BATTAGLINI, Giulio
Nacque a Colle di Val d'Elsa (Siena) il 5 giugno 1885 da Luigi e da Emilia Cardarelli. Si laureò a Roma nel 1909 con un lavoro su Le norme del diritto penale e i suoi destinatari, che, pubblicato l'anno seguente a Roma, gli servì a conseguire la libera docenza in diritto e procedura penale presso l'università di Sassari.
Agli anni tra il 1911 e il 1915 risale la prima attività di docente del B., che prese a svolgere dei corsi liberi nelle università di Sassari e di Roma. A Roma egli faceva inoltre le prime esperienze forensi, collaborando allo studio del penalista Cesare Fani e svolgendo nel contempo un'intensa attività come cronista giudiziario. In questi anni egli veniva maturando il primo abbozzo del suo maggior lavoro mmografico, che sarebbe uscito a Torino nel 1915 col titolo Il diritto di querela: fondamento politico dell'istituto, natura giuridica, nascita del diritto di querela, esercizio, estinzione. Suquesto tema il B. tornò in seguito più volte fino a riprendere organicamente la trattazione (Bologna 1939) con Il diritto di querela secondo la nuova legislazione, opera rielaborata e edita nel 1958 col titolo La querela.
Gli studi del B. sul diritto di querela rimangono di gran lunga il suo contributo più originale alla scienza penalistica, sia dal punto di vista sistematico, sia per i chiarimenti dogmatici volti a delimitare l'ambito e la legittimazione dell'esercizio del diritto di querela, come ad esempio in tema di legittimazione delle persone giuridiche.
La prima stesura di questo lavoro, attraverso cui il B. per la seconda volta nel 1915 conseguì la libera docenza in diritto e procedura penale presso l'università di Roma, documenta inoltre la sua prima adesione alle prospettive interpretative dell'indirizzo tecnico-giuridico di cui Arturo Rocco, nella sua prolusione del 1910 all'università di Sassari, aveva fissato i canoni metodologici.
I limiti scientifici e le incertezze ideologiche di questo indirizzo si rifletterono lungo tutto l'arco della produzione del Battaglini. Proprio per queste incertezze sul terreno delle premesse ideologiche, caratteristico non solo del B. ma di tutto l'indirizzo tecnico-giuridico, è sembrato al Bettiol di ravvisare nell'opera del B. spunti di una adesione a principî giusnaturalistici, soprattutto riguardo agli anni del suo insegnamento a Milano presso l'università del Sacro Cuore (il B. nel 1919 aveva avuto l'incarico di diritto e procedura penale ad Urbino; divenuto nel 1920 titolare a Messina, nel 1921, si trasferiva a Pavia e, conseguito l'ordinariato nel 1924, alternava alle lezioni pavesi quelle presso l'università cattolica a Milano) e riguardo alla sua collaborazione con padre Gemelli e l'Olgiati, testimoniata fra l'altro dal lavoro su La riforma del codice penale italiano: a proposito del progetto Fani: parere della Facoltà di scienze sociali dell'università del S. Cuore (Milano 1922).
L'attività scientifica del B. sembra debba qualificarsi in stretti limiti tecnico-giuridici. Mancava in realtà ad essa il respiro interpretativo per risalire alle motivazioni d'ordine etico-politico della normazione. L'assenza di approfondimento dei principî direttivi si presenta come una costante dell'opera scientifica del B.; ciò lo portava dunque ad una completa strumentalizzazione dell'attività interpretativa che, pur consentendone un notevole grado di elaborazione tecnica, finiva tuttavia necessariamente per fargli considerare del tutto esterno il problema delle premesse ideologiche.
Fu così che il B., da un lato, sul terreno scientifico, partendo da queste premesse, veniva dispiegando la sua polemica nei riguardi della "scuola positiva", come ci appare compiutamente nel suo lavoro istituzionale, Diritto penale. Teoria generale, uscito a Bologna nel 1937 (2 ediz., ibid. 1940; 3ediz., Padova 1949), e che si esprimeva ad esempio in tema di elementi del reato con l'affermazione di principio che "il giurista non deve ricercare quali debbano essere razionalmente gli elementi del reato, ma quali essi risultino in realtà da un dato corpo di leggi penali" (t. 81), e in tema di pena col respingere ogni possibile interpretazione delle "misure di sicurezza" fissate dal nuovo codice penale, dichiarandosi, perciò, contrario alle suggestioni della "scuola positiva".
D'altra parte il B., per la stessa sua impostazione di metodo, non si venne a trovare, nemmeno a livello della elaborazione scientifica, come avvenne invece per una parte della scienza, giuridica italiana, in conflitto con la nuova sistemazione normativa del diritto penale varata dal codice Rocco.
Sebbene apparentemente l'adesione scientifica alla nuova legislazione si motivasse su presupposti di metodo e procedesse per vie diverse da quella politica, la strumentalizzazione della propria attività interpretativa scendeva nel B. a livelli di una sempre maggior compromissione nei riguardi dell'impostazione ideologica e penalistica del fascismo, che lo allontanavano dai binari stessi del lavoro scientifico. Nel 1941 entrava a far parte del Comitato permanente per i rapporti giuridici italo-germanici; di qualche anno prima è un suo scritto sul tema: Bolscevismo e nazismo contro il principio "nessun reato senza legge" (Roma 1939).
Nel 1945, sottoposto a procedimento di epurazione, venne trasferito nuovamente a Pavia da Bologna, ove fino dal 1935 occupava la cattedra di diritto e procedura penale in cui era succeduto al De Marsico, quindi, il 20 genn. 1946, fu sospeso dal servizio e il 22 genn. fu collocato a riposo. Revocati i due provvedimenti, il B. fu mandato al ministero di Grazia e Giustizia con l'incarico di consulente in materia penale e penitenziaria. Dall'anno accademico 1949-1950 il B. rientrò nell'insegnamento universitario occupando la cattedra di procedura penale nell'università di Bari presso cui restò fino al 1960. Morì a Città della Pieve l'8 dic. 1961.
Del B. vanno ricordati ancora, oltre a numerosi articoli su riviste italiane e straniere (era stato tra l'altro redattore della Giustizia penale e della Rivista penale, e redattore sotto la direzione del Lucchini della Rivista italiana di diritto penale, della quale ebbe, fino al 1935, la direzione, quindi la condirezione), nonché in miscellanee e atti accademici, alcuni importanti lavori: Introduzione allo studio del diritto penale, Milano 1023; Principi di diritto penale in rapporto alla nuova legislazione, Milano 1929; L'interruzione del nesso causale, con osservazioni di A. De Cupis e C. Gerin, Milano 1954
Bibl.: G. Bettiol, Ricordo di G. B., in Riv. ital. didiritto e procedura penale, n. s., V (1962), pp. 162-164; G. B.in Arch. penale, XVIII(1962), pp. 79 s.; G. B., in Criminologia, XV(1962), pp. 161 s.; G. B., in La Scuola positiva, LXVII (1962), p. 199.