BASSIANO (Bosiano, Bossiano, Boxiano), Giovanni
Dalla testimonianza di Carlo di Tocco (in Lombardam, I, 16, 2), suo scolaro, si sa che il B. era sicuramente cremonese; anche in altre glosse dell'apparato accursiano egli figura come nato a Cremona. Domenico Bordigallo, onesto cronista cremonese degli inizi del sec. XVI informa che il B. insegnò nella sua città natale presso lo Studio, sito in S. Guglielmo, intorno al 1170.
La biografia del B. è difficilmente ricostruibile per le varie forme con le quali il cognome è attestato, tanto che alcuni storici differenziano Giovanni Bassiano da Giovanni Boxiano; per di più sembra che nella stessa persona debba identificarsi anche il canonista Baziano. Ad accrescere la confusione sono intervenuti anche alcuni biografi che hanno a lui attribuito episodi della vita di altri giuristi; infine alcuni cronisti hanno fuso la sua personalità con quella di uno dei suoi maestri Martino Gosia, pure ritenuto cremonese, sì da dar vita a un Martino Bassiano, contemporaneo e concittadino del B., che sarebbe stato esaltato da Angelo da Perugia. Ma si tratta di una evidente confusione determinata dalla cattiva lettura delle due forme "Goxianus" e "Boxianus". In tanta incertezza di informazioni possono acquistare valore alcuni documenti riguardanti la farniglia dei "de Sancto Bassiano" (cognome derivato da una località dell'agro cremonese) da cui risulta che alcuni dei suoi componenti si occuparono di diritto: infatti sono ricordati "Ado, iudex", già morto del 1124; "Guido", console del popolo nel 1261; "Vincentinus, sapiens gabellae magnae" nel 1299. IL ragionevole pensare che il glossatore Giovanni compendiasse il suo cognome sì da rimaner n oto solo come "Baxianus".
Il B. studiò a Bologna ove fu allievo apprezzatissimo di Bulgaro, uno dei quattro dottori, mentre sarebbe da escludersi, almeno secondo i rilievi del Kantorowicz, che lo fosse stato del glossatore Iacopo; ebbe insegnamenti anche da Martino Gosia e da Guglielmo da Cabriano. Divenuto a sua volta maestro della scuola di Bologna, fu il diretto successore di Bulgaro ed ebbe numerosi scolari, alcuni dei quali eguagliarono o forse superarono la solida fama del maestro. Fra essi vanno annoverati Carlo di Tocco, Azzone e il puo concittadino Nicolò Furioso, che ne raccolse le lezioni. Spirito acuto, il B. spaziò con uguale preparazione nel campo del diritto civile e in quello del diritto canonico, donde l'identificazione fatta da molti autori con il canonista Baziano per il frequente riferimento, in più punti della sua vasta produzione, a testi canonistici.
La versatilità, del suo ingegno fu tale che alle volte lo spinse ad ardite costruzioni logiche, ad accostare elementi eterogenei, nell'intento di penetrare nelle strutture delle leggi romane. Ma il metodo non diede sempre buoni risultati. Per quanto fosse lodato per la lucidità del pensiero, la chiarezza delle sue enunciazioni risulta ora piuttosto discutibile. Specialmente nelle glosse, e nelle summae, l'amore eccessivo per le distinzioni e le sottigliezze rendono perplessi i più tardi esegeti. Tuttavia il suo pensiero fu accettato per lungo tempo dai giuristi italiani e stranieri.
La produzione del B. è stata notevolissima.
Glosse. Il Savigny cita numerosi manoscritti contenenti le glosse del Bassiano.
È, interessante ricordare inoltre che i recenti studi sulla Glossa di Accursio hanno mostrato in essa una notevole frequenza delle opinioni del Bassiano. Questo. appare tra i maestri più citati da Accursio: e ciò sta a sottolineare l'importanza delle glosse del B. nella scuola di Bologna.
Summae. Sono numerose. Il Savigny conosceva soltanto la Summa ad Authenticas e la Summa quicunque vult.
La Summa ad Authenticas fu a lungo attribuita ad Azzone perché era collocata in una raccolta di Summae al Corpus con alla testa una Summa di questo giurista. Ma già il Savigny, che l'aveva trovata anche autonoma nel ms. di Metz, poteva accertame la patemità del B. e stabilime la particolare importanza sia per l'argomento trattato sia per le preziose notizie storiche da essa fornite.
La Summa quicunque vult tratta della stesura del libello citatorio. Di essa dà notizia Odofredo (in Dig. Vetus, l. De edendo, 2, 13) affermando che la Summa faceva parte di una più vasta opera scritta appositamente per combattere una opinione del Piacentino sul libello. Basandosi unicamente su questa notizia, molti avevano pensato che tale lavoro dovesse essere una Summa alle Pandette. Il Savigny fu il primo a prendere visione diretta dei manoscritti della Quicunque vult: egli la considerò opera a sé, stesa per esprimere un'opinione contraria a quella del Piacentino e non per fare un trattato che confutasse l'opinione di questo. Lo stesso Piacentino, d'altra parte, trascrisse quasi al completo questa opera del B. nel De ordine iudiciorum.
