Glossario degli interventi di attività edilizia libera
Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2.3.2018, entrato in vigore il 22.4.2018, si è avviata la fase conclusiva dell’opera di semplificazione delle normative applicabili nel settore edilizio e, in particolare, dei regimi amministrativi relativi ai singoli interventi edilizi, opera di semplificazione che dovrà proseguire con l’emanazione di ulteriori decreti relativi agli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA, cd. super-SCIA e PdC (permesso di costruire), sino alla formazione di un glossario unico dell’edilizia.
Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2.3.2018 (d’ora in poi, il d.m.), pubblicato in G.U., serie generale del 7.4.2018, n. 81 ed entrato in vigore il 22.4.2018, è stato approvato il glossario contenente l’elenco, espressamente qualificato come non esaustivo, delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 1, co. 2, del d.lgs. 25.11.2016, n. 222 (cd. decreto SCIA 2)1.
L’elencazione delle opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, ma comunque nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22.1.2004, n. 42) è contenuta, in particolare, nella tabella allegata al d.m. (designata come allegato 1).
La tabella, in dettaglio, indica:
• il regime giuridico dell’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. da a) a e-quinquies), del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, e ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 22.2.2006, n. 128;
• l’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6, co. 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A, del d.lgs. n. 222/2016;
• l’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, co. 2, del d. lgs. n. 222/2016;
• l’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per agevolare la lettura della tabella da parte dei cittadini, delle imprese e della amministrazione.
Con il d.m. in esame si è proceduto, pertanto, a specificare le principali opere riconducibili alle tipologie di edilizia libera previste dall’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, testo unico per l’edilizia (d’ora in poi, t.u.edil.) e dalle ulteriori disposizioni in materia, predisponendo una elencazione a carattere solo esemplificativo, che non esaurisce, quindi, il novero degli interventi edilizi riconducibili all’area dell’attività edilizia libera.
L’emanazione del glossario in commento va ricondotta ad una più ampia opera di semplificazione2 della normativa vigente nel settore dell’edilizia, dei relativi regimi amministrativi e, specificamente, dei diversi titoli abilitativi edilizi, avviata dal d.lgs. n. 222/2016. Il d.m. in esame costituisce, infatti, solo il primo dei decreti attuativi previsti per il completamento del glossario unico in materia edilizia, il quale dovrà riguardare anche le opere realizzabili mediante CILA, SCIA, super-SCIA e permesso di costruire.
Il d.m. interviene in ritardo e in maniera parziale rispetto a quanto programmato dal legislatore. È, infatti, passato oltre un anno dall’emanazione del d. lgs. n. 222/2016, il quale aveva, appunto, previsto l’emanazione di un glossario unico contenente l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A allegata al decreto.
Tale glossario, rispetto alla data dell’11.12.2016 (giorno di entrata in vigore del decreto SCIA 2) avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni con apposito decreto dei Ministeri dei trasporti e per la semplificazione, previa intesa con la Conferenza Unificata.
Il d.m. in esame, intervenuto ben oltre il termine indicato, concerne, però, esclusivamente gli interventi edilizi realizzabili in regime di attività edilizia libera. Il glossario ha immediata applicazione per le regioni a statuto ordinario e per i comuni, senza necessità di un atto di recepimento, mentre per le regioni a statuto speciale bisognerà tener conto dell’intesa che la singola regione a statuto speciale ha raggiunto con lo Stato3.
Questo primo elenco del glossario unico opera di fatto una importante semplificazione dell’attività edilizia, perché individua in modo dettagliato e univoco le principali opere realizzabili senza titolo edilizio, ferma restando l’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. Il glossario unico ha, infatti, lo scopo di fornire certezza giuridica all’attività dei comuni, dei cittadini e dei professionisti nel settore edilizio e di assicurare omogeneità del regime giuridico da applicarsi ai singoli e individuati interventi edilizi, facendo chiarezza su alcune ipotesi che in precedenza avevano suscitato dubbi negli operatori.
