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GIURAMENTO

di Cesare LA FARINA - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
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GIURAMENTO (XVII, p. 357)

Cesare LA FARINA

Diritto vigente. - Giuramento della parte nel processo civile (p. 359). - È stato mantenuto nei nuovi codici italiani 1942 (articoli 2736-2739 cod. civ.; 233-243 cod. proc. civ.) nelle sue specie tradizionali: decisorio e suppletorio (comprendente quale sottospecie l'estimatorio). I principali punti in cui è stata innovata o perfezionata la precedente disciplina sono i seguenti. È stato precisato che le parti per deferire o riferire il giuramento debbono avere la capacità di disporre del diritto a cui i fatti da giurare si riferiscono (articoli 2737, 2731 cod. civ.).

L'efficacia del giuramento suppletorio è stata parificata a quella del decisorio, nel senso che una volta prestato il giuramento, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario; la giurisprudenza anteriore riteneva invece, rispetto al suppletorio, ammissibile la produzione di prove nuove, intese ad escludere le circostanze giurate.

Il legislatore, risolvendo questioni anteriormente dibattute, ha disposto che, anche quando il giuramento sia stato dichiarato falso in sede penale, ciò non possa costituire motivo di revocazione della sentenza civile che su di esso si fonda. La parte soccombente potrà tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale del giurante per il reato di falso giuramento. Qualora la condanna penale non possa essere emessa, perché il reato si è estinto, il giudice civile, ai soli fini del risarcimento, ha la potestà di accertare se esistevano gli estremi del reato (art. 2738, 2° comma cod. civ.). In caso di litisconsorzio necessario (art. 102 cod. proc. civ.), il giuramento prestato solo da alcuni dei litisconsorti è liberamente valutato dal giudice (art. 2738, ult. comma cod. civ.). Il divieto di deferire il giuramento sopra fatti delittuosi, cioè su reati, è stato esteso (art. 2739, pr. comma cod. civ.) anche ai fatti illeciti che non siano penalmente punibili.

Il giuramento decisorio può, come anteriormente, essere deferito in qualunque stato della causa, ma solo finché questa pende davanti al giudice istruttore. La mancata presentazione nell'udienza del giudice istruttore fissata per la prestazione del giuramento importa, come il rifiuto di giurare o di riferire il giuramento all'altra parte, la soccombenza della parte alla quale il giuramento è deferito, salvo che il giudice, ritenendo giustificata la mancata presentazione, disponga che il giuramento sia prestato in altra udienza, anche eventualmente fuori della sede giudiziaria (articoli 239, 232, 2° comma cod. proc. civ.).

Il giuramento suppletorio può essere deferito solo dal collegio, cioè dopo esaurita l'istruzione e passata in decisione la causa (art. 240 cod. proc. civ.). Per la sua prestazione si applicano le stesse disposizioni relative al giuramento decisorio (art. 243 cod. proc. civ.).

Giuramento nel diritto pubblico interno. - La costituzione della repubblica italiana ha conservato il principio che le somme gerarchie dello stato, debbano, prima di assumere le loro funzioni, prestare solenne giuramento.

Il presidente della repubblica presta giuramento di fedeltà alla repubblica e di osservanza alla costituzione davanti al parlamento in seduta comune (art. 91). Il presidente del Consiglio dei ministri e i ministri prestano giuramento nelle mani del presidente della repubblica (art. 53). La legge 23 dicembre 1946, n. 478, ha stabilito nuove formule di giuramento (che sanzionano l'obbligo di fedeltà alla repubblica e al loro capo) per gli appartenenti alle forze armate dello stato (art. 2), per i dipendenti civili dello stato e degli enti locali (art. 3), per i magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo, avvocati, procuratori dello stato e notai (art. 4), per le persone estranee all'amministrazione dello stato occasionalmente investite di pubbliche funzioni (art. 5), per i sindaci dei comuni e presidenti di deputazioni provinciali (art. 6), per lo straniero cui sia concessa con decreto del capo dello stato la cittadinanza italiana (art. 8). Il successivo decr. legge 5 agosto 1947, n. 837, ha disposto il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici che si rifiutino di rinnovare il giuramento secondo la nuova formula, mentre la legge 16 novembre 1947, n. 1318, ha previsto la revoca dall'impiego per mancata fede al nuovo giuramento. I professori universitarî sono invece attualmente esenti dall'obbligo di qualsiasi giuramento, avendo il decr. leg. luog. 5 aprile 1945, n. 238 (art. 6) abolito tutte le contrarie disposizioni fasciste.

Vedi anche
Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... Reato Fatto umano tipico (ovvero conforme a una fattispecie penale incriminatrice), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ergastolo, reclusione e multa sono le sanzioni afferenti ... diritto civile Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica ... giudice Autorità che ha la competenza di emettere giudizi su questioni particolari. diritto Organo dello Stato che impersona la funzione giurisdizionale di applicazione delle norme giuridiche ai casi concreti attraverso un provvedimento singolare e concreto. È un soggetto processuale che, all’interno della ...
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Vocabolario
giuramento
giuramento giuraménto s. m. [dal lat. tardo iuramentum, der. di iurare «giurare»]. – Nella sua nozione fondamentale, atto e formula con cui si invoca la divinità a testimone della verità di quanto si afferma (g. assertorio) o come mallevadrice...
giuro
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