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GIUDICE CONCILIATORE

di Mariano D'Amelio - Enciclopedia Italiana (1933)
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GIUDICE CONCILIATORE

Mariano D'Amelio

. È il giudice popolare per eccellenza. La sua caratteristica missione sarebbe quella di conciliare le parti in litigio. Ha stretta analogia col juge de paix francese o col justice of peace inglese; ma solo in parte, perché non è stipendiato come il primo e non ha funzioni in materia penale o di polizia come il secondo. Esso, col pretore, è il solo giudice unico nel nostro sistema giudiziario e costituisce il gradino più basso dell'ordinamento, ma non fa parte della gerarchia giudiziaria e non è funzionario. È un cittadino nominato con decreto del primo presidente della Corte d'appello, su parere del procuratore generale, purché abbia almeno 25 anni di età, dimori nel comune, sia compreso in una delle sei categorie indicate nell'art. 3 della legge 6 giugno 1892, n. 261, e non si trovi in una delle condizioni d'ineleggibilità specificate dall'art. 5 della stessa legge.

In relazione alla caratteristica missione del conciliatore, il codice di procedura civile tratta della conciliazione nel suo titolo preliminare insieme col compromesso e, all'art. 1, dichiara che i conciliatori, quando ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie. La procedura di conciliazione è la più semplice e familiare che si possa immaginare. Se la si raggiunge, i verbali di conciliazione, quando l'oggetto della stessa non ecceda il valore di lire cento, sono esecutivi contro le parti. Se la conciliazione non si raggiunge, il conciliatore giudica nel merito. Ciò accade per una percentuale assai alta di controversie e perciò il conciliatore è considerato un vero giudice. La sua competenza contenziosa per materia e valore è andata a mano a mano aumentando. Nel codice di procedura civile comprendeva le azioni personali relative a beni mobili, il cui valore non eccedesse le lire trenta. La legge 16 giugno 1892, n. 261, portò tale valore a lire cento; la legge 15 settembre 1922, n. 1287, lo elevò ancora a lire quattrocento. Entro questo limite di valore sono anche di competenza del conciliatore le azioni relative alle locazioni di beni immobili e quelle di sfratto, se la pigione o il fitto per la rimanente durata della locazione non ecceda la detta cifra. Si osservano, però, per questo ultimo caso, le norme della legge 24 dicembre 1896, n. 547, sulle licenze e rilascio di beni immobili. Sono, infine, di competenza del conciliatore le azioni per guasti e danni arrecati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, alle piante e ai frutti, purché non implichino questioni di proprietà o di possesso e la domanda di risarcimento non ecceda le lire quattrocento (art. 10 legge 16 giugno 1892, n. 261, modificata con legge 15 settembre 1922, n. 1287). La competenza è fissata secondo le norme comuni (articoli 72-74 e 80 cod. proc. civ.), ma ne sono escluse alcune controversie indicate dalla legge, quali quelle sulle imposte dirette e indirette e sulle tasse, sia dello stato sia dei comuni, delle provincie e dei consigli provinciali dell'economia corporativa.

Contro le sentenze dei conciliatori è ammesso l'appello nelle controversie di valore superiore alle lire cinquanta. L'appello è proposto innanzi al pretore con citazione per biglietto nei dieci giorni dalla notificazione della sentenza (legge 22 luglio 1895, n. 455, sugli uffici di conciliazione).

Oltre alle accennate, vengono deferite al conciliatore altre attribuzioni. Così, egli può dare i provvedimenti temporanei e urgenti indicati negli articoli 572, 578, 847, 861 cod. proc. civ., e nell'art. 871 cod. comm. in luogo del pretore, che non risieda sul posto. Può presiedere consigli di famiglia e di tutela per delegazione del pretore e ricevere atti di notorietà (art. 14 legge del 1892). Può ricevere un testamento, in tempi di epidemia e di contagio (art. 789 cod. civ.) e nominare il terzo che deve determinare il prezzo di una compra-vendita (art. 1454 cod. civ.). Altre attribuzioni, infine, sono conferite al conciliatore da leggi speciali.

Bibl.: Oltre alle opere cit. sotto giudiziario, ordinamento, v.: E. Romano, L'ufficio di conciliazione. Raccolta sistematica riguardante l'ufficio di conciliazione, Como 1924; R. Majetti, Manuale del giud. conc., Firenze 1925.

Vedi anche
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Vocabolario
conciliatóre
conciliatore conciliatóre s. m. e agg. (f. -trice) [dal lat. conciliator -oris]. – Chi o che concilia, cioè compone contrasti e discordie: fare la parte del c.; svolgere opera conciliatrice. In diritto, giudice c., giudice che, prima dell’istituzione...
giùdice
giudice giùdice (letter. ant. iùdice) s. m. [lat. iūdex -dĭcis, propr. «colui che dice il diritto», comp. di ius «diritto» e tema di dicĕre «dire»]. – 1. a. Nel sign. più ampio, chi giudica in atto, o ha l’ufficio, l’autorità, la competenza...
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