GIUNTA
. Nome di magistratura collegiale, derivato dal riunirsi insieme per deliberare; spesso si riferisce a quei corpi che più di recente presero il nome di deputazione o commissione. Per la giunta diocesana, v. cattolica, azione.
La Giunta di stato fu un collegio nominato in Genova nel 1639 e composto di un senatore, un procuratore e due cittadini, per consigliare la Signoria. In Venezia si disse Zonta un certo numero (1o-25) di gentiluomini, scelti tra i più stimati del Maggior Consiglio o del Senato, che furono aggiunti al Consiglio dei Dieci dalla congiura di Marin Faliero sino al 1595. Si chiamarono anche zonta o muda i 30 gentiluomini che i Pregadi uscenti designavano ogni sei mesi per sedere in consiglio insieme con gli altri sessanta Pregadi eletti dal Maggior Consiglio.
Giunta municipale.
La giunta municipale (abolita con legge 4 febbraio 1926, n. 237, e r. decr.-legge 3 settembre 1926, n. 1910, che istituisce l'ordinamento podestarile), soleva comunemente designarsi come l'organo esecutivo della amministrazione comunale; designazione impropria e insufficiente, poiché essa aveva anche funzioni deliberative. Era presieduta dal sindaco ed eletta dal consiglio comunale nel proprio seno; i suoi membri, assessori, si distinguevano in effettivi e supplenti e il loro numero variava a seconda della popolazione del comune. Essa si rinnovava per intero ogni quattro anni, e i suoi membri erano sempre rieleggibili. Le manifestazioni di volontà della giunta - al pari di quelle del consiglio - dovevano constare mediante regolari deliberazioni, che però, salvo i casi di urgenza in cui la giunta poteva deliberare in luogo e vece del consiglio, non erano soggette alla formalità della pubblicazione. Le sedute non erano pubbliche. L'art. 137 della legge comunale e provinciale definiva le attribuzioni della giunta; l'art. 139 conteneva l'enumerazione delle più importanti attribuzioni di sua competenza.
Giunte parlamentari.
Sono le commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato italiani, costituite per procedere all'esame preparatorio del lavoro legislativo nelle materie che, per ragioni d'ordine tecnico, richiedono che il contributo degli esperti si svolga con continuità, mentre, di regola, tale esame è affidato a commissioni nominate volta per volta dagli uffici (v. camera, VIII, p. 530; senato). Vi sono però anche commissioni permanenti o giunte le cui attribuzioni si riferiscono alla costituzione o alla procedura dei lavori dell'assemblea, alle immunità dei suoi membri, al diritto di controllo su atti del governo, al diritto statutario garantito ai cittadini di presentare petizioni e alla vigilanza sulla biblioteca dell'assemblea.
Le giunte della Camera, tutte di nomina presidenziale, sono attualmente nove: 1., per il regolamento interno; 2., per le elezioni; 3., per l'esame dei bilanci e dei rendiconti consuntivi; 4., per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio; 5., per le domande d'autorizzazione a procedere; 6., per la vigilanza sulla biblioteca; 7., per l'esame dei progetti di conversione in legge dei decreti-legge; 8., per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti; 9., per l'esame delle petizioni (regol. 1° maggio 1929, articoli 12 e 27). Analoghe (ad eccezione della quinta, sostituita da una commissione di contabilità interna) sono le giunte del Senato, che si differenziano però da quelle della Camera per il numero dei membri e per il sistema di nomina, ora presidenziale ora elettiva (regol. 12 dicembre 1929, articoli 12 e 34).
Le commissioni permanenti incaricate dell'esame preparatorio del lavoro legislativo hanno obbligo, come quelle nominate dagli uffici, di presentare entro due mesi (termine che in caso di urgenza può essere ridotto) le loro relazioni alla Camera o al Senato in seduta pubblica, o direttamente alla presidenza; in mancanza il disegno di legge è iscritto all'ordine del giorno e discusso sul testo del governo. Per la giunta del bilancio (cui nell'ordinamento del Senato corrisponde, con attribuzioni più limitate, la commissione di finanza), v. bilancio, VII, p. 19 seg.
Giunta provinciale amministrativa.
È un collegio dell'amministrazione pubblica chiamato ad esercitare un controllo sugli enti pubblici minori, come comuni, provincie, istituzioni pubbliche di beneficenza, ora anche sindacati riconosciuti di datori di lavoro e di lavoratori. Tutti questi enti hanno personalità giuridica distinta da quella dello stato, ma, in ragione degli scopi pubblici che essi si propongono, lo stato stesso vuole che la loro amministrazione si compia regolarmente, e perciò è prescritto che l'autorità superiore spontaneamente, ex officio, impedisca che essi violino le norme prefisse e talora anche curi che la loro attività sia opportuna e proficua ai fini proposti. Inoltre nello stato moderno è necessario che un controllo sugli atti illegittimi, e talora anche sugli atti inopportuni, di tutti gli enti pubblici sia assicurato in caso di ricorso dei singoli interessati, attuando per tal modo la giustizia nell'amministrazione. Come appare chiaro, il controllo sugli atti degli enti pubblici minori è eminentemente funzione di stato; tuttavia in pratica è variamente risolto il problema a quale autorità debba spettare in concreto il controllo stesso. Il sistema adottato dopo la Rivoluzione in Francia e mantenuto inalterato per oltre un secolo fino ad oggi, è quello di affidare in prevalenza tale funzione al rappresentante del governo nei dipartimenti, cioè al prefetto, assistito dal consiglio di prefettura; nel Belgio, invece, volendosi prestare omaggio all'autorità sorgente dalla designazione elettorale, la funzione, per gli enti che agiscono nel territorio della provincia, fu affidata alla deputazione provinciale, eletta in seno al consiglio provinciale, il quale, a sua volta, ripete la propria origine dai comizî degli elettori amministrativi, mentre gli atti dell'autorità elettiva della provincia stessa restavano sottoposti al controllo di un'autorità del governo centrale; in Prussia infine, per iniziativa del giuspubblicista Gneist, fu creato per il controllo sugli enti pubblici minori un collegio composto di funzionarî dipendenti dal governo e di funzionarî eletti dalle rappresentanze degli enti.