Con il d.lgs. n. 222/2016, avente ad oggetto l’Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, si è data ulteriore attuazione alla delega disposta dall’art. 5 della l. 7.8.2015, n. 124 (cd. legge Madia di riforma della p.a.), recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche nel perseguimento dell’obiettivo di attuare i principi di liberalizzazione e di semplificazione, garantendo nei rapporti tra il cittadino e l’amministrazione: a) regole certe nei procedimenti amministrativi in materia edilizia; b) tempi predeterminati di durata del procedimento; c) un unico sportello a cui rivolgersi; d) una modulistica unificata.
L’art. 3 del d.lgs. n. 222/2016 ha inteso, in particolare, avviare la Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia, andando a completare il complessivo riassetto della disciplina applicabile ai titoli abilitativi edilizi, scaturente dal d.lgs. 30.6.2016, n. 126 (cd. decreto SCIA) sull’Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (a norma dell’art. 5 della l. n. 124/2015), che ha introdotto il principio di concentrazione dei regimi amministrativi, e dal d.lgs. 30.6.2016, n. 127, recante Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che ha novellato in toto gli articoli della l. 7.8.1990, n. 241 sulla conferenza dei servizi.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 222/2016 e, quindi, delle più recenti modifiche al t.u.edil. introdotte sia da quest’ultimo decreto sia da precedenti interventi normativi, i regimi amministrativi applicabili all’attività edilizia sono i seguenti:
• l’attività edilizia libera (che può svolgersi senza necessità di alcun titolo abilitativo);
• la CILA (comunicazione inizio attività asseverata);
• la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività);
• la super-SCIA (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire);
• il PdC (permesso di costruire).
Sono stati così eliminati alcuni titoli edilizi precedentemente in vigore, quali la DIA (denuncia di inizio attività), la super-dIA e la CIL (comunicazione di inizio lavori).
Con l’espressione “attività edilizia libera” ci si intende riferire, in via generale, a tutti quegli interventi edilizi che, in quanto privi di attitudine a modificare significativamente e percepibilmente l’assetto edilizio preesistente, possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione all’ente territoriale comunale.
Storicamente l’attività edilizia nasce come «iniziativa antropica interamente libera, slegata da ogni iter di autorizzazione amministrativa e, ancora prima, da ogni preventiva regolamentazione normativa; e ciò sino all’entrata in vigore della cd. legge urbanistica fondamentale, con la quale venne introdotta nell’ordinamento giuridico una prima disciplina generale sul governo del territorio nonché sulla modifica del tessuto urbanistico-edilizio esistente»4.
Fu l’art. 31 della l. 17.8.1942, n. 1150 (cd. legge urbanistica fondamentale) a disporre che per la realizzazione di nuove costruzioni o per l’ampliamento di quelle esistenti fosse necessario acquisire in via preventiva la cd. licenza edilizia.
In precedenza, dunque, non vi era alcun tipo di regolamentazione in base alla quale discriminare le attività edilizie consentite ai privati; pertanto, tutto era edificabile liberamente e neppure costituivano una vera e propria regolamentazione delle attività edilizie dei privati le norme contemplate all’art. 220 del R.d. 27.7.1934, n. 1265, che imponevano il visto del sindaco per tutte quelle costruzioni che potevano influire sulla salubrità dei fabbricati esistenti: esse avevano una finalità, non di regolamentazione dell’attività urbanistica ed edilizia, quanto di tutela delle minime esigenze igienico-sanitarie riconnesse agli interventi da eseguire sugli immobili esistenti5.
Solo con l’art. 31 della l. n. 1150/1942 fu, quindi, introdotta la necessità della preventiva acquisizione della licenza, rilasciata dal sindaco, per chi intendesse realizzare nuove costruzioni o procedere all’ampliamento di quelle esistenti nei centri urbanizzati, mentre rimanevano libere tutte le altre attività edilizie realizzate nei centri abitati, sempre che non comportassero una modifica in termini di ampliamento degli immobili esistenti, ovvero una modifica dei cd. parametri edilizi essenziali, come il volume, la superficie e la sagoma.
