola di polizia scientifica di Roma, che fu fondato nel 1902 da S. Ottolenghi e che ebbe assetto giuridico con il r. decr. 7 dicembre 1919.
I dati segnaletici che servono all'identificazione della persona sono raccolti su cartellini segnaletici, i quali alla lor volta sono conservati nel casellario centrale di identificazione, istituito presso la Scuola di polizia scientifica. La polizia usa anche album contenenti la designazione per gruppi di numerosi delinquenti. Sono infine da ricordare, tra le più importanti applicazioni del metodo segnaletico, il Bollettino delle ricerche, pubblicazione periodica che raccoglie le segnalazioni in ordine cronologico e in forma sistematica, e la cartella biografica dei pregiudicati.
L'identificazione è generica o fisica, ovvero specifica. La prima attiene all'accertamento della vera e propria identità della persona e si giova di varî procedimenti largamente usati per le indagini di polizia giudiziaria (v. dattiloscopia; antropometria; impronte; polizia: Polizia scientifica). L'identificazione specifica serve a determinare la pericolosità e la temibilità dei delinquenti e ne consente l'assegnazione alle varie classi della delinquenza. Essa è prevalentemente utile alla polizia per raggiungere scopi di prevenzione generale del delitto.
I diversi sistemi di segnalamento personale in uso trovano applicazione esclusivamente in confronto delle persone sospette o dei pregiudicati: di tutti coloro cioè dei quali l'autorità di polizia ha già avuto occasione di rilevare gli elementi d'identificazione.
Per quanto riguarda l'identificazione di persone incensurate, non è possibile stabilire sistemi di segnalazione. A costoro tuttavia, come a qualsiasi altra persona, può occorrere, per necessità varie, di possedere un mezzo rapido e sicuro di accertamento della propria identità personale. A tale scopo provvedono i documenti di riconoscimento, i quali sono molteplici e aventi ciascuno taluni effetti particolari.
Esclusivamente a fini di polizia la legge di pubblica sicurezza ha istituito la carta di identità, che ha requisiti dimostrativi della identità personale del titolare. Essa è rilasciata dal podestà del comune di residenza. È facoltativa l'apposizione su di essa delle impronte digitali. Sono equipollenti alla carta d'identità i documenti muniti di fotografia rilasciati da un'amministrazione dello stato.
L'identificazione delle cose e delle persone può costituire oggetto dell'attività di prova nel processo penale. Sono particolarmente idonee a tale scopo, oltre alle perizie in genere, le ispezioni giudiziali' le ricognizioni e i confronti.
Per l'accertamento delle tracce e degli effetti del reato, il giudice è autorizzato espressamente a valersi dell'opera della polizia giudiziaria per quanto concerne rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica. Disposizioni di carattere generale sono dettate nel codice di procedura penale e nelle norme di attuazione e regolamentari per assicurare la conservazione e l'identità delle cose pertinenti al reato. Per agevolare l'identificazione dei cadaveri, è disposto che, se sorge sospetto per la morte di persona sconosciuta, il procuratore del re o il pretore ordinino che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò destinato (morgue) che sia, occorrendo, fotografato, e che si descrivano le vesti e gli oggetti con esso rinvenuti.
Ma il problema più importante che può presentarsi nel processo penale è quello dell'identificazione della persona dell'imputato o del condannato. La disciplina di questa materia s' ispira a questi principî fondamentali: a) Se è certa l'identità fisica delle persone contro cui si procede (ad es. nel caso d'imputato arrestato in flagranza di reato), il processo si svolge e si esaurisce senza che la difficoltà di un'esatta individualizzazione dello stato civile della persona lo interrompa o lo sospenda. L'accertamento dello stato civile è bensì rilevante per molti effetti giuridici (età, recidiva, abitualità nel delitto), ma non è essenziale né indispensabile. Si ammette cioè un procedimento contro persona innominata, purché fisicamente identificata. b) Se sorge dubbio sull'identità fisica dell'imputato, nel senso che sia incerto se la persona intervenuta nel processo come imputato sia quella contro la quale s'intende procedere, si fa luogo all'identificazione mediante una speciale procedura incidentale, la quale s'inserisce nel processo e ne può determinare la sospensione. In qualsiasi stato e grado del procedimento sia accertato l'errore di persona, il giudice deve pronunciare immediatamente sentenza di non doversi procedere. La necessità d'identificazione può presentarsi rispetto a persona arrestata per esecuzione di pena, ovvero sottoposta o da sottoporre a misura di sicurezza. Nel primo caso si fa luogo a incidente di esecuzione, nel secondo provvede il giudice di sorveglianza.
Bibl.: S. Ottolenghi, Polizia scientifica, Roma 1907; L. Tomellini, Polizia giudiziaria, Milano 1912; S. Longhi, Procedibilità contro persona innominata, in Scuola positiva, 1913, p. 445 segg.; A. Cevidalli, Compendio di medicina legale, Milano 1919; G. Falco, Identità, Roma 1922; V. Manzini, Trattato di procedura penale italiana, II, Torino.