In Italia le leggi unificatrici dell'amministrazione pubblica adottarono il sistema belga, e in prevalenza quindi il suddetto controllo fu affidato alla deputazione provinciale; ma in seguito, intorno al I888-90, ad opera del ministro Crispi, riformandosi l'amministrazione locale e introducendosi nuovi istituti di giustizia amministrativa, fu preso ad esempio il sistema prussiano. Così sorse un nuovo collegio denominato Giunta provinciale amministrativa, presieduto dal prefetto e composto in parte di consiglieri di prefettura, in parte di commissarî eletti dal consiglio provinciale, per sovraintendere all'attività esplicata dagli enti pubblici minori, e per rendere giustizia in caso di ricorso dei cittadini contro taluni atti delle autorità locali. Il regime fascista, non ispirandosi più al principio elettorale ed avendo abolito il consiglio elettivo della provincia, ha riformato anche la composizione della Giunta provinciale amministrativa, che per la massima parte è ora costituita da funzionarî del governo centrale, e da rappresentanti del partito fascista.
Nell'esaminare le funzioni attribuite alla Giunta provinciale amministrativa occorre distinguere quelle che essa esercita in via amministrativa, rivedendo ex officio le deliberazioni delle autorità degli enti pubblici minori, da quelle che esercita in sede giurisdizionale su ricorso degli interessati. Fermandoci alle prime, troviamo che esse variano secondo l'ente minore di cui si tratta: in via generale può dirsi che alla Giunta provinciale amministrativa spetta in certi casi di fare un pieno controllo di merito (che suol chiamarsi anche di tutela), per stabilire se le deliberazioni prese siano intrinsecamente opportune e convenienti per raggiungere i fini proposti all'ente pubblico. Questo controllo di merito della Giunta provinciale amministrativa si compie relativamente agli atti che il legislatore ha ritenuti di maggiore importanza per la vita dell'ente, e per i comuni comprende le autorizzazioni a stare in giudizio in certi casi e le approvazioni a talune deliberazioni che possono ricondursi alle seguenti categorie. Anzitutto la Giunta provinciale amministrativa deve approvare le deliberazioni dei podestà che importino diminuzione del patrimonio del relativo ente o trasformazione del medesimo in modo che possa apparire non assolutamente sicuro: tali le alienazioni totali o parziali di immobili, quelle di titoli, la stipulazione di mutui passivi e certi impieghi o ritiri di capitale. Inoltre alla Giunta provinciale amministrativa spetta di approvare le locazioni di beni comunali a lunga durata (oltre 12 anni) e le spese che vincolano il bilancio per lungo tempo (oltre 5 anni). In terzo luogo essa deve approvare i progetti per l'apertura o ricostruzione di strade comunali, i cambiamenti nella loro classificazione e l'assunzione diretta della gestione di tutti i servizî pubblici. D'altra parte tutti i regolamenti comunali in materia tributaria, di polizia, di sanità o di edilità, sugl'impiegati, sull'uso dei beni del comune, debbono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Infine, quando si propongano aliquote eccezionalmente gravose per i contribuenti circa le sovrimposte ai tributi diretti erariali, la Giunta provinciale amministrativa può rivedere e rimaneggiare l'intero bilancio, per contenere tutte le spese nei giusti limiti. Norme analoghe, salve talune modificazioni, vigono per le provincie.
Quanto alle istituzioni pubbliche di beneficenza, la Giunta provinciale amministrativa è chiamata ad approvare i mutamenti patrimoniali di una certa entità, gli affitti per oltre 9 anni, le liti di determinata gravità, le piante organiche degl'impiegati e salariati, i regolamenti interni e i bilanci preventivi in ogni caso.
Per i comuni e le provincie però vi è di più, perché, oltre al suddetto controllo di approvazione, v'è un controllo detto di sostituzione da parte della Giunta provinciale amministrativa, in quanto, tutte le volte in cui gli amministratori di tali enti per inerzia non compiano le operazioni rese obbligatorie dalla legge o non stanziino in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie, in loro vece provvede direttamente la stessa Giunta provinciale amministrativa. Quanto alle funzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale su ricorso dei privati interessati, v. giustizia: Giustizia amministrativa.