PROFESTO, GIORNO
. Nel calendario romano i giorni dell'anno si dividevano, nei riguardi dell'amministrazione della giustizia, in giorni fasti (dies fasti) ed in giorni nefasti (dies nefasti). I giorni fasti erano quelli nei quali il pretore aveva il diritto di rendere decisioni giudiziarie e di pronunciare le formule legali. I giorni nefasti erano quelli nei quali, per ragioni religiose, era interdetto al magistrato di rendere giustizia. Dalla divisione dei giorni in dies fasti ed in dies nefasti si deve essenzialmente distinguere l'altra che non si riferisce in via assoluta al lege agere e al cum populo agere, proprio dei giorni comiziali (dies comitiales), bensì ai giorni di festa, ed ai giorni di lavoro. In questo senso si hanno i giorni festivi (dies festi) e i giorni non festivi lavorativi o profesti (dies profesti). Questa distinzione di giorni era essenzialmente unita al culto religioso, considerandosi giorni festivi quelli in cui si celebravano cerimonie religiose in onore di divinità o per ricorrenze di carattere civile, ma consacrate da atti di carattere religioso. Le due distinzioni di giorni fasti e nefasti e di giorni festi e profesti sono quindi collegate l'una all'altra, sebbene l'una dipenda da ragioni di culto, l'altra sia essenzialmente politica.