Divenne in tal modo possibile per la prima volta distinguere giuridicamente le attività edilizie libere dalle attività edilizie soggette a regime autorizzatorio, dovendosi senz’altro ascrivere la licenza edilizia al novero degli atti di natura autorizzatoria.
ne risultò un assetto normativo per cui la preventiva autorizzazione doveva essere richiesta da chi volesse edificare all’interno dei centri urbanizzati o all’interno delle cd. zone di espansione esterne ai predetti centri, sempre che, in quest’ultimo caso, vi fosse un piano regolatore generale (p.r.g.) che recasse prescrizioni sull’uso di quelle zone6. In assenza di strumenti urbanistici, dunque, qualsiasi attività edilizia nelle zone di espansione, come in tutte le altre zone esterne al centro urbano (ad es. le zone agricole), era liberamente consentita dalla l. n. 1150/19427.
Come è noto, a seguito di un’articolata evoluzione normativa e giurisprudenziale sul contenuto dello jus aedificandi e sulla natura del correlativo titolo edilizio8, nonché di una serie di interventi legislativi riguardanti i titoli abilitativi edilizi diversi da quello principale (ora denominato permesso di costruire e, in passato, dapprima, come si è visto, licenza edilizia e, poi, concessione edilizia) l’attività edilizia libera è attualmente disciplinata dal t.u.edil.
Più in dettaglio, la disciplina dell’attività edilizia libera è contenuta:
• nell’art. 6 del t.u.edil., norma quest’ultima che ha subito nel corso degli anni ripetute e significative modificazioni, con progressivo ampliamento dell’ambito degli interventi da considerarsi di edilizia libera;
• nella tabella A, allegata al d.lgs. n. 222/2016, nella quale per ciascuna delle attività espressamente indicate viene indicato il relativo regime amministrativo applicabile; in particolare alle attività soggette al regime dell’edilizia libera sono dedicati i punti 1), 2), 16), 21), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29) del § 1 (Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi) della sezione II (Edilizia) di detta tabella.
In conclusione, in base a quanto disposto dall’art. 6 del t.u.edil., nel testo attualmente vigente, significativamente modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 222/2016, rientrano nel novero dell’attività di edilizia libera i seguenti interventi:
• a) gli interventi di manutenzione ordinaria, ossia gli interventi così definiti dall’art. 3, co. 1, lett. a), del t.u.edil. «...gli interventi edilizi riguardanti le opere volte alla riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti»;
• a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
• b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
• c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
• d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
• e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
• e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale);
• e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
• e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2.4.1968, n. 1444;
• e-quinquies)le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Gli interventi sopra elencati da e-bis) (opere temporanee e contingenti) a e-quinquies) (aree ludiche) sino al 10.12.2016 erano soggetti a CIL (comunicazione inizio lavori); a partire dall’11.12.2016, per effetto del d.lgs. n. 222/2016 (art. 3), che ha soppresso la figura della CIL, detti interventi sono stati assoggettati al regime dell’edilizia totalmente libera (salva la necessità della previa comunicazione di avvio lavori per le sole opere temporanee e contingenti di cui al punto e-bis).
Sono pure soggetti al regime dell’edilizia libera:
• l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni in strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno di turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore (ossia in campeggi debitamente autorizzati), conformemente a quanto prescritto dall’art. 3, co. 1, lett. e.5), t.u.edil. e dalla tabella A, allegata al d.lgs. n. 222/2016 (punto 16, § 1, sezione II);
• gli interventi relativi a depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc e di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 128/2006 (detta norma infatti stabilisce che «l’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività di edilizia libera, come disciplinata dall’art. 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.»).
Il d.m. elenca in tutto cinquantotto opere, delle quali venticinque sono riconducibili alla tipologia di intervento designata come «manutenzione ordinaria».