Summa ad Pandectas.Il Savigny nega che tale opera possa essere attribuita al B. e sostiene la paternità di Ugolino. Secondo il Meijers il B., anche se non compilò un'opera completa, tuttavia scrisse le summae di numerosi titoli (il ms. Paris. Lat. 4542 termina Copera del B. al f. 180 v).
Summa Codicis e Summa Institutionum. La prima è citata da Odofredo (Dig. vetus, I. 1, De transact.) che la giudica di nessun merito. Il Savigny considera tale opera perduta mentre non fa alcun cenno della seconda. Il D'Ablaing, al contrario, ritiene che la Summa Codicis e la Summa Institutionum, attribuite comunemente ad Azzone, siano da assegnare al B. del quale Azzone non sarebbe stato altro che un plagiario. Ma il D'Ablaing basa la sua opinione esclusivamente sul ms. di Bruxelles 2558, ff. 131-134, che contiene le Summae dei titoli fatte dal B. e completate dalle Summae di Azzone.
Come acutamente osserva il Meijers, Azzone in un primo tempo cercò di completare, come già aveva fatto Ugolino, le opere del Bassiano. Più tardi egli preferì abbandonare il lavoro del maestro per farne uno autonomo. Il ms. di Bruxelles si riferisce alla prima fase. In conclusione, si deve ripetere quanto detto riguardo alle Summae al Digesto: il B. non fece una Summa completa né al Codice né alle Istituzioni, bensì compilò summae di numerosi titoli di queste parti del Corpus. Tali Summae del B. furono poi recepite da Azzone nelle sue al Codice e-úlle Istituzioni. Si deve ricordare a questo proposito che il Meijers, basandosi sul ms. di Napoli, Brancacciana IV p. 4, f. 26 V, ha potuto accertare la paternità del B. della introduzione alla Summa Codicis di Azzone (Materia Codicis) erroneamente attribuita dal Seckel allo stesso Azzone.
Il B. è inoltre autore di numerose altre Summae di minore unportanza, alcune delle quali famose ancora nei secc. XIII e XIV (molte in cod. Chigi E VII 218 della Biblioteca Vaticana e in cod. Brancacciana IV, p. 4 della Biblioteca Nazionale di Napoli).
Distinctiones. Odofredo (in Codicem, I. 13, De pactis 2, 3, 13) ricorda una raccolta di Distinctiones del B. insieme con quelle di Alberico, alle quali ultime dà, però, la preferenza. Dopo di lui il D'Ablaing rinveniva nel codice di Bruxelles Burgundische Bibl. 131-134 ai ff. 40 v-46 r una collezione di distinzioni per lo più di Azzone e Bassiano. Infine il Rossello nel 1890 descriveva il codice Chigi E. VII. 218 rivelando il suo ricco contenuto di distinzioni, álosse e somme contraddistinte dalla sigla del Bassiano. Nessuno di tali autori, però, ha fornito uno studio accurato delle Distinzioni del B.; ognuno di essi si è basato sul codice da lui stesso rinvenuto senza tener conto degli altri. L'analisi comparativa dei tre codici costituenti la maggior fonte delle Distinctiones del B. è stata compiuta più tardi dal Seckel. Questi ha stabilito che dei 114 pezzi contenuti dai manoscritti ben 56 possono essere sicuramente attribuiti al B., mentre solo due sono di Pillio e due di Ottone. I restanti 54 pezzi sono anonimi, ma molti elementi inducono a ritenere che siano del Bassiano.
Commenta e Lecturae. Fino al Meijers si riteneva che le Lecturae e i Commenta dei B. fossero andati perduti: unica eccezione era costituita dalla Lectura Institutionum rinvenuta dal D'Ablaing nel suo ms. n. 3 (Leiden, Bibl. Univ., Coll. D'Ablaing, n. 3) che si estendeva per 19 fogli. Il rinvenimento del cod. Brancacciana IV, p. 4, avvenuto a Napoli nel 1924 ad opera del Meijers e del suo allievo W. A. Mulié, ha permesso la conoscenza di opere del B. in questo campo della letteratura giuridica. Dal f. 31 v alla fine, quasi senza interruzione, si estende infatti una reportatio delle Lecturae del B. che comprende: interpretazione del Codice dal primo al quinto libro (ff. 31v-43v), del Digestum Vetus (ff. 44r-50v, 55) e di nuovo del Codice dal sedicesimo al diciottesimo libro (ff. 56r-57v; 65r-79v). Nei ff. 58-64 si trova la Lectura dal titolo De acquirenda et amittenda possessione (D. 41. 2), che è conservata anche nel ms. Paris. Lat. 4601, ff. 38-45, e che Savigny attribuisce a Roffredo.
