ḤANAFITI
ANAFITI Sono i seguaci di quella tra le quattro scuole (o riti o sistemi) di rituale e diritto vigenti fra i musulmani sunniti (ortodossi), che si fonda sugl'insegnamenti di Abū Ḥanīfah (v., morto nel 150 èg., 767 d. C.) elaborati dai due discepoli di questo: Abū Yūsuf (morto nel 182 èg., 798 d. C.) e Muḥammad ash-Shaibānī (morto nel 189 èg., 804 d. C.).
Sorta a Baghdād e favorita dai califfi ‛abbāsidi, la scuola si diffuse presto in Mesopotamia e in Persia in concorrenza con altre, ed ebbe il predominio assoluto nell'Asia centrale, sicché appunto nel Turkestān nei secoli X-XIII d. C., fiorirono molti dei suoi più ragguardevoli scrittori. Conseguenza di ciò fu che tutte le popolazioni turco-tatare divenissero ḥanafite e imponessero, negli usi pubblici, la loro scuola, ovunque fondarono stati, come nell'Asia Minore, in Russia e nell'India; e la stessa cosa fece quindi l'Impero ottomano, che anzi, al principio del sec. XIX, ordinò che i tribunali giudicassero soltanto secondo il sistema ḥanafita, anche se la popolazione locale fosse nella grandissima maggioranza di altre scuole, come è il caso dell'Egitto, della Siria, della Palestina e della Mesopotamia ancora ai giorni nostri. In Algeria e Tunisia, ove tutta la popolazione indigena è mālikita, essendo ḥanafiti soltanto i Cologhli (cfr. X, p. 776) ossia discendenti di milizie turche e albanesi, si continua ad avere nelle rispettive capitali il gran muftīe il gran qāḍī ḥanafita accanto a quelli mālikiti, spettando anzi al primo la preminenza sul gran muftī mālikita; soltanto il 28 maggio 1932 a Tunisi fu fatta la parificazione, estendendo al secondo il titolo di shaiyh al-islām, fino allora spettante soltanto al primo. Nella Libia italiana, su richiesta degl'indigeni anche qui nella quasi totalità mālikiti, con decreto del generale Caneva del 30 luglio 1912 (confermato poi da successivi ordinamenti giudiziarî), fu ristabilito l'uso del sistema mālikita accanto a quello ḥanafita nei tribunali musulmani, dipendendo la scelta dalla scuola seguita dal convenuto; in realtà i giudici nominati dal governo sono tutti mālikiti e la scuola ḥanafita si può considerare praticamente scomparsa in Libia. Il laicizzamento della Repubblica Turca, cominciato nel 1924, culminò nel 1926 con l'emanazione d'un codice civile e d'un codice penale copiati rispettivamente da quello svizzero e da quello italiano, cosicché dal 1927 il diritto Musulmano rimase completamente soppresso e la scuola ḥanafita vive soltanto per le pratiche private individuali del culto. La Russia sovietica procedette dal 1926 al 1929 ad analoga abrogazione del diritto musulmano hanafita per la trentina di milioni di musulmani che sono suoi sudditi in Europa e in Asia; perciò il diritto ḥanafita, all'infuori dei pochi suoi seiuaci in Algeria, Tunisia, Libia ed Eritrea, ha riconoscimento ufficiale soltanto nel Ḥigiāz, Siria, Palestina, Mesopotamia, Afghānistān, India ed Egitto; in quest'ultimo paese solamente per le questioni di statuto personale e successioni (codice del 1875) e per ciò che concerne i waqf (fondazioni pie) musulmani (codice semi-ufficiale del 1893, redatto da Muḥammad Qadrī Pascià). Con queste ultime limitazioni il diritto ḥanafita ha riconoscimento ufficiale anche per i musulmani della Iugoslavia (numerosi soprattutto nella Bosnia-Erzegovina), della Bulgaria e della Romania.
I ḥanafiti d'origine turco-tatara amano seguire in dogmatica le dottrine di al-Māturīdī (assai vicine a quelle di al-Ash'arī, cfr. IV, pp. 836-837), per il fatto che questo teologo ortodosso nacque e visse nel Turkestān, morendo a Samarcanda nel 333 èg., 944-945 d. C.