Graziano
Nato con molta probabilità a Carraria presso Ficulle (Orvieto) o, secondo altri, a Chiusi, fu monaco camaldolese nel monastero dei ss. Felice e Naborre a Bologna, ove insegnò come " magister divinae paginae ".
Attraverso l'insegnamento della teologia riuscì a giungere all'autonomia, e così al distacco, della scienza giuridica canonistica, che ebbe, nella sua opera, una forma così compiuta e conclusa da costituire il momento iniziale e il punto d'inserimento di tutta la serie delle decretali, formando la prima parte del corpo del diritto canonico. Non è possibile, tuttavia, dare indicazioni cronologiche precise sulla composizione di quest'opera, che però vari indizi portano a collocare fra gli anni 1139-1151. Anche per l'anno di morte di G. si può solo dire che difficilmente può essere fissato al di là del 1160, mentre ignoriamo del tutto quando sia nato. La sua grandezza è inequivocabilmente affermata dall'importanza, senza pari, della Concordantia discordantium canonum, risultato di una geniale capacità di sintesi e di uno studio vastissimo che dev'essersi prolungato per anni e anni. In quest'opera, detta anche Decreta o Decretum Gratiani, egli raccolse in disposizione organicamente sistematica tutte le ‛ auctoritates ' (bibliche, papali, conciliaci e anche civilistiche) utili alla vita giuridica della Chiesa, articolandole in modo da porre in evidenza le loro discordanze, e aggiungendovi commenti e schiarimenti utili a eliminarle o ad armonizzarle. Estese così alla scienza giuridica quell'impostazione metodologica ‛ scolastica ' che in questi stessi tempi si era andata affermando nella teologia e nella filosofia, portandovi un senso vivo dei rapporti giuridici in relazione alla realtà concreta.
Proprio questo aspetto dell'opera grazianea sembra sottolineare D. quando nel cielo del Sole, fra gli spiriti sapienti, mette in bocca a s. Tommaso le parole (Pd X 103-105): Quell'altro fiammeggiare esce del riso / di Grazïan, che l'uno e l'altro foro / aiutò sì che piace in paradiso.
Viene così posta in rilievo da D. l'importanza del Decretum per la vita civile e religiosa, come un aiuto a realizzarla in un equilibrio e in una concordia reciproci; in questi versi si coglie inoltre la consonanza spirituale del poeta, la cui aspirazione è appunto quella di realizzare un'autonoma, ma non indifferente, convergenza di potere civile e religioso.
L'elogio di G. da parte di D. è inoltre significativo per precisare come le vibrate parole che egli più volte rivolge contro l'abuso del diritto canonico da parte dei papi e degli ecclesiastici, non sono espressioni di uno spirito negativo in toto della presenza e della validità dell'aspetto giuridico nella vita della Chiesa, ma vanno considerate piuttosto condanna delle distorsioni e degli abusi causati dal cattivo uso soprattutto delle Decretali, esaltate da taluni come pari se non superiori alla Scrittura.
Bibl. -Oltre alle varie ‛ lecturae ' del canto X del Paradiso, ov'è ovviamente discussa la terzina relativa a G., bisognerà su di lui consultare soprattutto P. Torquebiau, in Dictionnaire de droit canonique, IV, Parigi 1949, 611-627 (sub v. Corpus luris Canonici. I. Le décret de Gratien), e le storie del diritto canonico, fra le quali ricordiamo: W.L. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechte.r, II, Vienna-Monaco 1955, 411-415 e passim, e Histoire du Droit et des Institutions de l'eglise en Occident, VII, L'Age classique (1140-1378). Source et Théorie du droit, a c. di G. Le Bras, Ch. Lefebvre, J. Rambaud, Parigi s.a. [ma 1965] 49-129 e passim.