In dettaglio, sono individuate dodici categorie di intervento, che, per comodità espositiva, si elencano di seguito designandole con le lettere dell’alfabeto:
A) manutenzione ordinaria, attività alla quale vanno ricondotti gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (d.lgs. n. 222/2016, tabella A, sezione II ‒ Edilizia ‒ attività 1);
b) pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, alla quale vanno ricondotti gli interventi di installazione delle pompe di calore ariaaria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (d.lgs. n. 222/2016, tabella A, sezione II ‒ Edilizia ‒ attività 2);
C) depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc (d.lgs. n. 128/2006, art. 17);
D) eliminazione delle barriere architettoniche, cui vanno ricondotti gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (d.lgs. n. 222/2016, tabella A, sezione II ‒ Edilizia ‒ attività 21);
E) attività di ricerca nel sottosuolo, cui va ricondotta la realizzazione di opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato (d.lgs. n. 222/2016, tabella A, sezione II ‒ Edilizia ‒ attività 23);
F) movimenti di terra, intesi come movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari (d.lgs. n. 222/2016, tabella A, sezione II ‒ Edilizia ‒ attività 24);
G) serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola (d.lgs. n. 222/2016, tabella A, sezione II ‒ Edilizia ‒ attività 25);
H) pavimentazione di aree pertinenziali, cui vanno ricondotte le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati (d.lgs. n. 222/2016, tabella A, sezione II ‒ Edilizia ‒ attività 27);
I) pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444/1968 (d.lgs. n. 222/2016, tabella A, sezione II ‒ Edilizia ‒ attività 28);
L) aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza, cui vanno ricondotte le aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (d.lgs. n. 222/2016, tabella A, sezione II ‒ Edilizia ‒ attività 29);
M) manufatti leggeri in strutture ricettive, cui va ricondotta l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore (d.lgs. n. 222/2016, tabella A, sezione II ‒ Edilizia ‒ attività 16);
N) opere contingenti temporanee, cui vanno ricondotte le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (d.lgs. n. 222/2016, tabella A, sezione II ‒ Edilizia ‒ attività 26).
In via di successiva specificazione, il glossario elenca gli interventi riconducibili alle anzidette dodici categorie di intervento, individuandone, come detto, complessivamente cinquantotto con valenza esemplificativa:
A) manutenzione ordinaria ‒ sono riconducibili alla tipologia edilizia «manutenzione ordinaria» come definita dall’art. 3, co. 1, lett. a), del t.u.edil., di cui all’art. 6, co. 1, lett. a), del t.u.edil., e al punto 1, § 1, sezione II, tabella A, allegata al d.lgs. n. 222/2016, i seguenti interventi:
1. la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, ecc.) di pavimentazioni esterne e interne;
2. il rifacimento, la riparazione, la tinteggiatura (comprese le opere correlate) di intonaci interni ed esterni;
3. la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di elementi decorativi delle facciate (ad es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene);
4. la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di opere di lattoneria (ad es. grondaie, tubi, pluviali) e di impianti di scarico;
5. la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di rivestimenti interni ed esterni;
6. la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di serramenti e infissi interni ed esterni;
7. la installazione, comprese le opere correlate, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di inferriate e di altri sistemi anti intrusione;
8. la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento, l’inserimento di eventuali elementi accessori, le rifiniture necessarie (comprese le opere correlate) di elementi di rifinitura delle scale;
9. la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento, l’inserimento di eventuali elementi accessori, le rifiniture necessarie (comprese le opere correlate) di scale retrattili e di arredo;
10. la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento, la messa a norma di parapetti e ringhiere;
11. la riparazione, il rinnovamento, la sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (comprese le opere correlate quali l’inserimento di strati isolanti e coibenti) dei mani di copertura;
12. la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di controsoffitti non strutturali;
13. la riparazione, il rinnovamento di controsoffitti strutturali;
14. la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento, la realizzazione finalizzata all’integrazione impiantistica e messa a norma di comignoli o terminali a tetto di impianti di estrazione fumi;
15. la riparazione, il rinnovamento, la sostituzione di elementi tipologici o delle cabine e la messa a norma di ascensori e impianti di sollevamento verticale;
16. la riparazione e/o la sostituzione, la realizzazione di tratti di canalizzazione e sottoservizi e/o la messa a norma di reti fognarie e di reti di sottoservizi;
