Corrente filosofico-giuridica fondata su due principi: l’esistenza di un diritto naturale (conforme, cioè, alla natura dell’uomo e quindi intrinsecamente giusto) e la sua superiorità sul diritto positivo (il diritto prodotto dagli uomini; ➔ diritto). Il g., durante l’antichità e il Medioevo, era fondato sull’idea di una legge naturale, alla quale dovevano conformarsi le leggi positive: tale idea era presente in Aristotele, venne sviluppata dagli stoici, fissata in modo classico da Cicerone e ripresa da Tommaso. Nel mondo moderno il g. pone invece l’accento sull’aspetto soggettivo del diritto naturale, ossia sui diritti innati degli individui. Oltre ad alcuni giuristi-filosofi (U. Grozio, S. Pufendorf, C. Thomasius), sono giusnaturalisti alcuni tra i massimi pensatori politici dell’Età moderna: T. Hobbes, J. Locke, J.-J. Rousseau, I. Kant. Costoro condividono un ‘modello’ fondato sui seguenti elementi: stato di natura (la condizione prepolitica in cui vivono gli individui, liberi ed eguali), il patto o contratto come strumento per far sorgere lo Stato e lo Stato civile o politico (nel quale le leggi civili sostituiscono le leggi naturali). Ma ognuno di essi declina in modo differente tale modello, a seconda della propria concezione antropologica e politica: Hobbes teorizza uno Stato assoluto, Locke e Kant uno Stato liberale, Rousseau uno Stato democratico (ma non liberale). L’idea centrale del g. moderno - l’esistenza di diritti individuali innati - trovò la propria consacrazione nel documento più celebre della Rivoluzione francese, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789).