FUNAIOLI, Giovanni Battista
Nacque a Siena il 22 ag. 1891 da Paolo e da Lida Antonelli. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso la locale università nel luglio del 1914, iniziò l'insegnamento come professore di materie giuridiche ed economiche, negli anni scolastici 1915-16 e 1916-17, nell'istituto tecnico consortile di Siena; qui, dopo aver prestato il servizio militare, fu anche incaricato per l'anno 1919-20 e titolare per i quattro anni successivi, divenendo preside incaricato nell'anno scolastico 1923-24.
Superato il concorso speciale per le cattedre di istituzioni di diritto negli istituti tecnici delle grandi sedi, seguì il trasferimento come ordinario all'istituto tecnico di Trieste nell'anno 1924-25 e, poi, presso l'istituto tecnico di Firenze, dove insegnò dal 1925 al 1928.
Frattanto aveva approfondito gli studi giuridici e pubblicato uno studio sui danni di guerra (Della riparazione dei danni di guerra, Roma 1916) insieme con G. Zani.
In questo scritto la natura del diritto all'indennizzo dei danni di guerra veniva ricondotta alla più generale questione sulla natura del diritto al risarcimento riguardo alle perdite derivate dall'esercizio di ogni forma legittima di attività statuale. In particolar modo i due autori giungevano alla conclusione che, essendo legittima l'attività dello Stato, non vi sarebbe un contrapposto vero diritto del privato, non potendosi concepire un diritto contro un altro diritto, e quindi non si sarebbe nemmeno potuto configurare un danno in senso giuridico. Nell'obbligo di indennizzo dello Stato si ravvisava allora un dovere speciale, come requisito essenziale, espresso e tacito, della stessa legittimità dell'attività statuale.
Nel 1923 il F. aveva conseguito la libera docenza per titoli in diritto civile presso l'università di Siena. Successivamente ebbe per incarico l'insegnamento di diritto privato presso l'università commerciale di Trieste (1923-24) e poi gli insegnamenti di istituzioni di diritto privato e di diritto commerciale all'università di Siena. Con il 1° nov. 1928 fu nominato per concorso professore straordinario di diritto civile nella Libera Università di Ferrara, dove insegnò anche per incarico il diritto commerciale.
L'anno successivo il F. ritornò nella sua città come titolare della cattedra di diritto civile, finché il 1° nov. 1931 divenne ordinario, ruolo che ricoprì fino al 1935, rivestendo altresì la carica di membro del consiglio di amministrazione dell'università, di consigliere nell'amministrazione del convitto nazionale "Tolomei" e di membro del consiglio esecutivo della Società di esecutori di pie disposizioni, opera pia di cui fu anche avvocato.
Uno dei settori di studio sul quale si polarizzarono le attività scientifiche del F. fu senz'altro quello dei miglioramenti fondiari. Il primo scritto che rivela questo interesse, Alcuni concetti sui miglioramenti fondiari in genere e in particolare di quelli del conduttore, pubblicato a Torino, risale al 1916, anche se solo nel 1921 il F. pubblicò a Roma la prima organica monografia in materia: Teoria dei miglioramenti fondiari.
In quest'opera il F. rimane fedele alla bipartizione classica tra miglioramenti intrinseci ed estrinseci, ritenuta un parametro necessario per distinguere i casi in cui il proprietario deve rimborsare i miglioramenti in senso stretto (intrinseci), individuandosi un corrispondente diritto di credito nel migliorante, da quello in cui il possessore può essere obbligato a riprendersi le addizioni (o miglioramenti estrinseci), sulle quali verrebbe a configurarsi un vero e proprio diritto di proprietà del migliorante. Con ciò il F. resta legato alla dottrina tradizionale che, oltre a confrontarsi con tesi difformi (già nel 1850 L. Borsari, Il contratto di enfiteusi esposto…, Ferrara, pp. 563 ss., aveva avversato la distinzione de quo), andava più di recente cedendo a un'impostazione diversa, stemperandosi il ruolo della bipartizione tra miglioramenti intrinseci e miglioramenti estrinseci a vantaggio della considerazione dei mutamenti qualitativi della misura del godimento del bene. Appariva contemporaneamente che il riferimento alla distinzione tra miglioramenti in senso stretto e addizioni non rendeva giustizia all'oggetto della disciplina (l'aumento di valore o di produttività del bene) quanto piuttosto si muovesse nella direzione del regime giuridico di appropriazione e di circolazione dei beni, offrendo una visione statica anziché dinamica del fenomeno.
