Procedimento speciale disciplinato dagli artt. 453-458 c.p.p. Si contraddistingue per la mancanza dell’udienza preliminare e conseguentemente per l’accelerazione dell’instaurazione del dibattimento.
Tipicamente il giudizio immediato viene richiesto dal Pubblico ministero quando la prova appare evidente, la persona sottoposta alle indagini viene interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova, e non sono trascorsi più di novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro. Tuttavia, anche l’imputato può fare istanza di giudizio immediato ai sensi dell’art. 419, co. 5, c.p.p. e rinunciare all’udienza preliminare: in tal caso il giudice dell’udienza preliminare non effettua alcun tipo di controllo ed emette il decreto di giudizio immediato.
Giudice dell'udienza preliminare