17. la riparazione, l’integrazione, l’efficientamento, il rinnovamento e/o la messa a norma di impianti elettrici;
18. la riparazione, l’integrazione, l’efficientamento, il rinnovamento, compreso il tratto fino all’allacciamento alla rete pubblica e/o la messa a norma di impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas;
19. la riparazione, l’integrazione, l’efficientamento, il rinnovamento, la sostituzione e l’integrazione di apparecchi sanitari e di impianti di scarico e/o la messa a norma di impianti igienico e idro-sanitari;
20. l’installazione, la riparazione, l’integrazione, il rinnovamento, l’efficientamento e/o la messa a norma di impianti di illuminazione esterni;
21. l’installazione, l’adeguamento, l’integrazione, il rinnovamento, l’efficientamento, la riparazione e/o la messa a norma di impianti di protezione antincendio;
22. l’installazione, l’adeguamento, l’integrazione, l’efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o la messa a norma di impianti di climatizzazione;
23. la riparazione, l’adeguamento, l’integrazione, l’efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione), e/o la messa a norma di impianti di estrazione fumi;
24. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento, e/o la messa a norma di antenne/ parabole e di altri sistemi di ricezione e trasmissione;
25. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento, e/o la messa a norma di punti di ricarica per veicoli elettrici;
B) pompe di calore ‒ sono riconducibili alla tipologia edilizia «installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw», di cui all’art. 6, co. 1, lett. a-bis), t.u.edil., e punto 2, § 1, sezione II, tabella A, allegata al d.lgs. n. 222/2016, i seguenti interventi:
26. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento e/o la messa a norma di pompe di calore aria-aria;
C) depositi gas liquefatti ‒ sono riconducibili alla tipologia edilizia «depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc», di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 128/2006, i seguenti interventi:
27. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento e/o la messa a norma di depositi di gas di petrolio liquefatti;
D) eliminazione di barriere architettoniche ‒ sono riconducibili alla tipologia edilizia «eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio», di cui all’art. 6, co. 1, lett. b), t.u.edil., e al punto 21, § 1, sezione II, tabella A, allegata al d.lgs. n. 222/2016, i seguenti interventi:
28. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento e/o la messa a norma, purché non incida sulla struttura portante, di ascensori e montacarichi;
29. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento e/o la messa a norma, di servoscale e assimilabili;
30. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di rampe;
31. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di apparecchi sanitari e di impianti igienici e idro-sanitari;
32. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di dispositivi sensoriali;
E) attività di ricerca nel sottosuolo ‒ sono riconducibili alla tipologia edilizia «opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato», di cui all’art. 6, co. 1, lett. c), t.u.edil., e al punto 23, § 1, sezione II, tabella A, allegata al d.lgs. n. 222/2016, i seguenti interventi:
33. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di opere strumentali all’attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie;
F) movimenti di terra ‒ sono riconducibili alla tipologia edilizia «movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari», di cui all’art. 6, co. 1, lett. d), t.u.edil., e al punto 24, § 1, sezione II, tabella A, allegata al d.lgs. n. 222/2016, i seguenti interventi:
34. la manutenzione, la gestione ed il livellamento di terreni agricoli e pastorali;
35. la manutenzione e la gestione di vegetazione spontanea;
36. la manutenzione e la gestione di impianti di irrigazione e di drenaggio finalizzati alla regimazione ed all’uso dell’acqua in agricoltura;
G) serre mobili stagionali ‒ sono riconducibili alla tipologia edilizia «serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola», di cui all’art. 6, co. 1, lett. e), t.u.edil., e al punto 25, § 1, sezione II, tabella A, allegata al d.lgs. n. 222/2016, i seguenti interventi:
37. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di serre compresi elementi di appoggio e/o ancoraggio;
H) pavimentazione di aree pertinenziali ‒ sono riconducibili alla tipologia edilizia «opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati», di cui all’art. 6, co. 1, lett. e-ter), t.u.edil., e al punto 27, § 1, sezione II, tabella A, allegata al d.lgs. n. 222/2016, i seguenti interventi:
38. la realizzazione, la riparazione, la sostituzione, il rifacimento di intercapedini;
39. la realizzazione, la riparazione, la sostituzione, il rifacimento di locali tombati;
40. la realizzazione, la riparazione, la sostituzione, il rifacimento di pavimentazioni esterne, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi;
41. la realizzazione, la riparazione, la sostituzione, il rifacimento di vasche di raccolta delle acque;