Tenuta per certa quella distinzione il F. risolverà il problema dell'appartenenza delle addizioni configurando una servitù prediale oneris ferendi (tesi sostenuta prima di lui da V. Simoncelli, Istituzioni di diritto privato, Roma 1914, p. 204) in base alla quale le addizioni apparterrebbero al costruttore: la proprietà del suolo resterebbe invece all'antico proprietario ma sarebbe assoggettata a sopportare il diritto di servitù spettante al migliorante. La stessa tesi fu riproposta nel Corso di diritto agrario (Pisa 1948, ancora 1955, 1958), e difesa contro chi la riteneva inaccettabile (N. Coviello, Della superficie considerata anche in rapporto al suolo e al sottosuolo, in Archivio giuridico, XLIX [1892], pp. 114 ss.), stante la mancanza del requisito della duplicità dei fondi, che la dottrina vuole ineliminabile (dal Branca al Comporti, al Grosso e al Deiana) e che il F. individua nell'inevitabile unione del suolo e della costruzione e nella distinzione delle due proprietà, configurando l'utilizzazione di un fondo a favore dell'altro.
La produzione scientifica del F. sui miglioramenti vide anche studi di rilievo specifico come I miglioramenti fondiari nell'usufrutto (Milano 1920), in cui si riteneva ingiustificata la categorica esclusione di ogni diritto al rimborso dell'usufruttuario migliorante; I miglioramenti fondiari e la funzione sociale della proprietà, pubblicato in La concezione fascista della proprietà privata, Roma 1939, pp. 513 ss.; insieme con scritti di L. Barassi, F. Vassalli, S. Panunzio, F. Ferrara, W. Cesarini Sforza; I miglioramenti fondiari nel nuovo codice civile, in Rivista di diritto agrario, XX (1941), pp. 225 ss.
A partire dal 1° nov. 1935 il F. insegnò diritto civile presso l'università di Pavia, e poi diritto agrario alla facoltà di giurisprudenza di Pisa, nell'ambito della cattedra di istituzioni di diritto privato. Nel 1939-40, pur non abbandonando l'insegnamento del diritto agrario, tornò alla cattedra di diritto civile. Con la istituzione della facoltà di economia e commercio tenne altresì in quella facoltà l'insegnamento di istituzioni di diritto privato. A Pisa il F. fu anche membro del consiglio di amministrazione dell'università e preside della facoltà di giurisprudenza a più riprese, dal 1939 al 1941, nel 1945-46 e dal 1956 in poi.
Non mancarono contributi alla riforma dei codici. In particolare partecipò al Convegno nazionale universitario sui principî dell'ordinamento giuridico fascista, tenuto a Pisa il 18-19 maggio 1940, occasionato dal discorso pronunciato dal guardasigilli D. Grandi il 31 genn. 1940, in seguito al rapporto tenuto da Mussolini alle commissioni per la riforma dei codici. Diede anche il suo contributo alla raccolta di Studi sui principî dell'ordinamento giuridico fascista (1942), a cura della facoltà di giurisprudenza e della scuola di perfezionamento nelle discipline corporative dell'università di Pisa.
Il F. si stava intanto occupando di un secondo settore di ricerca, lo studio della teoria generale del negozio giuridico con particolare riferimento ai vizi della volontà, tematica alla quale è dedicata la monografia La teoria della violenza nei negozi giuridici (Roma 1927). In questa opera faceva poggiare la disciplina normativa della violenza, e la sua giustificazione, sulla concezione del volere come principale fonte di responsabilità, e discutendo sulla possibilità di una graduazione dell'intensità della violenza a seconda della categoria di negozi escludeva la configurabilità di una violenza di intensità minore nella celebrazione del matrimonio e nel testamento, pur contro, in questo secondo caso, la dottrina allora prevalente.
Il tracciato dogmatico, imposto dal Savigny e seguito dal F. in materia negoziale, è incentrato sullo studio della volontà alla quale si attribuisce prevalenza nei confronti dell'altro elemento che costituisce il ciclo formativo del negozio: la dichiarazione. Così come l'elemento volontaristico non è offuscato dall'introduzione di correttivi idonei a evitare degenerazioni, quali quelle rappresentate dai contratti in cui vi sia abuso delle condizioni di una delle parti e un'evidente sproporzione delle prestazioni. Sarebbe lo stesso sistema individualistico a offrire il mezzo per schivare le degenerazioni offrendo il criterio della normalità dell'azione umana che guiderebbe ogni disciplina giuridica. E la normalità dell'atto andrebbe ricercata con riguardo al soggetto e richiamata al comportamento dell'uomo medio. Il riferimento alla norma in materia di violenza "all'età, al sesso, alle condizioni delle persone" farebbe riferimento allora alla valutazione di situazioni individuali particolari subordinatamente alla determinazione di un soggetto tipo: l'uomo medio e sensato.
Dopo La concezione individualistica del diritto e la validità dei negozi giuridici (Milano 1930), che contiene la delineazione di quei principî, i contributi del F. in materia negoziale sono rappresentati dagli scritti: L'erronea credenza della violenza morale influisce sulla validità del negozio giuridico? (1938); L'incapacità di intendere e di volere nel nuovo codice (1944), scritti ripubblicati dalla facoltà di giurisprudenza dell'università di Pisa, a cura di U. Natoli e A. Carrozza, in Scritti minori, Milano 1961.
