GOVERNATORE
. Il termine designa il titolare dell'ufficio supremo locale che, rivestito di alte funzioni di governo, viene preposto, alle dipendenze delle autorità centrali, alla direzione di una determinata parte del territorio metropolitano o coloniale di uno stato: il caso di un governatore chiamato a esercitare i supremi poteri su tutto il territorio statale, può presentarsi negli stati a limitata estensione (governatore della Città del Vaticano).
La natura, civile o militare, della carica, la durata di questa, l'estensione della circoscrizione e delle competenze possono variare a seconda delle speciali circostanze, normali o straordinarie, a seconda delle condizioni ambientali che ne consigliano la istituzione; comunque, il titolo stesso dell'ufficio sta ad indicare che le sue competenze non sono mai limitate alla sfera della semplice funzione amministrativa o esecutiva, ma abbracciano la vera e propria funzione direttiva di governo, derivante dallo scopo precipuo che all'ufficio incombe di rappresentare nelle diverse parti il governo centrale nella sua unità e in tutta la sua autorità. A seconda anche delle peculiari necessità scaturenti dai luoghi e dai diversi momenti storici, l'ufficio di governatore può costituire un mezzo di accentramento o di decentramento: o può servire, cioè, a meglio far sentire localmente tutto il peso dell'autorità centrale, oppure a far meglio apprezzare il vantaggio di averla vicina, più pronta e competente.
L'ufficio di governatore sotto nomi diversi si ritrova, può dirsi, in tutti i tempi e presso tutti gli stati; tendenza moderna è però quella di riferirsi a importanti e vaste entità territoriali. Per ciò che più specialmente si riferisce all'Italia e alla sua più recente storia è da ricordare come, prima della nostra unificazione, il titolo di governatore andasse riferito ai capi stabili e permanenti di provincie negli stati modenese, parmense, pontificio; in Toscana ai governatori civili e militari, aboliti nel 1848, vennero sostituiti, tranne che per Livorno e l'Elba, i prefetti, corrispondenti, mutatis mutandis, agli intendenti delle Due Sicilie e degli Stati Sardi, i quali ultimi solo nel 1859 sostituirono tale termine, per loro tradizionale, con quello di governatore: solo nel 1861 fu adottato dalla legge, ormai italiana, il termine di prefetto. Il titolo di governatore servì invece nel Regno Lombardo-Veneto a designare il capo stabile e permanente di regioni: un governatore per la Lombardia, un altro per la Venezia erano sottoposti al viceré e quando, nel 1849, viene a questo sostituito un unico governatore generale del regno, gli vennero sottoposti due luogotenenti con attribuzioni analoghe a quelle dei precedenti governatori. Il nome venne ripreso nel 1859 dal governo sardo che creò un governatore generale con pieni poteri per il reggimento temporaneo delle provincie lombarde. Un governatore provvisorio venne in quell'anno anche creato per le provincie modenesi, un altro per le parmensi, mentre analogo, se non identico, ufficio prese in Toscana il nome di commissario straordinario del re per la guerra e in Romagna quello di commissario straordinario del governo sardo: tali cariche però, istituite su territorî non ancora annessi, vennero meno coi preliminari di Villafranca. Nel 1860, avvenuta l'annessione toscana, s'ebbe, durante e dopo la luogotenenza, il governatore generale per la Toscana; a Napoli e in Sicilia, abolite le luogotenenze, si ebbero i commissalî straordinaiî. Da allora, durante i periodi di preparazione e d'attuazione delle diverse annessioni al regno, si ebbe il ripetersi di tali uffici, che presentarono sempre carattere straordinario e temporaneo, ma diverso, comunque, da quello delle varie luogotenenze regionali dotate di olganizzazione molto più complessa. Carattere straordinario e temporaneo ebbero anche quei diversi commissarî straordinarî rivestiti di ampi poteri, veri governatori civili e militari, istituiti in occasione delle diverse proclamazioni del cosiddetto stato d'assedio civile. Governatori più specialmente militari si sono anche avuti nei periodi di occupazioni belliche, durante le quali i comandanti militari vennero investiti di ampie facoltà derivanti dal codice penale militare.
Recentemente (r. decr. legge 28 ottobre 1925, n. 1949) l'ufficio di governatore ha assunto nel diritto italiano figura normale, stabile. La città capitale del regno venne, con la creazione del governatorato del comune di Roma, posta in una posizione moralmente e politicamente diversa da quella assunta da ogni altro comune: è un'amministrazione autarchica dotata di funzioni comunali, provinciali e di stato, gestita dallo stato a mezzo di un proprio funzionario dipendente specialmente dal ministro dell'Interno.
Figura normale e stabile ha assunto la carica di governatore anche in taluni altri enti autarchici (Banca d'Italia); ma, soprattutto, così come è avvenuto in tutti, può dirsi, gli stati colonizzatori, nelle nostre colonie. Fin dal 1890 l'ufficio di governatore di colonia, fu incaricato della funzione di rappresentare in questa il supremo potere centrale metropolitano; esso costituisce l'organo fondamentale della colonia, che, pur subordinato agli organi centrali, ne riflette in sé il carattere con competenze soprattutto direttive e politiche, civili e militari, proprie e delegate, molto e sempre più ampie anche per ambito territoriale di quelle normalmente spettanti nel regno alle più alte autorità locali; al governatore, che in sé accentra, sia pure parzialmente, l'esercizio di fondamentali funzioni di stato valevoli a mostrare e a tener vivi, di fronte alle popolazioni indigene, l'autorità e il prestigio della metropoli, fanno capo tutti i diversi rami dell'amministrazione e del governo della colonia: in questa è egli stesso, di regola, supremo organo centrale rispetto ai subordinati organi locali. Gode di speciali onori e prerogative, ed è assimilato agli ambasciatori anche agli effetti della nomina a senatore. I governatori coloniali dipendono talora direttamente dalle autoiità centrali metropolitane, più specialmente dal ministro dell'Africa Italiana (Libia) o dal ministro degli Esteri (isole italiane dell'Egeo): talaltra dipendono dal primo indirettamente, per il tramite - cioè - di un organo supremo alle cui dirette dipendenze son posti: tale è il caso dei singoli governatori dell'Africa Orientale Italiana che dipendono dal governatore generale che ha titolo di viceré di Etiopia, rivestito di ampî poteri.