I) pannelli solari e fotovoltaici ‒ sono riconducibili alla tipologia edilizia «pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444», di cui all’art. 6, co. 1, lett. e-quater), t.u.edil., e al punto 28, § 1, sezione II, tabella A, allegata al d.lgs. n. 222/2016, i seguenti interventi:
42. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di pannelli solari, fotovoltaici e generatori microeolici;
L) aree ludiche e arredi ‒ sono riconducibili alla tipologia edilizia «aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici», di cui all’art. 6, co. 1, lett. e-quinquies), t.u.edil., e al punto 29, § 1, sezione II, tabella A, allegata al d.lgs. n. 222/2016, i seguenti interventi:
43. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di opere per arredo da giardino (ad es. barbecue in muratura, fontane, muretti, sculture, fioriere, panche) e assimilate;
44. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
45. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di giochi per bambini e spazi di gioco in genere comprese le relative recinzioni;
46. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
47. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di ricoveri per animali domestici e da cortile, voliere e assimilate, con relative recinzioni;
48. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di ripostigli per attrezzi, manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
49. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di sbarre, separatori, dissuasori e simili, stalli biciclette;
50. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di tende, tende a pergola, pergotende, coperture leggere di arredo;
51. l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di elementi divisori verticali non in muratura, anche di tipo ornamentale e similari;
M) manufatti leggeri in strutture ricettive ‒ sono riconducibili alla tipologia edilizia «installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni in strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno di turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore», di cui all’art. 3, co. 1, lett. e.5), t.u.edil., e al punto 16, § 1, sezione II, tabella A, allegata al
d.lgs. n. 222/2016, i seguenti interventi:
52. l’installazione, la riparazione e la rimozione di manufatti leggeri in strutture ricettive all’aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati;
N) opere contingenti e temporanee (previa comunicazione avvio lavori) ‒ sono riconducibili alla tipologia edilizia «opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni», di cui all’art. 6, co. 1, lett. e-bis), t.u.edil., e al punto 26, § 1, sezione II, tabella A, allegata al d.lgs. n. 222/2016, i seguenti interventi:
53. l’installazione, previa comunicazione avvio lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione, per i quali non è necessaria la comunicazione, di gazebo;
54. l’installazione, previa comunicazione avvio lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione, per i quali non è necessaria la comunicazione, di stands fieristici;
55. l’installazione, previa comunicazione avvio lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione, per i quali non è necessaria la comunicazione, di servizi igienici mobili;
56. l’installazione, previa comunicazione avvio lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione, per i quali non è necessaria la comunicazione, di tensostrutture, presso strutture e assimilabili;
57. l’installazione, previa comunicazione avvio lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione, per i quali non è necessaria la comunicazione, di elementi espositivi vari;
58. l’installazione, previa comunicazione avvio lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione, per i quali non è necessaria la comunicazione, di aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente.
L’introduzione di un glossario unico in materia edilizia ha la evidente finalità di dissipare il più possibile le incertezze interpretative esistenti, in sede applicativa e giurisprudenziale, nel settore dell’attività edilizia, assicurando in tal modo maggiore fiducia, trasparenza e certezza nei rapporti tra cittadini, imprese e amministrazione.
I punti focali dell’intervento normativo in esame sono, in primo luogo, la predisposizione di un elenco aperto di interventi e opere edilizie, rimanendo ammissibili ulteriori interventi ed opere assimilabili a quelle elencate e compatibili con le categorie indicate; in secondo luogo, la necessità che le opere e gli interventi realizzati in regime di attività edilizia libera e individuati dalla tabella del glossario siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004); in terzo luogo, la necessità di un coordinamento tra il contenuto del glossario e il contenuto dei regolamenti di quelle regioni a statuto ordinario che, nell’esercizio del potere legislativo concorrente, abbiano esteso la disciplina dell’edilizia libera ad ulteriori interventi o sottoposto al regime della CILA interventi ora ricompresi nel glossario degli interventi dell’attività edilizia libera, pena l’insorgere di nuove questioni interpretative e del relativo contenzioso.