Tali Lecturae ci consentono di cogliere il metodo e il valore dell'insegnamento del Bassiano. Colpisce nelle sue lezioni l'approfondita conoscenza delle leggi del Corpus e la volontà di usare tale conoscenza per conciliare e armonizzare i vari frammenti dell'opera giustinianea. Ciò fa del-B. il primo formulatore di quel metodo di interpretazione che, uscito dalla sua scuola, doveva portare alla Glossa di Accursio.
Materia processuale. Il B. ha affrontato questa difficile materia non solo con la Summa quicunque vult già prima esaminata, ma anche con due opere particolarmente importanti: il Libellus de ordine iudiciorum e l'Arbor actionum. Della prima, non conosciuta dal Savigny, si ha un'ottima edizione critica (Iohannis Bassiani Libellus de ordine iudiciorum, a cura di N. Tamassia e G. B. Palmieri, in Bibliotheca iuridica Medii Aevi, II, Bologna 1892, pp. 211-248). L'Arbor actionum è l'opera più famosa nel campo processualistico. Consiste in una concisa indicazione di tutte le azioni, ognuna delle quali preceduta da brevi introduzioni e glosse che ne spiegano il significato. Disponendo la materia in modo grafico sistematico il B. ha posto in essere un utilissimo sistema sulle varie azioni esperibili, schema che fu a lungo utilizzato dai giuristi.
L'importanza attribuita all'Arbor èdimostrata dalle numerose edizioni che ne furono fatte e dai molti commentari di cui è stato oggetto: i più famosi sono quello di Ponzio da Ylerda, di Giovanni de Deo, di Dino e di Battista da Sambiagio.
Nel proemio della Summa Arboris actionum, Ponzio da Ylerda avverte che il B. compilò anche un'altra opera sulle azioni. Di tale opera non abbiamo conoscenza. Ma se la notizia fosse, vera, essa potrebbe far sostenere l'opinione che l'Arbor non è solo il parto di un ingegno originalissimo, ma anche il frutto di una lunga preparazione scolastica.
Diritto feudale. Seguendo l'esempio di Guarniero, Bulgaro e Ruggiero, anche il B. si è spesso occupato di questioni relative a questo diritto. Ad esempio nella glossa Ex contrario al p. 41, 2, 3, 5 egli tratta il problema, già affrontato da Ruggiero, della natura del possesso dei vassallo: e mentre Ruggiero aveva affermato trattarsi di un possesso civile, il B. sostiene che in tal caso si èdi fronte a una possessio naturalis.
Il rinvenimento del codice Brancacciana IV, p. 4 ha consentito inoltre di prendere visione di un consulto su una questione feudale dato dal B., consulto che era stato menzionato da Iacopo d'Ardizzone nella sua Summa feudorum (c. 40).
Tra le altre opere del B. sono da segnalare le Additiones ai Casus del suo maestro Guglielmo da Cabriano (Casus Gullelmi de Caprano cum distinctionibus domini Iohannis) e l'Apparatus alle Regulae iuris di Bulgaro ricordato da Odofredo (in Dig. vetus, De regulis iuris, l. Regula est, 50, 17, 1) e dal Cuiacio (in Observationes et emendationes, 7, 37), e citato ripetutamente dal medesimo nei due Commentarii.
Fonti e Bibl.: M. Sarti-M. Fattorini De claris Archigymnasii Bononiensis professoribus..., Bononiae 1888-1894, I, pp. 89-93; F. C. von Savigny,. Storia del diritto romano nel Medioevo, II, Torino 1857, pp. 151-162 e passim; M. A. Bethmann-Hollweg, Der germanisch-romanische Civilprozess im Mittelalter, VI, 1, Bonn 1874, pp. 25, 30; F. Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts, I, Stutt.1875, pp. 106 ss.; N. Tamassia, De ordine iudiciorum, opera inedita di G. B., Padova 1886; W. M. D'Ablaing, Zur Bibliothek der Glossatoren, in Zettschrift der Savigny Stiftung, Romanistische Abteilung, IX (1888), pp. 13-42; A. F. Rossello, Dissensiones dominorum sive controversiae veterum iuris Romani interpretum, qui glossatores vocantur (cod. Chig. E. VII, 218) Lanciano 1890; E. Seckel, Distinctiones Glossatorum, Berlin 1911, pp. 382-405; E. Besta, Fonti, in Storia del diritto italiano, diretta da P. Del Giudice, 1, 2, Milano 1925, pp. 803 s., 820; F. Novati-A. Monteverdi, Le origini, Milano 1926, pp. 339, 558 s.; E. Kantorowicz, Studies on the glossators, Cambridge 1938, passim; G. Rossi, La Summa arboris actionum di Ponzio da Ylerda, Milano 1951; U. Gualazzini, Notizie per la biografia dei giuristi medievali, in Studi parmensi, III (1953), pp. 373 s.; E. M. Meijers, Etudes d'histoire du droit, III, Leiden 1959, pp. 233-257, 261 ss.; Novissimo Digesto italiano, II, p. 285; Dictionnaire de droit canonique, sub voce Jean ou Ioannes Bassianus.