GIUSTIZIA MILITARE, Corpo della
Con r. decr. legge 28 novembre 1935,n. 2397, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 818 e modificato dall'articolo 5 del r. decr. legge 1° febbraio 1937, n. 395, è stato istituito un corpo in congedo della giustizia militare.
Detto corpo comprende tre ruoli (uno ordinario, uno di riserva e uno ausiliario) distinti rispettivamente in due categorie (magistrati e cancellieri). Il ruolo ordinario e quello di riserva sono costituiti fin dal tempo di pace. Il ruolo ausiliario viene costituito in tutto o in parte solo in caso di mobilitazione generale o quando lo impongano altre eccezionali necessità.
Il provvedimento determina (art. 3) i gradi di ufficiali in congedo della giustizia militare che possono essere attribuiti ai singoli iscritti dei suddetti ruoli e, per ciascun ruolo, gli organi (articoli 6 e 10), le persone che hanno diritto o possono chiedere di esservi iscritte (articoli 4,5,10 e 14), i limiti di età per la cessazione dai varî ruoli (articoli 8 e 12) e le modalità di avanzamento (articoli 18 e 20).
Gli articoli 21 e 33 stabiliscono, poi, tra l'altro, i requisiti richiesti per l'ammissione nel nuovo corpo, le modalità per la nomina ai varî gradi di ufficiale e per la determinazione dell'anzianità relativa e quelle transitorie per il primo impianto dei ruoli.
L'articolo 26 contiene le norme per l'uso dell'uniforme. Il tipo e le caratteristiche di tale uniforme, obbligatoria in udienza, sono fissati dal decreto ministeriale 9 giugno 1936.
Il regolamento approvato con r. decr. 8 luglio 1937, n. 1826, detta le norme per l'esecuzione dell'anzidetto decreto legge.
Tali norme stabiliscono che (art.1) il corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare fa parte del Regio Esercito, ma i magistrati e i cancellieri militari in attività di servizio (art. 30 della legge) iscritti di diritto nel ruolo ordinario continuano ad avere stato giuridico e trattamento economico di funzionarî civili, secondo le disposizioni dei rr. decreti legge 19 ottobre 1923, n. 2316,30 dicembre 1923, n. 2903 e 16 gennaio 1931, n. 122 e successive modificazioni.
Il ruolo ordinario risulta composto di due gruppi distinti: degli effettivi cioè e dei complementi. Appartengono al gruppo degli effettivi i magistrati e i cancellieri della giustizia militare in attività di servizio secondo i ruoli risultanti dalla tabella C annessa al r. decr. legge 21 gennaio 1931, n. 122; appartengono ai complementi i magistrati e i cancellieri a riposo della magistratura ordinaria e i liberi professionisti che possono essere iscritti a domanda, a norma dell'art. 31 modificato dal r. decr. legge 28 novembre 1935, n. 2397, fino alla concorrenza dei posti fissati negli organici di cui all'art. 6 del detto decreto legge.
Gli articoli 4 a 17 dettano le norme per l'attribuzione dei gradi militari ai complementi e le modalità per il conseguimento delle relative nomine.
Il ruolo di riserva non ha limitazione di posti di organico ed è costituito da iscritti di autorità e da persone che ne facciano domanda e si trovino nelle condizioni di potervi essere assegnate (articoli 18 a 20).
Il ruolo ausiliario viene formato, per la categoria magistrati, con magistrati in servizio (d' autorità o a domanda) con avvocati della R. Avvocatura dello stato (a domanda) e con professori di diritto delle regie università (a domanda) e per la categoria cancellieri, con cancellieri in servizio della magistratura ordinaria (d'autorità o a domanda).
Gli articoli 23 a 29 disciplinano le norme per il conferimento dei posti e per la formazione della graduatoria.
Disposizioni finali regolano l'anzianità e il giuramento.