Il d.m., peraltro, è stato già oggetto di considerazione da parte della giurisprudenza proprio in relazione ad una delle fattispecie tra le più controverse del contenzioso in materia edilizia: la realizzazione di una tettoia. Esaminando la vicenda portata al suo esame, il Consiglio di Stato, premettendo che sono previste «al n. 50 del glossario delle opere realizzabili senza titolo edilizio alcuno, in particolare le cd. pergotende, ovvero, per comune esperienza, strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, di superficie anche non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura. Si tratta quindi di un manufatto molto simile alla tettoia, che se ne distingue secondo logica solo per presentare una struttura più leggera» e che «al polo opposto, v’è l’art. 10 comma 1 lettera a) del T.U. 380/2001, che assoggetta invece al titolo edilizio maggiore, ovvero al permesso di costruire, ‘gli interventi di nuova costruzione’ … La giurisprudenza si fonda su tale norma per richiedere appunto il permesso di costruire nel caso di tettoie di particolari dimensioni e caratteristiche. Si afferma infatti in via generale che tale struttura costituisce intervento di nuova costruzione e richiede il permesso di costruire nel momento in cui difetta dei requisiti richiesti per le pertinenze e gli interventi precari, ovvero quando modifica la sagoma dell’edificio: fra le molte, C.d.S. sez. IV 8 gennaio 2018 n. 12 e sez. VI 16 febbraio 2017 n. 694», ha concluso che «da tutto ciò, emerge chiara una conseguenza: non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata. In proposito, quindi, l’amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera»9. ne consegue, secondo il Consiglio di Stato, che nel caso della tettoia, trattandosi di un elemento stabile di arredo, sono le sue dimensioni, oltre che il suo aspetto, a dover essere, di volta in volta, apprezzate dall’amministrazione con una congrua motivazione al fine di individuare il regime giuridico applicabile.
1 Sul cd. decreto Scia 2 v., da ultimo Garofoli, R.-Ferrari, G., Commento all’art. 22 d.P.R. n. 380/2001, in Garofoli, R.-Ferrari, G., a cura di, Codice dell’edilizia, 2018, Roma, 489 ss.; Sandulli, M.A., Segnalazione certificata di inizio attività, in Libro dell’anno del Diritto 2017, Roma, 2017, 195 ss.
2 All’opera di semplificazione in parola va anche ricondotto il d.P.R. 13.2.2017, n. 31 avente ad oggetto il Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Per un commento al d.P.R. n. 31/2017 sia consentito rinviare a Raiola, I., L’autorizzazione paesaggistica semplificata, in Libro dell’anno del Diritto 2018, Roma, 2018, 223 ss.
3 Garofoli, R.-Ferrari, G., Commento all’art. 10 d.P.R. n. 380/2001, in Codice dell’edilizia, cit., 217 ss.; Marra, A., Edilizia libera: il Glossario Unico vale in tutti i Comuni, in edilportale.com, 2018.
4 Senatore, A., L’attività edilizia libera, in Urb. app., 2017, 278.
5 Senatore, A., op. loc. ultt. citt.
6 TAR Sicilia, Palermo, 6.10.2011, n. 1735, in giustizia-amministrativa.it, 2011.
7 TAR Campania, Napoli, 29.8.2016, n. 4117, in giustizia-amministrativa.it, 2016.
8 Per una ricognizione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di diritto di proprietà, jus aedificandi e il più importante titolo edilizio, si rinvia a Ferrari, Ge., Commento all’art. 10 d.P.R. n. 380/2001, in Garofoli, R.-Ferrari, G., a cura di, Codice dell’edilizia, Roma, 2015, spec. § 3, 166 ss.
9 Cons. St., 7.5.2018, nn. 2701 e 2715, entrambe in giustizia-amministrativa.it, 2018.