Appartengono al periodo pisano numerosi corsi litografati di lezioni sul diritto civile, frutto di un'intensa attività didattica. Fra questi, oltre a quello citato di diritto agrario, che rappresentava un valido contributo alla sistemazione dell'insegnamento della disciplina, quello sui Rapporti patrimoniali della famiglia (1945, 2ª ed. 1953); L'obbligazione in generale e le sue fonti (1947-48); La donazione (1950-51); Teoria dei miglioramenti fondiari (1951-52); I rapporti coniugali (1952-53); La filiazione naturale (1950, 2ª ed. 1958); Filiazione adottiva e affiliazione (1954).
In quegli anni il F. fu consigliere comunale di Pisa, eletto come indipendente nelle liste della Democrazia cristiana, e divenne anche assessore alle Finanze.
Negli anni di insegnamento presso l'università di Pisa il F. intensificò il suo interesse sul terzo settore principale della sua ricerca, dedicato ai rapporti di famiglia. La filiazione naturale nella Costituzione, in Studi in onore di A. Cicu, I, Milano 1951, pp. 403 ss., contiene un'interpretazione restrittiva dell'art. 30 della Costituzione nel senso che l'equiparazione contenuta nel primo comma tra figli nati in matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio si deve considerare limitata al "mantenimento, educazione ed istruzione". Interpretazione comunque non più attuale da quando la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha sostituito l'art. 261 del codice civile, il quale dispone, nel nuovo testo, che il riconoscimento di figlio naturale comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi (disciplina estesa dalla giurisprudenza della Corte di cassazione anche al caso di dichiarazione giudiziale, 17 ott. 1977, n. 4424; 21 giugno 1984, n. 3660) e quindi anche l'assistenza morale e la patria potestà.
Nel 1952 in risposta a un questionario approntato da A. Cicu e proposto dalla Rivista trimestrale di diritto e procedura civile (VI, pp. 113 ss.) il F. contribuì a precisare la distinzione tra giudizio di rettificazione e giudizio di stato, aderendo alla concezione del Cicu, secondo la quale la rettificazione sarebbe possibile finché non sorga controversia di stato, non ritenendosi tuttavia controversia di stato quella riguardante un fatto che l'atto di nascita deve documentare indipendentemente dal suo valore di titolo di stato di figlio legittimo, anche se dalla rettificazione può conseguire che esso perda questo valore. In questo contesto di studio il F. si occupò anche di adozione e di affiliazione (Sulla parentela civile, in Studi senesi in memoria di O. Vannini, Milano 1957, pp. 97 ss.), giungendo ad affermare la possibilità di una fusione tra i due istituti.
Alcuni lavori del F. non sono collocabili in nessuno dei tre settori fondamentali delle sue ricerche, primo fra tutti lo studio Sulla contrattualità della donazione nel codice civile, in Scritti giuridici in memoria di F. Carnelutti, III, Padova 1950, pp. 72 ss., in cui la collocazione codicistica della donazione tra i contratti (e non più tra gli atti) veniva misurata con riguardo alle figure particolari e critiche della donazione ai nascituri, della donazione a persona giuridica e della donazione propter nuptias.
Il F. collaborò poi a varie riviste giuridiche, in particolare alla Rivista di diritto matrimoniale e alla Nuova Rivista di diritto commerciale, fondata e diretta da L. Mossa, nonché alla Rivista di diritto agrario. Fu inoltre paleografo-archivista, socio corrispondente dell'Istituto di diritto comparato e di studi legislativi, socio corrispondente dell'Accademia dei Fisiocratici, dell'Accademia degli Intronati e dell'Accademia di lettere e arti di Siena, commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana e fu insignito della medaglia d'oro di benemerito della scuola. Fu chiamato più volte a presiedere commissioni giudicatrici di concorso e di ogni tipo di esami.
Il F. morì a Pisa il 6 apr. 1959.
Fonti e Bibl.: Per una bibl. completa delle opere del F. si veda l'introd. al volume Scritti minori, a cura di A. Carrozza - U. Natoli, Milano 1961. Commemorazioni: A. Carrozza, In memoriam, in Studi senesi, LXX (1959), pp. 279 ss.; A. Santoro - A. Carrozza - V. Natoli, In memoriam, in Studi in memoria di G.B. F., Milano 1961. Inoltre: G. Grosso - G. Deiana, Servitù prediali, in Trattato di diritto civile, a cura di F. Vassalli, V, Torino 1936, pp. 151 ss.; L'Italia e gli italiani di oggi, a cura di A. Codignola, Genova 1947, s.v.; A. Aquarone, L'organizzazione dello Stato totalitario, Torino 1965, p. 285; A. Cicu, La filiazione, in Trattato di diritto civile italiano, a cura di F. Vassalli, III, Torino 1969, pp. 150 ss.; G. Branca, Le servitù prediali, in Commentario al codice civile, a cura di A. Scialoja - G. Branca, Bologna-Roma 1987, pp. 7 ss.; M. Comporti, Servitù, in Enc. del diritto, XLII, Milano 1990, pp. 274 ss.